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IL TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI CHILOMETRICI AI DIPENDENTI

Il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici ai dipendenti

Il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici è affrontato sia dalla normativa dedicata al reddito d’impresa, sia in quella del reddito di lavoro dipendente. Vediamo come si calcolano

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Per indennità  chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo  per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Vista la complessa casistica esistente in materia di trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici, il legislatore fiscale non è in grado di rappresentare tale argomento in maniera unitaria; questa disciplina è pertanto affrontata sia all’interno della normativa dedicata al reddito d’impresa, sia in quella del reddito di lavoro dipendente. Per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente in virtù dell’utilizzo, da parte di quest’ultimo, del proprio veicolo, per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La normativa di riferimento è l'art. 95 comma 3  e art. 51 del TUIR. Una novità importante con la risoluzione 92 /E del 2015.

1) Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo all’azienda

La disciplina fiscale dei rimborsi chilometrici fissa come ammontare deducibile, in capo all’azienda, il costo di percorrenza per autoveicoli con potenza massima :
  • non superiore a 17 cavalli, se benzina,
  • non superiore a 20 cavalli se diesel.
L’eventuale eccedenza tra costi chilometrici effettivi e quelli deducibili è invece ripresa a tassazione.
Il rimborso chilometrico racchiude anche i costi diretti di utilizzo del mezzo, come ad esempio il carburante, mentre non include altre spese che quotidianamente sono sostenute durante le trasferte, come pedaggi autostradali e parcheggi, per le quali può essere comunque richiesto un rimborso separato.
Non è indispensabile che il dipendente abbia la proprietà del mezzo, essendo sufficiente la semplice disponibilità dello stesso, come nel caso del noleggio effettuato dal lavoratore a proprio nome.
L’importo dell’indennità, erogata dall’impresa, deve essere stabilito considerando questi elementi: la percorrenza, la tipologia di automezzo usato dal dipendente e il costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

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2) Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici in capo al dipendente

Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione in capo al dipendente,generalmente,  in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa.
Premettendo che per trasferta si intende lo spostamento del dipendente dalla propria abituale sede di lavoro, verso un altro luogo, al fine di svolgere l’attività lavorativa, è necessario separare l’ipotesi in cui il dipendenti effettui la trasferta di lavoro al di fuori del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, da quella svolta all’interno dello stesso Comune:
• nel primo caso è previsto il regime di non imponibilità;
• nel secondo caso invece l’indennità percepita dal dipendente è soggetta a tassazione.
Il 30 ottobre 2015 è intervenuta una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate  che introduce una novità su questo tema.
Con riferimento al caso in cui il dipendente  parta per la trasferta  dalla propria residenza anziché dalla sede di lavoro, le Entrate hanno precisato che  l’eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, previsto dall’articolo 49 del Tuir e determinato in base al principio di onnicomprensività del successivo articolo 51, comma 1. In tale importo, vanno considerate tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente anche a titolo di rimborso spese.

3) Calcolo del rimborso chilometrico al dipendente

Per effettuare il calcolo dell’ammontare di rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore dipendente, è necessario fare riferimento alle Tabelle Aci, le quali prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza:
• proporzionali, ovvero correlati al grado di utilizzo del veicolo (esempio: carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
• non proporzionali, ovvero svincolati dal grado di utilizzo dei veicolo (esempio: assicurazione R.C.A., tassa automobilistica).
Ai fini della determinazione del costo chilometrico l’azienda ha due possibilità:
• riconoscere solo la parte di costi proporzionali; in questo caso il rimborso è interamente deducibile se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali, se benzina, o 20 cavalli fiscali, se diesel;
• riconoscere i costi proporzionali e una parte di quelli non proporzionali; in questa seconda ipotesi, i costi non proporzionali dovranno essere computati sulla base di criteri che tengano conto sia dell’utilizzo personale, sia di quello lavorativo. Ad esempio attraverso una suddivisione in base al rapporto tra percorrenza di lavoro e quella privata, oppure mediante una ripartizione regolata sul rapporto tra i giorni impiegati nelle trasferte di lavoro e quelli in cui vi sia stato utilizzo privato.

