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L’ABC DELLA TREMONTI-TER E RIFLESSI IN UNICO SC 2010

L’abc della Tremonti-ter e riflessi in Unico SC 2010

L'agevolazione prevista dalla manovra d’estate favorisce i titolari di reddito d’impresa.
Il D.L. 78/2009 ha introdotto un’agevolazione, detta Tremonti-ter, che consente ai titolari di reddito d’impresa di fruire di un risparmio fiscale pari al 50% degli investimenti effettuati nell’acquisto di macchinari e impianti rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

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L'agevolazione prevista dalla manovra d’estate favorisce i titolari di reddito d’impresa.
Il D.L. 78/2009 ha introdotto un’agevolazione, detta Tremonti-ter, che consente ai titolari di reddito d’impresa di fruire di un risparmio fiscale pari al 50% degli investimenti effettuati nell’acquisto di macchinari e impianti rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

1) Requisito Soggettivo

Il D.L. 78/2009 ha istituito la c.d. Tremonti-ter, punto di forza della manovra d’estate, prevedendo un sostanzioso incentivo per i titolari di reddito d’impresa.
Possono godere dello sconto fiscale soltanto i soggetti che possiedono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; ciò significa che l’agevolazione compete non solo ai fini Ires ed Irpef, ma anche in caso di applicazione di imposta sostitutiva, restando invece completamente esclusi i lavoratori autonomi.

2) Requisito oggettivo

Per poter usufruire dello sgravio è necessario aver effettuato investimenti, mediante l’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature tassativamente elencati nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010.
C’è ancora tempo quindi per decidere di avvalersi della suddetta agevolazione.

3) In cosa consiste l’incentivo

Per capire la convenienza di questo incentivo è necessario spiegare in cosa esso effettivamente consista: al sussistere delle condizioni sopradette, si applica uno sconto fiscale sul reddito d’impresa pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ciò significa che vi è un abbattimento del 50% direttamente sul reddito d’impresa, sul quale poi verrà calcolata l’imposta.
E’ utile segnalare che possono usufruire del regime anche le imprese che nell’anno hanno realizzato una perdita d’esercizio: in questo caso pertanto non vi sarà una riduzione del reddito, ma un incremento della perdita, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ovviamente, mentre coloro che rientrano nel regime della contabilità ordinaria hanno la possibilità di riportare la perdita realizzata negli esercizi successivi, non oltre il quarto, coloro che adottano il regime della contabilità semplificata non hanno questa facoltà e pertanto perderanno del tutto lo sconto fiscale.

4) Calcolo del risparmio fiscale

Per calcolare il valore degli investimenti, sul quale poi verrà quantificato il risparmio d’imposta, è necessario tener presente che esso è dato dal costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi macchinari e attrezzature, comprensivo dell’iva indetraibile e di tutti i costi accessori di diretta imputazione. Non devono invece essere inclusi i costi relativi alle spese generali e agli interessi passivi. Questi ultimi, tuttavia, devono essere considerati se capitalizzabili.
È possibile servirsi dell’agevolazione anche nei seguenti casi:
• beni utilizzati in virtù di un contratto di leasing (possono godere del beneficio solo i soggetti utilizzatori),
• investimento effettuato mediante contratto di appalto,
• beni realizzati in economia,
• acquisti di beni effettuati con patto di riservato dominio.

5) Indicazione in UNICO SC 2010

I titolari di redditi d’impresa, che usufruiscono dell’agevolazione Tremonti-ter per il periodo d’imposta 2009, sono tenuti alla compilazione dei seguenti righi della dichiarazione dei redditi, al fine di evidenziare la quota di incentivo fiscale da dedurre dal reddito complessivo d’impresa.
Il rigo RS 141 deve essere compilato nel seguente modo:
• in corrispondenza della colonna 1 va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati;
• in corrispondenza della colonna 2 va indicato il 50% del valore riportato nella colonna 1.
L’ammontare indicato nella colonna 2 del Rigo RS 141 deve essere riportato anche nei seguenti righi: RF 50 e RT 12
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