Cercherò di dare un’idea di quanto premesso nel prosieguo di questa mia trattazione.
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1) Cosa cambia dal 2010 per chi vende servizi a clienti stranieri – recepimento Direttiva 2008/8 CE
Occorrerà effettuare una prima fondamentale distinzione circa la natura del cliente cui si rivolgono le prestazioni citate: vanno distinti a seconda che essi siano privati consumatori o soggetti passivi iva. Nel caso in cui i clienti siano privati consumatori nel loro paese di residenza, le prestazioni saranno imponibili iva in Italia; viceversa, qualora gli stessi siano soggetti passivi ai fini iva nei propri paesi, l’imposta di riferimento dovrà essere ivi assolta.
In particolare, dovendosi riferire a Clienti soggetti passivi iva nei loro paesi, l’operatore italiano dovrà:
- emettere fattura citando il titolo e la norma di non assoggettamento ad iva in Italia;
- evidenziare il numero di partita iva del cliente (ove lo stesso sia comunitario);
- compilare il nuovo modello Intrastat, per il prossimo anno previsto anche laddove si effettuino prestazioni di servizi a clienti intracomunitari (altra novità di rilievo!).
In sostanza quindi, come criteri generali di riferimento circa il paese di imponibilità iva, avremo :
a) se il cliente straniero è un privato consumatore, la prestazione sarà imponibile nel paese del prestatore di servizi (come è successo sino ad oggi…);
b) se il cliente straniero, invece, dovesse essere un soggetto passivo iva nel proprio paese, allora la prestazione diverrà imponibile nel paese del committente : quest’ultimo riceverà fattura senza addebito di iva dall’operatore italiano e procederà, mediante inversione contabile, a rendersi debitore dell’imposta nel proprio paese.
Andrò di seguito ad effettuare alcuni semplici esempi:
- Impresa italiana che svolge attività di prestazione di servizi nei confronti di un’impresa estera
L’impresa italiana provvederà ad emettere fattura senza addebito di iva, mentre la committente estera dovrà provvedere, se impresa comunitaria, all’inversione contabile nel proprio paese.
- Professionista italiano che presta servizi verso Cliente straniero
Il professionista dovrà sincerarsi della soggettività passiva ai fini iva del cliente straniero nel proprio paese:
a)laddove quest’ultimo operi quale soggetto passivo e, a tale titolo, riceva le prestazioni del professionista italiano, allora dovrà ricevere dall’Italia una fattura senza addebito iva (precisamente fuori campo iva), e sarà poi suo compito effettuare l’inversione contabile che renderà l’operazione imponibile nel paese di destinazione della prestazione;
b)qualora invece il cliente non sia un soggetto passivo iva nel proprio paese, ovvero, comunque, riceva le prestazioni del professionista italiano in qualità di privato consumatore, allora la fattura che riceve dovrà essere assoggettata ad iva in Italia.
Natura del servizio svolto | Luogo di imponibilità al 31/12/2009 | Luogo di imponibilità dal 2010 |
Principio Generale | Vale il domicilio del prestatore | - se il Cliente è soggetto iva, vale il paese del Cliente; - se non lo è, operazione imponibile in Italia |
Intermediazioni | Vale il luogo dell’operazione per i clienti privati; vale il domicilio del cliente se soggetto passivo | Nulla è mutato |
Servizi inerenti gli immobili | Luogo di ubicazione immobile | Nulla è mutato |
Trasporto intracomunitario merci | Se il Cliente è un privato, vale il luogo di partenza; Se è un soggetto passivo, vale il domicilio del Cliente |
Nulla è mutato |
Noleggio o leasing di mezzi di trasporto | Vale il domicilio dell’impresa che presta il servizio | Vale il luogo ove viene messo a disposizione il veicolo (sino a 30 gg. di durata) |
2) Cenni al meccanismo del Reverse Charge e all’attuale disciplina
Il meccanismo dell’inversione contabile prevede che il cedente emetta una fattura senza alcun addebito di imposta, ai sensi del 5°e 6° comma dell’art.17, d.p.r. n°633/’72 : la citata fattura deve contenere il numero di partita iva dell’acquirente, che si “sostituisce” al venditore, diventando il debitore dell’imposta (art.21, 2° comma, lettera f), d.p.r. n°633/’72) in sua vece.
L’acquirente, al ricevimento della fattura, deve provvedere a :
- effettuare l’integrazione della stessa, indicando l’aliquota iva da applicare e l’imposta relativa;
- effettuare l’annotazione sul registro delle fatture emesse (art.23 d.p.r. n°633/’72), entro il mese di ricevimento ;
- effettuare l’annotazione sul registro delle fatture di acquisto (art. 25 d.p.r. n°633/’72), onde esercitare il diritto di detrazione dell’imposta.
