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LA MATERNITA' - I CONGEDI PARENTALI E FAMILIARI

La maternita' - i congedi parentali e familiari

Il D.Lgs. 151/2001 ha modificato la disciplina sulla maternità, i congedi parentali e familiari.
Vediamo in sintesi le principali modifiche.

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Il D.Lgs. 151/2001 ha modificato radicalmente la disciplina sulla maternità, i congedi parentali e familiari.
Nello specifico i cambiamenti nella materia hanno toccato anche la terminologia tradizionale utilizzata:
  • i congedi di maternità e paternità prendono il posto dell’astensione obbligatoria;
  • i congedi parentali sostituiscono l’astensione facoltativa;
  • i risposi giornalieri del padre e della madre sostituiscono i permessi per allattamento
La legge tutela la maternità sotto tre aspetti:

- assicura alla lavoratrice madre (e in alcuni casi al lavoratore padre) il posto di lavoro ed il mantenimento dei propri diritti derivanti dal rapporto stesso;
- garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano, la sicurezza economica sia durante il periodo di maternità, sia per il periodo successivo al rapporto di lavoro attraverso la copertura contributiva ai fini pensionistici;
- protegge il bambino fino ad una certa età oppure se portatore di handicap grave.

La contrattazione collettiva può intervenire con un’integrazione retributiva delle garanzie economiche previste dalla legge e poste a carico dell’INPS.
Una tutela analoga a quella prevista per la maternità naturale è concessa alle situazioni di adozione ed affidamento del bambino.
E’ possibile sostituire i lavoratori assenti dal lavoro per astensione obbligatoria o facoltativa con l’assunzione di lavoratori con contratto a termine. Dette assunzioni possono avvenire anche con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo dell’inizio dell’astensione e la contrattazione collettiva può fissare periodi superiori.
Per tali lavoratori, assunti a termine per sostituzione di maternità, è previsto uno sgravio dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail nella misura del 50%, fino al compimento di un anno di età del bambino, limitatamente ai datori di lavoro che hanno in forza meno di venti dipendenti.

1) CONGEDO PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA

Soggetti beneficiari (art. 13)

-   Madre;

-   Padre, limitatamente al periodo post partum, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di esclusivo affidamento del figlio al padre.

 
 

Durata

(artt. 11e12)

-   2 mesi precedenti la data presunta del parto;

-   3 mesi successivi la data effettiva del parto;

- Eventuali periodi autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro (gravidanza a rischio);

-  La madre, ha facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che la certificazione sanitaria attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Con decreto verrà definito l’elenco dei lavori ai quali non si applica tale disposizione;

-  In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Trattamento economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 4)

- 80% della retribuzione, per tutto il periodo di astensione obbligatoria;

-  Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia;

-  L’indennità è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia e, non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;

-   A tali periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero, di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria

Computabilità

per anzianità e altri istituti (art. 13, c. 3)

     I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati   nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a:

-   ferie;

-   tredicesima mensilità;

-   gratifica natalizia.

 

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissione (artt. 17 e 18)

-  I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

- Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-  Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo;

-  Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

 
 

Sostituzione di lavoratori in astensione

 (art. 10)
 

-   L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione può avvenire anche con anticipo, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi più lunghi previsti dalla contrattazione collettiva;

-  Nelle aziende con meno di 20 dipendenti l’assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore in astensione, da diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi carico ditta (limiti: fino ad un anno di età del bambino e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento);

-  Le lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla L. 546/87, in maternità, possono essere sostituite, con le medesime agevolazioni, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

2) CONGEDO PER MATERNITA’ FACOLTATIVA

 

Soggetti beneficiari

(art. 3, c. 1)

 

-    Madre e padre, autonomamente, a prescindere dall’attività lavorativa dell’altro genitore;

- I periodi di astensione possono essere fruiti contemporaneamente dai genitori nei limiti temporali ammessi;

-   Il diritto di astensione facoltativa dal lavoro, limitatamente ad un periodo di tre mesi, viene esteso alle lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla legge 546/87, purché ne usufruiscano entro il primo anno di vita del bambino.  

 
 
 
Durata

(art. 3, c. 2)

       Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

-    il periodo di astensione complessivo per i genitore non può superare il limite di 10 mesi, elevabile a 11 nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno 3 mesi;

-   ciascun genitore non può assentarsi per un periodo, continuativo o frazionato, superiore a 6 mesi, elevabile a 7 per il padre e, elevabile a 10 mesi qualora ci sia un solo genitore;

-    i contratti collettivi dovranno definire modalità e criteri di preavviso che comunque non può essere inferiore a 15 giorni.

