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DECRETO INCENTIVI: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Decreto incentivi: le principali novità

Contrasto alle frodi fiscali, semplificazioni edilizie con eliminazione dell'obbligo di presentazione della DIA, solo alcune delle novita del decreto incentivi approvato il 25 marzo 2010

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Il Decreto Incentivi 2010, varato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010, è entrato in vigore dal 26 marzo scorso e, all’interno dei suoi 6 articoli, prevede numerose misure inerenti:
  • il contrasto delle frodi fiscali e finanziarie, sia nazionali che internazionali;
  • il sostegno della domanda in particolari settori (poi meglio individuati dal Decreto attuativo firmato il 26 marzo 2010 dal Ministro dello Sviluppo Economico, attualmente in fase di pubblicazione in G.U.);
  • l'eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) per alcuni interventi nel settore dell’edilizia privata ed urbanistica.

1) Le misure di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie

Come noto, le c.d. “frodi carosello” sono finalizzate ad aggirare fraudolentemente l’obbligo di versamento dell’Iva attraverso una serie di operazioni di vendita fra più soggetti, simulando cessioni all’esportazione o importazioni di beni o servizi; le “cartiere” prevedono, invece, operazioni con le quali sia l’Iva che le imposte dirette vengono evase attraverso l’utilizzo di strutture societarie inesistenti, che emettono fatture per operazioni inesistenti al solo scopo di consentire una falsa detrazione dell’Iva o una falsa deduzione dei relativi costi.
Per contrastare il fenomeno delle frodi “carosello” e delle “cartiere”, il Decreto incentivi ha istituito, per i soggetti passivi Iva, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale in Paesi considerati “black list”, i cosiddetti “paradisi fiscali”.
I tempi e le modalità per l’invio di tale comunicazione saranno definiti con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Incentivi e, quindi, entro il 25 aprile prossimo.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, può:
- escludere alcuni Paesi "black list" da tale obbligo;
- escludere dall'obbligo alcuni settori di attività svolte nei Paesi "black list";
- estendere l'obbligo anche a Paesi " non black-list", o a specifici settori di attività in essi svolte o a particolari tipologie di soggetti.

Nell’ipotesi in cui non si ottemperi al nuovo obbligo introdotto, sono previste le sanzioni di cui all’art. 11, D. Lgs. n. 471/1997 raddoppiate e, quindi, da € 516 a € 4.132 per ogni violazione commessa.
È escluso, infatti, il cumulo giuridico per il concorso di violazioni, che prevede una sanzione unica (debitamente elevata) in caso di violazioni plurime.
Sempre con l’obiettivo di contrastare le frodi fiscali internazionali, il Decreto Incentivi stabilisce che, a partire dal 1° maggio 2010, la comunicazione sul trasferimento all’estero della sede sociale delle società dovrà essere presentata attraverso la Comunicazione Unica, che consentirà di informare contemporaneamente:

• il Registro imprese della Camera di Commercio;
• l’Agenzia delle Entrate;
• l’Inps;
• l’Inail.
Vengono introdotte, inoltre, alcune misure finalizzate a contrastare l’utilizzo illecito di crediti d’imposta. In particolare, in caso di illegittima fruizione di crediti d’imposta autorizzata da amministrazione ed enti pubblici, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà a tali enti i dati relativi ai crediti d’imposta utilizzati, in modo da accelerare le procedure di recupero.

2) Le notifiche ai contribuenti italiani residenti all’estero

Con il Decreto in esame, il legislatore ha voluto anche agevolare il recupero all’estero di crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria per imposte italiane. Adeguando la normativa italiana alla direttiva comunitaria Ecofin del 19.01.2010, è stato stabilito che le notifiche ai contribuenti non residenti in Italia sono considerate valide se effettuate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso:

• l’indirizzo della residenza estera del contribuente risultante nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire);
• l’indirizzo della sede legale estera dell’impresa risultante dal Registro delle Imprese.

Nell’ipotesi in cui non si abbiano questi indirizzi, la notifica è valida se la raccomandata con ricevuta di ritorno è spedita presso l’indirizzo estero indicato dal contribuente in sede di richiesta del codice fiscale o di variazione dati.
La notifica si considera valida anche se il contribuente residente all’estero non ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della propria residenza o sede legale estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti e le successive variazioni.
Le medesime regole valgono anche per le cartelle di pagamento notificate ai contribuenti non residenti.