4) Esempio di calcolo

Prendendo a riferimento l’anno 2010, si ipotizzino i seguenti dati:
• auto utilizzata dal dipendente: Peugeot 207 1.4/16v 88cv benzina verde – berlina
• chilometri percorsi nelle trasferte aziendali: 20.000
• giorni impiegati nelle trasferte di lavoro: 160
Le tabelle Aci, in relazione a questa autovettura, propongono i seguenti costi:
• costi non proporzionali annui: € 2.812,351312;
• costi proporzionali:€ 0,283723
Il rimborso sarà dunque pari a:
• componente non proporzionale da rimborsare: € 1.232,81 = 2.812,351312 *160/365
• componente proporzionale da rimborsare: € 5.674,46 = 0,283723 * 20. 000
per un totale rimborso di Euro 6.907,27

5) Novità 2014: indennità chilometriche per gli atleti dilettanti

Si segnala  infine che l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione dell' 11 aprile 2014 n. 38/E ha chiarito che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, non concorrono a formare il reddito, se le spese sono documentate e riguardano prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui risiede o ha la dimora abituale l’atleta.
Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.
Il documento comunque precisa in senso più generale che " le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo dell’esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto” e che “per rientrare tra le spese documentate non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’Aci”.

Allegato

Risoluzione dell' 11/04/2014 n. 38/E
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Commenti

marinella - 19/07/2016

Buongiorno. Collaboro con un associazione culturale ricreativa dal 2011, ci è stato comunicato dalla commercialista che i rimborsi chilometriviverano esenti di tasse. Ora ci ha detto che dobbiamo pagare il3.9 % di Irap e bisogna redigere una dichiarazione. È esatto? Ma bisogna pagare per tutti gli anni arretrati? Ci saranno penali? Ma la commercialista che ha sbagliato che responsabilita' ha ? Grazie Marinella

piero - 29/06/2016

vorrei sapere se dipendenti usl possono parcheggiaredove gli pare o devono attenersi al codici della strada

andrea - 23/04/2016

Vorrei sapere se il rimborso kilometrico viene considerato reddito e quindi oggetto di tassazione, oppure vista la sentenza della suprema corte di cassazione 6 ottobre 2006 n. 21517 deve ritenersi di natura risarcitoria e non retributiva con conseguente esclusione tassazione IRPEF.

Susanna - 12/05/2016

Le riporto quanto specificato nell'articolo: "Il rimborso chilometrico non è soggetto a tassazione in capo al dipendente,generalmente, in quanto non è classificabile come remunerazione, ma come indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per conto dell’impresa". Nel caso pero di trasferta ossia di spostamento del dipendente dalla propria abituale sede di lavoro, verso un altro luogo, al fine di svolgere l’attività lavorativa, è necessario separare l’ipotesi in cui il dipendenti effettui la trasferta di lavoro al di fuori del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, da quella di strasferta svolta all’interno dello stesso Comune: • nel primo caso è previsto il regime di non imponibilità; • nel secondo caso invece l’indennità percepita dal dipendente è soggetta a tassazione.

lorenza - 08/04/2016

buongiorno io lavoro fuori comune a circa 60 km di distanza da dove abito pagando pure i pedaggi e auto propria a metano vorrei avere informazioni su eventuali rimborsi e se ne ho diritto poi sapere se le ore lavorate vengono considerate dalla partenza dell'abitazione oppure solo quando si arriva alla sede lavorativa premetto che lavoro negli hotel x una ditta di multiservizi s.r.l.s grazie attendo una vostra risposta

