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LA COMPENSAZIONE DELLE RITENUTE DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI E DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

La compensazione delle ritenute dei professionisti associati e dei soci delle Società di Persone

L'imputazione del reddito per trasparenza ai soci e associati e delle relative ritenute di acconto, può generare un credito in capo ai soci. Finalmente l'agenzia consente che il credito dei soci possa essere trasferito alla società e utilizzato in compensazione con Iva, imposte, contributi.

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L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 23/12/2009 n. 56 ha introdotto la possibilità di utilizzare le ritenute subite, non fruite dai singoli associati o soci, per compensare debiti propri (Iva periodica, contributi dei dipendenti ecc.) delle società di persone, associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e soggetti assimilati ex articolo 5 del TUIR, ovvero i soci o associati possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

Dal punto di vista Normativo va ricordato che l’articolo 5 del TUIR, disciplina l’imputazione dei redditi prodotti in forma associata dalle società di persone, dalle associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, dalle società di fatto, da quelle di armamento e dalle imprese familiari.

Principio comune a tutte le ipotesi elencate è che i redditi prodotti dall’ente collettivo sono imputati a ciascun socio o associato, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Tale regola di imputazione del reddito della società “per trasparenza” ai soci o associati si applica anche relativamente alle ritenute d’acconto subìte dalla società o associazione, trasferendo ad essi anche le ritenute d’acconto subìte, come disposto dall’art. 22 del TUIR (Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti), quest’ultimo deve essere letto in chiave evolutiva e sistematica, alla luce della facoltà di compensazione di crediti e debiti relativi alle imposte sui redditi introdotta dall’art. 17 del Dlgs n. 241 del 1997 comma 2 numero 1).

Di conseguenza data una lettura congiunta e coordinata delle disposizioni sopra richiamate, la Circolare n. 56 del 23/12/2009 esprime l’avviso che i soci o associati alle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

Vediamo qui di seguito i requisiti necessari per poter utilizzare in compensazione le ritenute restituite, il codice tributo per poterle utilizzare in compensazione e le modalità di indicazione nel Modello Unico dei soci e della Società.

1) Requisiti necessari per poter utilizzare le ritenute

Lo “scambio di ritenute” di cui sopra è possibile solo rispettando alcune precise condizioni:

1. PREVENTIVO ASSENSO DEI SOCI

E’ necessario innanzitutto il preventivo assenso esplicito dei soci o associati, che può essere manifestato con apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata, oppure è ammesso anche l’invio di mail con PEC, qualora entrambi i soggetti siano titolari di Pec) oppure nello stesso atto costitutivo.

Il consenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative a un singolo periodo d’imposta, con necessità, in questo caso, di rinnovo annuale dell’atto; oppure può essere continuativo, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.

In ogni caso i soci o associati hanno la facoltà di revocare l’assenso, con analogo atto avente data certa o con una modifica dell’atto costitutivo, con efficacia relativamente ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la revoca.

Il consenso deve precedere la compensazione, mentre non è necessario che sia antecedente rispetto al periodo d’imposta cui si riferiscono le ritenute o quello in cui queste sono utilizzate.

2. INDICAZIONE DEL CREDITO COMPENSATO IN DICHIARAZIONE

E’ necessario che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società, ovvero la quota deve essere evidenziata la quota parte di ritenute che non essendo state utilizzate dal socio, vengono restitutite alla società e quindi da questa utilizzate in compensazione.

2) Codice Tributo da utilizzare per la compensazione

Il codice tributo che la Società o Associazione deve utilizzare per la compensazione del credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, è il 6830 da indicare nella sezione Erario del Modello F24 in corrispondenza della colonna degli importi a credito compensati, con l’indicazione come Anno di riferimento dell’anno d’imposta a cui si riferisce il credito.

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3) Indicazione delle ritenute in Dichiarazione ed esempio pratico

Ipotizziamo il caso di un’associazione professionale, con due associati (A e B) aventi ciascuno una quota del 50%.

Nel 2009 ha percepito un ammontare di compensi pari a 350.000 euro e ritenute di 70.000 euro.

Avendo realizzato un utile pari a 175.000 euro, a ciascuno degli associati viene attribuita la seguente quota di utile:

* Associato A – utile pari a 87.500 e ritenute di 35.000 euro
* Associato B – utile pari a 87.500 e ritenute di 35.000 euro

Ipotizziamo che :

* L’Associato A in sede di dichiarazione per il periodo 2009, l’imposta netta risulta pari a 0 in quanto ha usufruito di detrazioni per ristrutturazioni e spese mediche.
* L’Associato B in sede di dichiarazione risulta un’imposta netta di 25.000 euro.

L’importo delle ritenute non utilizzate dagli associati e che potranno essere restituite all’associazione è:

* Associato A avrà ritenute non utilizzate pari a 35.000 euro (date dalla differenza tra Imposta netta, pari a 0, e ritenute di competenza, pari a 35.000)
* Associato B avrà ritenute non utilizzate pari a 10.000 euro (date dalla differenza tra Imposta netta, pari a 25.000, e ritenute di competenza, pari a 35.000).

Le ritenute totali subite dai singoli associati per la loro parte spettante, dovranno essere indicate nella Colonna 4 del Rigo RN 33 (pari a 35.000 per entrambi), mentre in colonna 3 dovranno essere indicate quelle ritenute che non hanno utilizzato e che intendono restituire all’associazione o società (per Associato A pari a 35.000, per l’Associato B pari a 10.000).

L’Associazione a sua volta dovrà provvedere a versare un importo in denaro pari all’ammontare delle ritenute restituite, tale trasferimento di denaro non rileva ai fini tributari, in quanto tali partite di giro hanno natura finanziaria e non sono, pertanto, soggette ad alcun tipo di tassazione.

In merito all’indicazione in Unico SP 2010 dovrà indicare nel Quadro RK, in corrispondenza dei dati relativi ai singoli associati l’importo delle ritenute restituite da ciascuno, nella colonna 12.

Successivamente nel Quadro RX Sezione IV rigo 19 colonna 3, dovrà indicare l’ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che gli associati hanno riattribuito alla medesima.
In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 dei righi da RK1 a RK13 di tutti i moduli compilati; nel nostro esempio l’importo è dato da 45.000.
In colonna 4, il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
Infine in colonna 5, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.

Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3.

Tuttavia, per il periodo d’imposta 2009, non risultando compilabili le colonne 1 e 2, la predetta somma non può essere superiore all’importo di colonna 3.
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adimprese servizi srl - 07/09/2011

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