3) Semplificazione del contenzioso tributario e accelerazione della riscossione

Il Decreto Incentivi è intervenuto anche nel campo del contenzioso tributario e della riscossione.
Per quanto concerne il contenzioso tributario, è stato stabilito che la notifica delle sentenze del processo può seguire le stesse procedure delle notifiche degli altri atti, cioè senza la necessità di ricorrere all’ufficiale giudiziario (unica procedura corretta fino all’entrata in vigore del Decreto Incentivi).
La notifica della sentenza alle altre parti avviene depositando, nei successivi 30 giorni, “l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio”.
Con l’obiettivo di accelerare la riscossione delle imposte, poi, il Decreto incentivi ha stabilito che, nelle ipotesi di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, il contribuente che intende rateizzare l’importo dovuto dovrà prestare garanzia solo nel caso in cui l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

4) Il sostegno alla domanda in particolari settori

Il Decreto Incentivi ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo pari, per l’anno 2010, a € 300 mln per il sostegno della domanda in particolari settori quali:
    • l’efficienza energetica;
    • l’eco-compatibilità;
    • la sicurezza sul lavoro.
Con Decreto del Ministro delle Sviluppo Economico, già approvato il 26 marzo scorso sono state definite le modalità di erogazione e di ripartizione dei contributi a tali settori, oltre che il tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di contributo. I contributi sono stati previsti sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente sull’acquisto di determinati beni.
In particolare, è stata prevista una riduzione del 10% sul costo di acquisto di una nuova cucina componibile completa di elettrodomestici da incasso ad alta efficienza energetica, per un limite massimo del singolo contributo pari a € 1.000.
Tale “sconto” si applica, però, alle seguenti condizioni:
    •  i nuovi mobili da cucina devono essere corredati dalla c.d. “scheda prodotto”;
    •  i nuovi mobili da cucina devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto sulle emissioni di aldeide formica;
   • la nuova cucina componibile deve essere corredata di almeno 2 dei seguenti elettrodomestici ad alta efficienza energetica:
  •    frigorifero/congelatore in classe A+ e A++;
  •    forno in classe A;
  •    piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma;
  •    lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica; A di efficienza di lavaggio; A di  efficienza di asciugatura);
    •  la nuova cucina componibile deve essere già dotata di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
    •  i requisiti di cui sopra devono essere attestati dal produttore tramite apposita autocertificazione o dichiarazione;
   • il venditore deve dichiarare, tramite autocertificazione, che la nuova cucina componibile acquistata è destinata a sostituire una cucina in uso.
Il prezzo di acquisto di eventuali elettrodomestici che non rispettano i requisiti di alta efficienza specificati sopra non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo.
Gli altri “sconti” previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico sono i seguenti:

    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 130, per la sostituzione di una lavastoviglie già in uso con una nuova lavastoviglie avente classe energetica, capacità di lavaggio ed efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A/A/A;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 80, per la sostituzione di un forno elettrico già in uso con un nuovo forno elettrico di classe energetica non inferiore alla classe A;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 80, per la sostituzione di un piano cottura già in uso con un nuovo piano cottura dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (Fsd);
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 100, per la sostituzione di una cucina di libera installazione già in uso con una nuova cucina di libera installazione dotata di forno elettrico di classe A e di piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (Fsd);
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 500, per la sostituzione di una cappa già in uso con una nuova cappa climatizzata;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 400, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con pompe di calore ad alta efficienza dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
    • riduzione del 10% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 750, per l’acquisto di un motociclo nuovo fino a 400 cc di cilindrata o con potenza non superiore a 70 kW di categoria “euro 3” con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0” o “euro 1” mediante demolizione; l’incentivo è del 20% sino ad un massimo di “sconto” pari a € 1.500 se l’acquisto riguarda un motociclo dotato di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 1.000, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale10 e di potenza fino a 75 kW;
   • riduzione del 50% del costo, nel limite massimo pari a € 200.000 per azienda, per l’acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;
    • contributo pari a € 1.500 per l’acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, di categoria 0411 e dotato di dispositivo di frenata “Abs”, con contestuale radiazione di un vecchio rimorchio con più di 15 anni di età non dotato di dispositivo di frenata “Abs”; il contributo è aumentato a € 2.000 se il nuovo rimorchio è dotato, oltre che di “Abs”, anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità;
    • contributo pari a € 3.000 per l’acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria 04 e dotato di dispositivo di frenata “Abs”, con contestuale radiazione di un vecchio semirimorchio con più di 15 anni di età non dotato di dispositivo di frenata “Abs”; il contributo è aumentato a € 4.000 se il nuovo rimorchio è dotato, oltre che di “Abs”, anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità;
    • riduzione del 10% del prezzo di listino, applicato dal concessionario o venditore, per l’acquisto di macchine agricole e movimento terra a motore, comprese quelle operatrici, rispondenti a determinate caratteristiche tecniche, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31.12.1999, la cui demolizione dovrà essere certificata a pena di decadenza dal contributo; le macchine dovranno essere della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all’originale rottamato;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 30.000, per l’acquisto di gru a torre per l’edilizia, a condizione che venga rottamata una vecchia gru a torre messa in esercizio prima del 1° gennaio 1985;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 40, per l’acquisto e l’installazione di inverter su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 50, per l’acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kW;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 100, per l’acquisto di Ups (gruppi statici di continuità) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;
    • riduzione del 20% del costo, nel limite massimo del singolo contributo pari a € 200, per l’acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti a media e bassa tensione;
    • contributo di € 50 a favore di giovani tra i 18 ed i 30 anni di età per l’attivazione di una rete a banda larga;
   • contributo di € 83 per metro quadro di superficie e nel limite massimo di € 5.000 per l’acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica adibiti a prima abitazione della famiglia con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori dell’allegato C, n. 1 della Tabella 1.3 del D. Lgs. n. 192/2005; tale contributo è pari a € 116 per metro quadro di superficie e nel limite massimo di € 7.000 se il fabbisogno di energia primaria migliora di almeno il 50% rispetto ai detti valori.

