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GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULLA NUOVA COMPENSAZIONE IN F24 DEI CREDITI IVA

Gli ultimi chiarimenti sulla nuova compensazione in F24 dei crediti Iva

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni del credito Iva oltre i € 10.000 che devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i sistemi telematici.

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L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in un incontro tenutosi il 9 marzo scorso con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria per fornire gli ultimi chiarimenti per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni oltre i € 10.000  che devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

1) Ultimi chiarimenti per la nuova compensazione del credito Iva

In base alle nuove regole introdotte dalla Manovra estiva 2009 a partire dal 1° gennaio 2010, la compensazione di un credito IVA superiore a € 10.000 non può più essere effettuata direttamente già dal 1° gennaio, ma solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della:
  • dichiarazione annuale;
  • istanza di rimborso trimestrale infrannuale;
Per i crediti IVA che superano anche l’importo di € 15.000, oltre al rispetto della suddetta condizione temporale, occorre altresì ottenere:
  • il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
  • in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione Iva da parte dei revisori contabili per le società per le quali è esercitato il controllo contabile.
Tali limiti non operano con riguardo alle cosiddette “compensazioni interne”, meglio conosciute come “Iva con Iva”.

2) Il Modello F24 per la compensazione solo tramite Entratel o Fisconline e non con home/remote banking

E’ stato poi stabilito che per poter effettuare nel modello F24 la compensazione del credito Iva annuale o trimestrale il cui importo sia superiore a € 10.000,00, non è più possibile l’invio diretto tramite home banking o remote banking, ma è necessario l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in particolare:
  • Entratel o Fisconline, se dell’invio se ne occupa direttamente il contribuente;
  • Entratel, se l’invio viene effettuato da parte di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Nel caso di compensazione nel modello di versamento F24 di crediti Iva annuali o trimestrali di importi non superiori a € 10.000, invece, si possono continuare ad utilizzare, oltre ai canali sopraindicati, anche il servizio di “home banking” o il cosiddetto “remote banking”.

3) Il 16 marzo è la prima scadenza per la compensazione del credito Iva

Il prossimo 16 marzo è la prima scadenza utile per poter portare in compensazione nel modello F24, sulla base delle nuove regole introdotte dalla Manovra estiva 2009, un credito Iva superiore a € 10.000.
Potranno effettuare la suddetta compensazione solo i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio 2010 (anche coloro che, pur tenuti alla dichiarazione Iva in forma unificata, hanno optato per la presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro febbraio per poter compensare il credito Iva già da marzo).

4) Il modello F24 presentato irregolarmente verrà scartato

Per illustrare meglio la nuova procedura di compensazione del credito Iva in vista del prossimo appuntamento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate in un incontro tenutosi il 9 marzo scorso con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria.

Durante l’incontro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i modelli F24 contenenti compensazioni oltre i € 10.000 devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Qualora tali deleghe F24 vengano presentate tramite sistema bancario e postale, anche in via telematica (home banking, CBI o altri servizi offerti da banche e poste), esse saranno scartate, anche se il contribuente ha presentato la dichiarazione Iva o l’istanza di rimborso trimestrale infrannuale da cui emerge il credito.
Lo scarto del modello F24 avverrà direttamente da parte del sistema della banca o della posta.

E’ stato, inoltre, confermato che l’invio della dichiarazione Iva in data 1° marzo 2010, pur consentendo l’esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva (il cui termine ultimo di presentazione quest’anno cadeva il 01.03.2010 essendo il 28.02.2010 domenica), non permette l’utilizzo in compensazione del credito Iva superiore a € 10.000 già dal 16 marzo 2010, ma solo a partire dal 16 aprile 2010. La preliminare presentazione della dichiarazione Iva è condizione necessaria per poter compensare il credito Iva superiore a € 10.000.

Se, dunque, un contribuente presenta una delega F24 con importo a credito da compensare superiore a tale soglia senza aver prima presentato la dichiarazione Iva, la procedura automatizzata dell’Agenzia delle Entrate scarterà la delega ed il relativo pagamento si considererà come mai effettuato.

Analogamente, il contribuente deve prestare attenzione nel presentare più deleghe F24 in ciascuna delle quali il credito Iva portato in compensazione non supera la soglia dei € 10.000. Può verificarsi, infatti, il caso che le deleghe F24, cumulativamente, portino in compensazione un credito Iva superiore al limite di € 10.000. Se ciò avviene senza aver prima presentato la dichiarazione Iva, potrà essere utilizzato in compensazione solo il credito Iva fino a € 10.000 e le deleghe F24 presentate successivamente verranno scartate, anche se riportano in compensazione crediti Iva inferiori alla suddetta soglia.

Nel caso di presentazione su più banche di F24 non superiori alla soglia di € 10.000, il sistema della banca non è in grado di bloccare le deleghe in quanto non vi è un archivio centralizzato tra le varie banche e l’Agenzia delle Entrate che permetta di monitorare il superamento della soglia prevista. In tale ipotesi, pertanto, la banca permetterà il pagamento o la compensazione e solo dopo qualche giorno l’Amministrazione finanziaria verrà a conoscenza del superamento del limite e provvederà con azioni di recupero ed applicazione di sanzioni.

E’ stato, infine, chiarito che il cassetto fiscale, oltre a contenere le informazioni relative al credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva e/o dall’istanza trimestrale, conterrà ora anche le informazioni sulle compensazioni già effettuate e l’importo dei crediti ancora disponibili.
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