 
 
 
 
 
Trattamento

economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 4)

-    30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitore di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino;

-   30% della retribuzione, limitatamente al caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, per il rimanente periodo e, fino al concepimento dell’ottavo anno di età del bambino;

-   L’indennità è composta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia e non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;

-    Il congedo da diritto, su richiesta dell’interessato e, alle condizioni previste dall’art. 2120 C.C., alla anticipazione del TFR.

-     L’anticipazione verrà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo;

-    A tali periodi d riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Computabilità per anzianità e altri istituti

(art. 3, c. 2)

         I periodi di astensione obbligatoria devono essere  computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a:

       -   ferie;

       -   tredicesima mensilità;
       -  gratifica natalizia.
 

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18)

-   I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

- Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-   Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo;

-   Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

 
 
 

Sostituzione di lavoratori in astensione

(art. 10)
 

-    L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione può avvenire anche con anticipo, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi più lunghi previsti dalla contrattazione collettiva.

-   Nelle aziende con meno di 20 dipendenti l’assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore in astensione, da diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi carico ditta (limiti: fino ad un anno di età del bambino e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento);

-    Le lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla L. 546/87, in maternità, possono essere sostituite, con le medesime agevolazioni, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

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3) RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO E CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO

RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO

Soggetti beneficiari (art. 13)

-   Madre;

-   Padre, limitatamente ai seguenti casi:

se i figli sono affidati al solo padre;

in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Durata

(art. 3, c. 3)

-    Due riposi giornalieri di un’ora (un solo riposo se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore) fino al concepimento di un anno di età del bambino;

-    In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre;

-   A tali periodi di riposo sono applicabili le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità di prosecuzione volontaria.

Trattamento economico

      -     Indennità pari all’intero ammontare della retribuzione.

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18)

-    I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

-     Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-    Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo;

-    Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.



CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO



Soggetti beneficiari (art. 3, c. 2)

-  Madre o padre, in alternativa tra loro, anche se l’altro genitore con ne ha diritto.

 
Durata
(art. 1, c. 4) (art. 3, c. 2)

-  Per tutta la malattia del bambino entro i primi 3 anni di vita;

-  Massimo 5 giorni l’anno per ogni genitore se il bambino ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni di vita;

-  Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte dei genitori.

Trattamento economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 3)

-   Nessuna indennità;

- A tali periodi di riposo sono applicabili le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero, di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

Computabilità per anzianità e altri istituti

(art. 3, c. 2)

       I congedi per malattia del bambino sono               computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a:

       -   ferie;
       -   tredicesima mensilità;
       -   gratifica natalizia.

Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18)

-   I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune;

-    Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti;

-    Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo.

4) CONGEDI PER ASSISTERE I FAMILIARI

 
 
 

Permessi per l’assistenza a portatori di handicap

(artt. 19 e 20)

Le disposizioni previste dall’art. 33 della L. 104/92 per l’assistenza ai portatori di handicap, ovvero:

-  prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa;

- in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino;

-  tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di vita del bambino;

-    eccetera;

si applicano anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Congedi per grave malattia o decesso del:

-          Coniuge;

-          Parente entro il 2° grado;

-          Convivente (convivenza dimostrata da certificazione anagrafica).

 

-     3 giorni l’anno di permesso retribuito;

-    E’ prevista, in alternativa, la possibilità di modificare l’espletamento dell’attività lavorativa.

5) SANZIONI DELLA MATERNITA’

Amministrativa: € 125 per ogni dipendente a cui si riferisce l’infrazione

(art. 1 DL 663/79 conv. in L. 33/80)

Mancata erogazione, entro i termini previsti, dell’indennità.

Arresto fino a 6 mesi

(artt. 7, c. 7; 12, c. 4; e 18 D.Lgs. 151/2001)

Divieto di adibizione della lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi.

Obbligo:

-          di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni nei casi previsti dalla legge

-          di modificare condizioni o orario di lavoro della lavoratrice per evitare rischi alla sua salute e sicurezza

-          di interdizione dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria (compresa l’astensione anticipata ed il parto prematuro).

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582

(art. 1. c. 1 lett. f), D.Lgs. 213/2004)

Divieto di adibire le donne al lavoro notturno, dalle 24 alle 6, a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino la compimento di un anno di età del bambino.

Il datore di lavoro non può obbligare a prestare lavoro notturno:

-          la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni  o, alternativamente, il padre convivente con la stessa;

-          la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

-          la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. 

Amministrativa: da € 1.032 a € 2.582

 (art. 54, c. 8, D.Lgs. 151/2001)

Divieto:

-          di licenziamento del genitore durante il periodo tutelato

-          di sospensione del genitore dal lavoro durante il periodo tutelato

-          di licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino

Obbligo di conservazione del posto.

Amministrativa: da € 516 a € 2.582

 (artt. 38, 46 e 52 D.Lgs. 151/2001)

Obbligo:

-          di concessione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino

-          di consentire i risposi giornalieri.

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