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I CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

I contributi IVS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

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I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Le aliquote per il 2015 per gli artigiani è salita a:
  • 22,65 per i titolari e coadiutori di età superiore a 21 anni e a
  • 19,65% per i coadiutori sotto i 21 anni 
Al contributo IVS va aggiunto il contributo per la maternità pari a 7,44 euro annui.
Di conseguenza i contributi previdenziali minimi ( IVS + maternità) ammontano a: 
  • 3.529,06 euro per titolari e coadiutori sopra i 21 anni e a
  • 3,062,62 euro per i coadiutori sotto i 21 anni
Ugualmente, l'aliquota per l'anno 2015 dei contributi IVS ( per prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti) dei commercianti  è salita a:
  • 22,74% per i titolari e coadiutori di età superiore a 21 anni e a
  • 19,74% per i coadiutori sotto i 21 anni
( rispetto all'aliquota degli artigiani comprende lo 0,09 ai fini dell' indennità per cessazione dell'attività DL 207/1996).
Al contributo IVS va aggiunto il contributo per la maternità pari a 7,44 euro annui.
Di conseguenza i contributi previdenziali minimi ( IVS + maternità) ammontano a: 
  • 3.543, 05 euro per titolari e coadiutori sopra i 21 anni e a
  • 3,076,61 euro per i coadiutori sotto i 21 anni
 N.B. Per periodi inferiori all'anno i contributi dovuti sul minimale devono essere sempre rapportati ai mesi effettivi.

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Per ulteriori dettagli , scadenze e  le modalità di versamento  vedi anche :
 
 
 
 

1) Le regole generali dei contributi Inps di Artigiani e Commercianti

I soggetti di cui all'art. 1, Legge n. 233/1990, cioè:
  • artigiani;
  • commercianti;

iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d'imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

L'importo dei contributi IVS da versare si calcola in base al reddito d'impresa (relativo ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa) denunciato per l'anno al quale i contributi si riferiscono (es: 2010). Naturalmente, dato che non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso d'anno, ci sarà un versamento in acconto (es: per l'anno 2010) che va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente (nel nostro caso, il 2009). Nell'anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti (nel nostro caso, il 2011) andrà effettuato un versamento a conguaglio da indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO 2011). Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel corso del 2010.

Per i soci di Srl che risultano iscritti alla gestione IVS in quanto operano in via prevalente nella Srl, la base imponibile è data dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società che spetterebbe al socio sulla base della quota (teorica) di distribuzione agli utili. Questo indipendentemente dal fatto che l'utile sia stato effettivamente distribuito e percepito.

Il contributo è parametrato al reddito, ma risulta dovuto entro determinati limiti minimi e limiti massimi , come si vedrà meglio più oltre.

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2) I contributi 2010 di artigiani e commercianti

Con la Circolare Inps n. 20 del 02.02.2010, l’Istituto di previdenza ha reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2010.
Le aliquote contributive da applicare sul reddito sono rimaste uguali a quelle previste per l’anno 2009, e precisamente:
  • 20% per gli artigiani;
  • 20,09% per i commercianti (Lo 0,09% in più rispetto all’aliquota contributiva degli artigiani è stabilito a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale prima di aver acquisito il diritto alla pensione; tale ulteriore contributo dovrà essere versato fino al 31.12.2013, come stabilito dall’art. 19-ter, comma 2. D.L. n. 185/2008).

Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni:

  • 17% per gli artigiani;
  • 17,09% per i commercianti.

Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti (V. art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Tipologia di contribuenti

> 21 anni

= 21 anni

Artigiani

20%

17%

Commercianti

20,09%

17,09%

Riduzione 50% se il contribuente ha un'età > 65 anni

E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono, invece, stati modificati:

  • il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
  • la retribuzione annua pensionabile massima;
  • il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo.

Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2010, messe a confronto con quelle dello scorso anno:

 
Nel 2010
Nel 2009
Minimale di reddito
€ 14.334
€ 14.240
Retribuzione annua pensionabile massima
€ 42.364
€ 42.069
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995
€ 70.607 (rapportato ai mesi di attività)
€ 70.115 (rapportato ai mesi di attività)
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995
€ 92.147 (non frazionabile in ragione mensile)
91.507 (non frazionabile in ragione mensile)

3) Contributi IVS 2010 sul minimale di reddito

Per i redditi (la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2009) fino al minimale di € 14.334, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate. Il contributo sarà, così, pari alle seguenti misure:
CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno)
Tipologia di contribuenti
> 21 anni
≤ 21 anni
Artigiani
€ 2.866,80
€ 2.436,78
Commercianti
€ 2.879,70
€ 2.449,68
+ € 7,44 contributo maternità


Nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi.
Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese

Tipologia di contribuenti

> 21 anni

≤ 21 anni

Artigiani

€ 238,90

€ 203,07

Commercianti

€ 239,98

€ 204,14

+ € 0,62 contributo maternità

4) Contributi IVS 2010 sul reddito eccedente il minimale

Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 14.334, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 42.364, si applicano le aliquote contributive prima indicate.
Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 42.364 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 70.607, le aliquote contributive sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale:

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Tipologia di contribuenti

Fascia di reddito

> 21 anni

≤ 21 anni

Artigiani

€ 14.334 < Reddito ≤ € 42.364

20%

17%

  € 42.364 < Reddito ≤ € 70.607 21%
18% 

Commercianti

€ 14.334 < Reddito ≤ € 42.364

20,09%

17,09%

  € 42.364 < Reddito ≤ € 70.607 21,09%
18,09%

Si ricorda che il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 70.607, ma a € 92.147 e tale massimale non è frazionabile mensilmente.

L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale (quest’ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2009.

CONTRIBUTO CALCOLATO SUL MINIMALE + CONTRIBUTO RELATIVO AL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE = ACCONTO CONTRIBUTI IVS 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il caso: affittacamere e agenti di assicurazione

I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, come chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004.
Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.

Il caso: imprese con collaboratori

Nel caso di un’impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:

  • imprese familiari legalmente costituite:
    - i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • aziende non costituite in imprese familiari:
    - il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

5) Termini e modalità di versamento dei contributi IVS

Il pagamento dei contributi 2010 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
  • 1a rata: 16 maggio 2010 (che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17 maggio);
  • 2a rata: 16 agosto 2010 (scadenza che, generalmente, viene prorogata ad un termine dopo il 20 per effetto della c.d. “mini-proroga di Ferragosto”);
  • 3a rata: 16 novembre 2010;
  • 4a rata: 16 febbraio 2011.

L’acconto dei contributi 2010 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

  • entro il 16 giugno 2010 o 16 luglio 2010 (con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1° acconto 2010 (50% dell’acconto totale);
  • entro il 30 novembre 2010, a titolo di 2° acconto 2010 (restante 50% dell’acconto totale).

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sulla base del reddito 2009 risulterà poi, in sede di UNICO 2011, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2010, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2010 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2011 e, quindi, entro il 16 giugno 2011 o 18 luglio 2011 con maggiorazione dello 0,40% (il termine ordinario del 16 luglio cade di sabato).

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Commenti

MARCO DAMBRA - 05/12/2018

salve se ho cessato attività in data 03.05.2018 quanto devo pagare??? un mese ( Aprile 2018 ) o anche maggio per soli 3 giorni??? Grazie in anticipo a tutti

antonio - 24/08/2011

si chiede se una cartella ex art.36 bis ,impugnata e pendente in I° grado,relativa all'accertamento del contributo minimale INPS su un maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate sia definibili ai sensi della chiusura delle lite pendenti

Giuseppe - 12/05/2011

IVS 2011 Artigiani e commercianti. l'INPS invia i prospetti con i calcoli e le rate per il pagamento del'IVS. Perchè il calcolo che fa l'INPS non è corretto?. Il calcolo per i commercianti da 2930,94 mentre l'INPS comunica 2930,88. Qualcuno mi sa spiegare il perchè della differenza? Grazie Giuseppe

gianpiero - 03/03/2011

Il reddito di impresa al fine di calcolo dei contributi eccedenti, deve essere calcolato al lordo o al netto dei contributi versati l'anno precedente ? io calcolo il reddito di impresa deducendo anche i contributi ma l'agenzia delle entrate dice di no.

Luigia Lumia - 06/03/2011

I contributi si detraggono come oneri personali nel quadro P. mentre il reddito sul quale si calcolano è quello risultante dal quadro G o F e quindi non intaccato dai contributi. L'Agenzia ha ragione.

paola - 10/11/2010

a mio figlio dall'azienda nuova in cui lavora, gli è stato richiesto il modulo IVS per l'anno 2010 che ha dovuto richiedere alla vecchia azienda per la quale lavorava prima : gli hanno consegnato il modello Durc . E' giusto ?

isabella - 11/08/2010

nn ho capito proprio bene il contributo ivs viene trattenuto dall'azienda per poi ridarlo quando si va in pensione?vi prego spondermi!grazie

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