Nello specifico i cambiamenti nella materia hanno toccato anche la terminologia tradizionale utilizzata:
- i congedi di maternità e paternità prendono il posto dell’astensione obbligatoria;
- i congedi parentali sostituiscono l’astensione facoltativa;
- i risposi giornalieri del padre e della madre sostituiscono i permessi per allattamento
- assicura alla lavoratrice madre (e in alcuni casi al lavoratore padre) il posto di lavoro ed il mantenimento dei propri diritti derivanti dal rapporto stesso;
- garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano, la sicurezza economica sia durante il periodo di maternità, sia per il periodo successivo al rapporto di lavoro attraverso la copertura contributiva ai fini pensionistici;
- protegge il bambino fino ad una certa età oppure se portatore di handicap grave.
La contrattazione collettiva può intervenire con un’integrazione retributiva delle garanzie economiche previste dalla legge e poste a carico dell’INPS.
Una tutela analoga a quella prevista per la maternità naturale è concessa alle situazioni di adozione ed affidamento del bambino.
E’ possibile sostituire i lavoratori assenti dal lavoro per astensione obbligatoria o facoltativa con l’assunzione di lavoratori con contratto a termine. Dette assunzioni possono avvenire anche con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo dell’inizio dell’astensione e la contrattazione collettiva può fissare periodi superiori.
Per tali lavoratori, assunti a termine per sostituzione di maternità, è previsto uno sgravio dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail nella misura del 50%, fino al compimento di un anno di età del bambino, limitatamente ai datori di lavoro che hanno in forza meno di venti dipendenti.
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1) CONGEDO PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA
Soggetti beneficiari (art. 13) |
- Madre; - Padre, limitatamente al periodo post partum, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di esclusivo affidamento del figlio al padre. |
Durata (artt. 11e12) |
- 2 mesi precedenti la data presunta del parto; - 3 mesi successivi la data effettiva del parto; - Eventuali periodi autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro (gravidanza a rischio); - La madre, ha facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che la certificazione sanitaria attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Con decreto verrà definito l’elenco dei lavori ai quali non si applica tale disposizione; - In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. |
Trattamento economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 4) |
- 80% della retribuzione, per tutto il periodo di astensione obbligatoria; - Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia; - L’indennità è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia e, non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; - A tali periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero, di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria |
Computabilità
per anzianità e altri istituti (art. 13, c. 3) |
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a: - ferie; - tredicesima mensilità; - gratifica natalizia. |
Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissione (artt. 17 e 18) |
- I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune; - Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti; - Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo; - Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro. |
Sostituzione di lavoratori in astensione (art. 10)
|
- L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione può avvenire anche con anticipo, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi più lunghi previsti dalla contrattazione collettiva; - Nelle aziende con meno di 20 dipendenti l’assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore in astensione, da diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi carico ditta (limiti: fino ad un anno di età del bambino e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento); - Le lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla L. 546/87, in maternità, possono essere sostituite, con le medesime agevolazioni, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento. |
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2) CONGEDO PER MATERNITA’ FACOLTATIVA
Soggetti beneficiari (art. 3, c. 1) |
- Madre e padre, autonomamente, a prescindere dall’attività lavorativa dell’altro genitore; - I periodi di astensione possono essere fruiti contemporaneamente dai genitori nei limiti temporali ammessi; - Il diritto di astensione facoltativa dal lavoro, limitatamente ad un periodo di tre mesi, viene esteso alle lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla legge 546/87, purché ne usufruiscano entro il primo anno di vita del bambino. |
Durata
(art. 3, c. 2) |
Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità: - il periodo di astensione complessivo per i genitore non può superare il limite di 10 mesi, elevabile a 11 nel caso in cui il padre ne usufruisca per almeno 3 mesi; - ciascun genitore non può assentarsi per un periodo, continuativo o frazionato, superiore a 6 mesi, elevabile a 7 per il padre e, elevabile a 10 mesi qualora ci sia un solo genitore; - i contratti collettivi dovranno definire modalità e criteri di preavviso che comunque non può essere inferiore a 15 giorni. |
Trattamento
economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 4) |
- 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitore di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino; - 30% della retribuzione, limitatamente al caso in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, per il rimanente periodo e, fino al concepimento dell’ottavo anno di età del bambino; - L’indennità è composta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione dell’indennità di malattia e non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; - Il congedo da diritto, su richiesta dell’interessato e, alle condizioni previste dall’art. 2120 C.C., alla anticipazione del TFR. - L’anticipazione verrà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo; - A tali periodi d riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. |
Computabilità per anzianità e altri istituti (art. 3, c. 2) |
I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a: - ferie; - tredicesima mensilità;
- gratifica natalizia.
