Si fa, inoltre, un breve accenno ai termini per la presentazione della dichiarazione IRAP e della dichiarazione Iva da parte delle società di capitali ed ai vari casi di presentazione delle dichiarazioni oltre i termini ordinari.
1) UNICO SC 2010
Le società di capitali devono presentare e inviare il modello UNICO SC 2010 entro termini diversi a seconda che abbiano periodo d’imposta coincidente con l’anno solare o no. In particolare:- le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono trasmettere telematicamente il modello UNICO SC 2010, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30.09.2010;
- le società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono, invece, trasmettere telematicamente il modello UNICO SC 2010, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
2) Dichiarazione IRAP
La dichiarazione annuale IRAP non deve più essere trasmessa in via telematica congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio del modello UNICO, ma deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via autonoma.In particolare, il modello IRAP 2010 deve essere presentato e trasmesso dalle società di capitali entro gli stessi termini previsti per il modello UNICO SC 2010 e, quindi:
- entro il 30.09.2010, nel caso di società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, nel caso di società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
3) Dichiarazione IVA
La dichiarazione Iva 2010 deve essere presentata dalle società di capitali telematicamente entro gli stessi termini previsti per il modello UNICO SC 2010 sia che venga presentata in forma unificata all’interno di UNICO SC 2010, sia che venga presentata in forma autonoma.Di conseguenza, la dichiarazione IVA 2010 deve essere presentata e trasmessa:
- entro il 30.09.2010, nel caso di società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, nel caso di società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
4) Presentazione oltre i termini ordinari
Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti, ma scartate dall’Agenzia delle Entrate possono essere ripresentate entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’Agenzia stessa che indica i motivi dello scarto.In tal caso, la dichiarazione è considerata comunque tempestiva.
Se, invece, la dichiarazione non è trasmessa nei termini ordinari, ma comunque entro i 90 giorni successivi al termine previsto, la dichiarazione si considera valida pur se tardiva; si applicano, tuttavia, le sanzioni previste dalla legge in tal caso (€ 21).
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione è trasmessa oltre i 90 giorni, si considera “omessa”, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta qualora risulti dovuta.
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