I contributi sono concessi alle operazioni di acquisto effettuate a partire dalla data di pubblicazione sulla G.U. del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sino al 31.12.2010 e non sono cumulabili con altri benefici previsti per gli stessi beni da altre disposizioni agevolative, tranne nel caso di acquisto di edifici “verdi”, il cui contributo è compatibile con le agevolazioni “prima casa”.
Per l’acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica è, in ogni caso, richiesto, ai fini della concessione del contributo, l’attestato di certificazione energetica rilasciato da un soggetto accreditato.
Il venditore dovrà prenotare il contributo in favore dell’acquirente entro 20 giorni dalla data della stipula dell’atto di compravendita definitivo.
Il Decreto Incentivi, sempre nell’ambito delle misure a sostegno di particolari settori, ha previsto la detassazione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari da parte delle imprese che svolgono le attività individuate dalle divisioni 13 (“industrie tessili”) e 14 (“confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia”) della tabella dei codici attività ATECO 2007.
La detassazione è valida dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2010 (quindi, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’agevolazione in esame è valida per il periodo d’imposta 2010).
L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti e nel rispetto del limite previsto dal regolamento CE sugli aiuti di importanza minore (c.d. regola “de minimis”), fino all’autorizzazione della Commissione europea.
L’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo va, invece, determinato senza tener conto dell’agevolazione.
Sarà un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Incentivi, a definire le modalità attuative per fruire dell’agevolazione.

5) Liberalizzazione di alcuni interventi edilizi

Il Decreto in esame ha “liberalizzato” una serie di interventi edilizi cancellando l’obbligo di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). In particolare, non è più previsto l’obbligo della DIA per i seguenti interventi:

    • interventi di manutenzione ordinaria;
    • interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio e non comportino un aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
   • interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni e che non alterino la sagoma dell’edificio;
    • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con finalità geognostiche eseguite in aree esterne al centro edificato;
    • i movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola e per le pratiche agro - silvo - pastorali, inclusi gli interventi su impianti idraulici agrari;
    • le opere finalizzate a soddisfare obiettive esigenze temporanee e contingenti, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità nel breve termine e, comunque, entro 90 giorni;
    • la realizzazione di serre mobili stagionali per l’attività agricola e prive di strutture in muratura;
    • le opere di pavimentazione e di rifinitura di spazi esterni (anche per aree di sosta);
    • l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, in edifici al di fuori delle cosiddette “zone A”;
    • la realizzazione di aree ludiche gratuite e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La nuova disposizione si applica, in ogni caso, nel rispetto di eventuali più restrittive disposizioni regionali e nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico - sanitarie, relative all’efficienza energetica, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il certificato di prevenzione degli incendi per gli interventi sopra elencati può essere rilasciato con l’esame a vista.
Il legislatore prevede, tuttavia, che:

    • gli interventi di manutenzione straordinaria;
    • le opere temporanee destinate ad essere rimosse;
    • le opere di pavimentazione e di rifinitura di spazi esterni;
    • l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici;
    • la realizzazione di aree ludiche gratuite;

possono essere eseguiti previa comunicazione, anche telematica, all’amministrazione comunale da parte del contribuente interessato. La comunicazione deve essere corredata delle eventuali autorizzazioni richieste dalle normative di settore e, per i lavori di manutenzione straordinaria, dei dati identificativi dell’impresa che realizza i lavori.
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