Volendo effettuare un concreto esempio delle scritture da effettuare:
Ricevimento di fattura per prestazioni di servizi, per un importo di € 10.000,00 senza addebito iva, ai sensi del 6° comma dell’art.17, d.p.r. n°633/’72.
Annotazione sul Registro delle fatture di acquisto, dopo che la fattura è stata integrata
Diversi a Debiti v/Fornitore 12.000,00
Costi per servizi 10.000,00
Iva ns. credito 2.000,00
Annotazione sul Registro delle fatture di vendita
Crediti v/Cliente Transitorio a Diversi 12.000,00
a Ricavi Transitori 10.000,00
a Iva ns. debito 2.000,00
Storno dei conti transitori in contabilità
Diversi a Crediti v/ Cliente Transitorio 12.000,00
Ricavi Transitori 10.000,00
Debiti v/ Fornitore 2.000,00
Attualmente, e sino al 31.12.2009, i casi di applicazione del Reverse Charge sono limitati, ed espressamente previsti, e precisamente :
b) cessioni di rottami ferrosi e di altri materiali di recupero, indicati nei commi 7 ed 8 dell’art.74 d.p.r. n°633/’72;
c) prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dai subappaltatori edili nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili (cioè a dire, nei confronti dell’appaltatore principale, o di altro subappaltatore – art.17, 6° comma, lettera a), d.p.r. n°633/’72);
d) cessioni di fabbricati (o porzioni di essi) strumentali per natura, per le quali il cedente abbia optato esplicitamente, nei relativi atti di vendita, per l’imponibilità iva (D.M. 25.05.’07).
Esiste inoltre l’ipotesi di autofatturazione, da farsi ad opera dell’acquirente, ai sensi del 3° comma dell’art.17, d.p.r. n°633/’72, nel caso di acquisti di beni o servizi , territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti in Italia ed ivi non identificati a fini iva, né direttamente (in base all’art.35-ter d.p.r. n°633/’72), né per tramite di un rappresentante fiscale.
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3) Cosa cambia dal 2010 per chi acquista da fornitori stranieri – recepimento Direttiva 2008/8 CE
Evidentemente gli operatori nazionali che acquisteranno beni o servizi dovranno accollarsi un maggiore onere in termini contabili, consistente nell’autofatturazione degli acquisti : il loro vantaggio, specularmene, sarà invece dato dal non dover assolvere l’iva ai fornitori non residenti, ma identificati o muniti di rappresentante fiscale in Italia.
Questi ultimi, non potendo più emettere fattura con iva ai loro clienti italiani, neppure potranno utilizzare in compensazione l’imposta da loro assolta sugli acquisti effettuati in Italia : saranno pertanto costretti, loro malgrado, a richiedere il rimborso dell’iva assolta sugli acquisti suddetti, andando inevitabilmente incontro a consistenti aggravi nella gestione finanziaria conseguente.
Quanto appena descritto in relazione agli obblighi di inversione contabile non trova applicazione nei casi in cui il fornitore non residente fornisca prodotti, materiali o immateriali, ad un cliente italiano utilizzando una stabile organizzazione dello stesso fornitore in Italia.
Attenzione inoltre: dal 2010, e per gli acquisti di servizi svolti in tale periodo amministrativo, sarà obbligatorio per l’acquirente nazionale presentare i modelli Intrastat relativamente agli acquisti di servizi intracomunitari, che, sino alle operazioni di competenza 2009, non rappresentavano una fattispecie che interessasse la redazione degli Intrastat.
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4) Novità inerenti gli elenchi Intrastat
- estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi intrastat anche con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate (o acquistate) in ambito comunitario;
- obbligatorietà della presentazione degli stessi elenchi in via esclusivamente telematica, a partire dalle dichiarazioni intrastat inerenti beni e/o servizi, riferite ai periodi di imposta decorrenti dal 2010 (ivi compreso il 2010 medesimo);
- previsione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione, che potrà essere esclusivamente mensile, ovvero trimestrale;
- introduzione di nuovi criteri per determinare il cambio nella periodicità della presentazione.
Circa i maggiori dettagli utili a definire quanto appena descritto, si fa rinvio ai chiarimenti che dovranno necessariamente essere prodotti dall’Agenzia delle Entrate in materia, successivamente al recepimento della citata direttiva.