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TERMINE DI PRESENTAZIONE E DI INVIO TELEMATICO DEL MODELLO UNICO SP 2010

Termine di presentazione e di invio telematico del Modello Unico SP 2010

Si analizzano i termini, ovvero le scadenze, per la presentazione e l'invio telematico del modello UNICO SP 2010 da parte delle società di persone e dei soggetti equiparati, con un accenno anche ai termini per la presentazione della dichiarazione IRAP e della dichiarazione Iva. Si esaminano, inoltre, i vari casi di presentazione delle dichiarazioni oltre i termini ordinari.

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Si analizzano i termini per la presentazione e di invio telematico del modello UNICO SP 2010 da parte delle società di persone e dei soggetti equiparati, con un accenno anche ai termini per la presentazione e di invio della dichiarazione IRAP e della dichiarazione Iva.
Si esaminano, inoltre, i vari casi di presentazione delle dichiarazioni oltre i termini ordinari.

1) UNICO SP 2010

Le società di persone ed i soggetti equiparati devono trasmettere l’apposito modello UNICO SP 2010 solo telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il termine per l'invio telematico della dichiarazione è il 30.09.2010.

2) Dichiarazione IRAP

La dichiarazione annuale IRAP non deve più essere trasmessa in via telematica congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio del modello UNICO, ma deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via autonoma .
In particolare, il modello IRAP 2010 deve essere presentato dalle società di persone entro gli stessi termini previsti per il modello UNICO SP 2010 e, quindi, entro il 30.09.2010.

3) Dichiarazione IVA

La dichiarazione Iva 2010 deve essere presentata dalle società di persone telematicamente entro il 30.09.2010, sia che venga presentata in forma unificata all’interno di UNICO SP 2010, sia che venga presentata in forma autonoma.

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4) Presentazione oltre i termini ordinari

Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti, ma scartate dall’Agenzia delle Entrate possono essere ripresentate entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’Agenzia stessa che indica i motivi dello scarto. In tal caso, la dichiarazione è considerata comunque tempestiva.
Se, invece, la dichiarazione non è trasmessa nei termini ordinari, ma comunque entro i 90 giorni successivi al termine previsto, la dichiarazione si considera valida pur se tardiva; si applicano, tuttavia, le sanzioni previste dalla legge in tal caso (€ 21).
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione è trasmessa oltre i 90 giorni, si considera “omessa”, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta qualora risulti dovuta.
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Commenti

Gianluca - 10/06/2011

In riferimento all'Unico sp 2010: se l'intermediario abilitato non fa l'invio telematico entro i termini previsti e sforando anche i tempi consentiti per i ritardi, dicendo al cliente di averlo fatto, ma poi il cliente lo scopre, am ormai è soggetto a sanzione, cosa succede? Come ci si comporta in merito a questo suo inadempimento?

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