I contributi sono dovuti su tutte le provvigioni spettanti in dipendenza dei rapporti di agenzia. Le nuove misure dei minimali e massimali, sono state rese note dall’ENASARCO con comunicazione del 7 gennaio 2010.
Tali contributi hanno una periodicità di versamento trimestrale; in particolare, il versamento deve avvenire entro il giorno 20 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre.
1) I Contributi Enasarco per le ditte individuali e per le società di capitali
- ditta individuale o società di persone (snc, sas);
- società di capitali (spa, srl).
Nel caso di attività di agenzia sotto forma di ditta individuale o società di persone, i contributi sono pari al 13,50% dell’importo delle provvigioni spettanti, di cui:
- 6,75% a carico del preponente;
- 6,75% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).
L’effettivo versamento avviene, però, da parte del preponente, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
Nel caso di attività di agenzia svolta in forma di società di capitali, invece, non si applica l’aliquota del 13,50%, bensì si applica un’aliquota differenziata in base ai seguenti scaglioni di importi provvigionali annui:
- fino a € 13.000.000: aliquota del 2%;
- da € 13.000.000,01 a € 20.000.000: aliquota dell’1%;
- da € 20.000.000,01 a € 26.000.000: aliquota dello 0,5%;
- oltre € 26.000.000: aliquota dello 0,1%.
Non sono previsti minimali e massimali. I contributi sono, inoltre, interamente a carico del preponente.
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2) I nuovi minimali e massimali contributivi per il biennio 2010 - 2011
I nuovi valori sono stati resi noti con comunicazione dell’Ente stesso in data 7 gennaio 2010.
Le nuove misure dei minimali contributivi, sono le seguenti:
- Agente Monomandatario € 789,00;
- Agente Plurimandatario € 396,00;
I nuovi massimali provvigionali 2010 – 2011 sono i seguenti:
- Agente monomandatario € 27.667,00
- Agente plurimandatario € 15.810,00
I massimali provvigionali non sono frazionabili in rapporto all’anno; di conseguenza, in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del massimale è lo stesso di quello che sarebbe applicabile nel caso in cui il rapporto di agenzia sia durato tutto l’anno.
Gli agenti plurimandatari potranno raggiungere il valore del massimale tante volte quante sono le aziende rappresentate preponenti nel rapporto di agenzia.
3) Termini di versamento
- 1° trimestre entro il 20 maggio 2010;
- 2° trimestre entro il 20 agosto 2010;
- 3° trimestre entro il 22 novembre (il 20 novembre cade di sabato)
- 4° trimestre entro il 21 febbraio 2011 (il 20 cade di domenica)