|
Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18) |
- I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune; - Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti; - Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo; - Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro. |
Sostituzione di lavoratori in astensione (art. 10)
|
- L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione può avvenire anche con anticipo, fino a un mese prima rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi più lunghi previsti dalla contrattazione collettiva. - Nelle aziende con meno di 20 dipendenti l’assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore in astensione, da diritto ad uno sgravio del 50% dei contributi carico ditta (limiti: fino ad un anno di età del bambino e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento); - Le lavoratrici autonome e imprenditrici di cui alla L. 546/87, in maternità, possono essere sostituite, con le medesime agevolazioni, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento. |
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3) RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO E CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO
Soggetti beneficiari (art. 13) |
- Madre; - Padre, limitatamente ai seguenti casi: se i figli sono affidati al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. |
Durata (art. 3, c. 3) |
- Due riposi giornalieri di un’ora (un solo riposo se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore) fino al concepimento di un anno di età del bambino; - In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre; - A tali periodi di riposo sono applicabili le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità di prosecuzione volontaria. |
Trattamento economico |
- Indennità pari all’intero ammontare della retribuzione. |
Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18) |
- I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune; - Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti; - Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo; - Le dimissioni presentate dalla madre o dal padre durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro. |
CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO
Soggetti beneficiari (art. 3, c. 2) |
- Madre o padre, in alternativa tra loro, anche se l’altro genitore con ne ha diritto. |
Durata
(art. 1, c. 4) (art. 3, c. 2)
|
- Per tutta la malattia del bambino entro i primi 3 anni di vita; - Massimo 5 giorni l’anno per ogni genitore se il bambino ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni di vita; - Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte dei genitori. |
Trattamento economico e riflessi contributivi (art. 3, c. 3) |
- Nessuna indennità; - A tali periodi di riposo sono applicabili le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero, di versamento dei contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. |
Computabilità per anzianità e altri istituti (art. 3, c. 2) |
I congedi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a: - ferie;
- tredicesima mensilità;
- gratifica natalizia.
|
Diritto alle mansioni; licenziamento e dimissioni (artt. 17 e 18) |
- I lavoratori e le lavoratrici che rientrano nel congedo hanno diritto a lavorare nella stessa unità produttiva o in altra nel medesimo comune; - Hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti; - Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo. |
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4) CONGEDI PER ASSISTERE I FAMILIARI
Permessi per l’assistenza a portatori di handicap (artt. 19 e 20) |
Le disposizioni previste dall’art. 33 della L. 104/92 per l’assistenza ai portatori di handicap, ovvero: - prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa; - in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino; - tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di vita del bambino; - eccetera; si applicano anche se l’altro genitore non ne ha diritto. |
Congedi per grave malattia o decesso del: - Coniuge; - Parente entro il 2° grado; - Convivente (convivenza dimostrata da certificazione anagrafica). |
- 3 giorni l’anno di permesso retribuito; - E’ prevista, in alternativa, la possibilità di modificare l’espletamento dell’attività lavorativa. |
5) SANZIONI DELLA MATERNITA’
Amministrativa: € 125 per ogni dipendente a cui si riferisce l’infrazione (art. 1 DL 663/79 conv. in L. 33/80) |
Mancata erogazione, entro i termini previsti, dell’indennità. |
Arresto fino a 6 mesi
(artt. 7, c. 7; 12, c. 4; e 18 D.Lgs. 151/2001) |
Divieto di adibizione della lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, nonché al trasporto e sollevamento di pesi. Obbligo:
- di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni nei casi previsti dalla legge - di modificare condizioni o orario di lavoro della lavoratrice per evitare rischi alla sua salute e sicurezza - di interdizione dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria (compresa l’astensione anticipata ed il parto prematuro). |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582
(art. 1. c. 1 lett. f), D.Lgs. 213/2004) |
Divieto di adibire le donne al lavoro notturno, dalle 24 alle 6, a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino la compimento di un anno di età del bambino. Il datore di lavoro non può obbligare a prestare lavoro notturno: - la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, il padre convivente con la stessa; - la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; - la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. |
Amministrativa: da € 1.032 a € 2.582
(art. 54, c. 8, D.Lgs. 151/2001) |
Divieto:
- di licenziamento del genitore durante il periodo tutelato - di sospensione del genitore dal lavoro durante il periodo tutelato - di licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino Obbligo di conservazione del posto. |
Amministrativa: da € 516 a € 2.582
(artt. 38, 46 e 52 D.Lgs. 151/2001) |
Obbligo:
- di concessione dell’astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino - di consentire i risposi giornalieri. |