mimi romain - 02/04/2016

salve ho una domanda.sono straniero e non capisco bene i rimborsi kilometrici, vivo e lavoro a vercelli , spesso mio capo mi mandi 5 a 7 volte a torino per lavorarare, uso la mia macchina pollo 1000, pago il pedaggio,.volevo sapere se nel rimborso kilometici è incluso il pedaggio? se nel reddito annuale ce anche il rimborso kilometrici? grazie

paolo - 27/03/2016

Buongiorno,volevo chiedere il perchè l'azienda per pagarmi la trasferta per es passata in Francia,dichiara il falso facendo figurare tramite rimborso kilometrico falso , un tragitto che io non ho percorso e facend figurare la cifra come rimborso kilometrico? facendo firmare il falso per pagarmi la trasferta potete aiutarmi a capire Grazie mille paolo

Flavio - 19/03/2016

Buongiorno, ottimo articolo. Anch'io sono nella stessa situazione. Non trovo le risposte ai commenti p.es. il commento che incollo mi interessa: "Buongiorno, molto interessante l'articolo, ho un solo dubbio per favore. Il calcolo dei chilometri annui percorsi per il costo chilometrico va fatto in base alle percorrenza per motivi di solo lavoro, o va anche sommata la percorrenza in privato, con la stessa macchina?. Esempio, se percorro 10000 per lavoro ed in più altri 12000 in privato, per il calcolo del costo da rimborsare in bustapaga i chilometri sono 10000 o 22000?, grazie." Vi ringrazio in anticipo per una pronta risposta.

Lory - 15/03/2016

Per cortesia potete quantificare il rimborso chilometrico (in generale) per i 17 cv benzina e 20 cv gasolio? Le auto dei dirigenti hanno cavalli fiscali superiori per cui non so che rimborso dare. Grazie

Francesco - 29/02/2016

Io sono dipendente di una Cooperativa però per raggiungere il posto di lavoro che è fuori provincia da quella della mia residenza, utilizzo i mezzi pubblici. Il costo che sostengo mensilmente è di circa € 120 e vorrei sapere se mi spetta il rimborso spese. Grazie

Marco - 08/12/2015

Sono un dipendente di una grossa azienda operante nel settore della certificazione.utilizzo l auto aziendale che è a nche un benefit perché la uso anche privatamente e pertanto mi è tassata come giusto che sia. L azienda mi rimborsa 0,14 al km.....il problema è che spesso faccio molto km in comune ovvero dove ha sede l ufficio decentrato. purtroppo questo rimborsi se pur eseguì sono tassati tant'è che nn ci sto dentro se faccio troppi chilometri.la domanda è: è normale che io ci debba rimettere di tasca mia i soldi che io dipendente anticipo x i rifornimenti?un rimborso nn può essere tassato.....in che paese viviamo?

calogero - 03/08/2014

salve l azienda forestale di ENNA da quest annno (2014) ha comunicato ai propri operai a tempo determinato (stagionali)di non pagare il chilometraggio dalla propria residenza ma dal comune vicino al posto di lavoro, tutto questo è giusto oppure no grazie per la risposta.

Marco - 06/02/2014

Buongiorno vorrei solo un consiglio io merdiamente percorro circa 200Km extra per conto dell'azienda, e facendo il calcolo secondo la tabellla aci mi spetterebbero circa 0.28€ di rimborso per ogni Km effettuato. L'azienda con una comunicazione ha deciso di eropgare per tutti un massimo di 0.20€ ak Km la mia domanda ora è:é legale erogare circa il 30% in meno del dovuto ai fini del rimborso?

Ivar Scarpin - 24/10/2011

Buongiorno, molto interessante l'articolo, ho un solo dubbio per favore. Il calcolo dei chilometri annui percorsi per il costo chilometrico va fatto in base alle percorrenza per motivi di solo lavoro, o va anche sommata la percorrenza in privato, con la stessa macchina?. Esempio, se percorro 10000 per lavoro ed in più altri 12000 in privato, per il calcolo del costo da rimborsare in bustapaga i chilometri sono 10000 o 22000?, grazie.

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