Come al solito il calcolo dell'acconto puo' essere effettuato con due diversi metodi:
- il metodo storico , consistente nel versare il 100% (o il 99% se societa' di persone o persone fisiche) delle imposte dovute per l'anno precedente;
- il metodo previsionale , consistente nel versare le stesse percentuali calcolate pero' sulle imposte previste per l'anno in corso. Con il metodo previsionale l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2009. In altre parole, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2009 un reddito/valore della produzione significativamente inferiore rispetto a quello realizzato nel 2008, può effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o addirittura non effettuare alcun versamento.
La scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30%, salvo la regolarizzazione spontanea del contribuente tramite il ravvedimento operoso (costo circa 5%).
Col metodo storico dobbiamo fare i conti con gli intralci del Fisco che, tanto per complicare le cose, vuole che:
- le imprese e i lavoratori autonomi, che hanno dedotto nel 2008 spese per prestazioni alberghiere e/o somministrazione di alimenti e bevande, devono assumere quale IRES/IRPEF 2008 (base di commisurazione dell'acconto 2009) l'imposta che si sarebbe determinata se le spese in esame (escluse quelle sostenute dai dipendenti per le trasferte fuori dal Comune) fossero state dedotte nella misura del 75% (come previsto a decorrere dall'1.1.2009);
- le imprese che nel 2008, per i beni nuovi, acquistati ed entrati in funzione nel 2008 , hanno dedotto l'intero ammontare della quota di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali (ex art. 1, comma 24, Finanziaria 2008), devono assumere quale IRES/IRPEF 2008 quella che si sarebbe determinata considerando deducibile solo il 50% della quota di ammortamento.
Nessuno ci vieta di adottare un metodo per l'Ires e l'altro per l'Irap. Per esperienza possiamo dirvi che in generale conviene il metodo storico, che non fa incorrere in sanzioni per insufficiente versamento, a meno che il reddito previsionale 2009 non sia di molto inferiore a quello 2008, cosa che temiamo sia un po' la regola quest'anno.
Se invece si vuole rischiare il calcolo previsionale , stimando il presunto reddito 2009, bisogna considerare in primo luogo che per l'Ires occorre tener conto del meccanismo di indeducibilita' degli interessi passivi (30% del ROL), delle nuove regole di deducibilita' delle spese di rappresentanza e che invece non si puo' tener conto dell'agevolazione Tremonti-ter sui nuovi investimenti effettuati nel 2009, i quali conteranno solo in sede di saldo delle imposte a giugno 2010.
Il mancato o insufficiente versamento degli acconti può tuttavia essere sanato con il ravvedimento operoso . Si ricorda che l'art. 16, comma 5, DL n. 185/2008 ha previsto un abbassamento del “costo” della regolarizzazione fissando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
- 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, cioe' entro il 30 settembre 2010.
Sono sempre dovuti anche gli interessi nella misura del 3% annuo.
Tenuto conto di tutto ciò gli acconti delle imposte, che vanno arrotondati al centesimo di euro, vanno calcolati nelle seguenti misure:
- per le persone fisiche e le società di persone (Snc, Sas, Studi associati, Società semplici): ACCONTO IRPEF E IRAP AL 99 %
- per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Coop) e gli Enti (Consorzi, Fondazioni, Associazioni): ACCONTO IRES AL 100 % e ACCONTO IRAP AL 100 %
ed a novembre occorre versare, nel caso in cui a giugno sia stato versato il primo acconto del 40%, il restante 60%.
Resta confermato l' 80% per il contributo Inps 17%/25,72% dei professionisti sprovvisti di Cassa, da versare quanto al 40% a giugno e quanto al 40% a novembre. Vi ricordiamo che il 2° acconto delle imposte non e' rateizzabile.
I contribuenti che hanno aderito nel 2009 al c.d. Regime dei minimi non devono versare l'acconto Irap, ma devono versare l'acconto Irpef col metodo storico (e non previsionale), come fossero contribuenti normali.
Per i contribuenti deceduti nel corso del 2008, o nel 2009 entro il 30/11/2009, gli eredi non devono versare l'acconto.
Coloro i quali hanno presentato il mod. 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall'ente che eroga la pensione.
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1) II ACCONTO PERSONE FISICHE
2° ACCONTO IRPEF (codice tributo 4034 - anno 2009)L'importo da prendere in considerazione e' quello risultante dal Mod. Unico 2006 al rigo "RN 31 - Differenza"; l'acconto sarà quindi pari al 99% di tale importo e va versato solo se tale rigo e' superiore a euro 52,00.
Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2009, a valere per l'anno 2009, e l'eventuale credito 2008 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX1 ultima colonna.
L'Addizionale comunale all'Irpef non prevede, per ora, che si versi l'acconto di novembre.
2° ACCONTO IRAP (codice tributo 3813 - anno 2009)
Professionisti e ditte individuali devono versare il secondo acconto dell'Irap la cui base imponibile è già stata indicata nel quadro IR del Modello Unico 2009. L'importo da versare è costituito dal 99% del Rigo IR22 “Totale Imposta”. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2009, a valere per l'anno 2009, e l'eventuale credito 2008 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR33.
Anche in questo caso l'acconto non è dovuto se il rigo IR22 non supera euro 52.
Per il versamento dell'IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo. Nel caso in cui l' attività sia svolta in più Regioni/Province autonome , il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l'imposta netta più elevata nel quadro IR. Sarà onere dell'Amministrazione finanziaria effettuare successivamente la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli.
2° ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Il codice tributo e' 1799 anno 2009 . I contribuenti che hanno adottano il regime dei minimi a decorrere dal 2008 sono tenuti al versamento dell' acconto dell'imposta sostitutiva risultante dal quadro CM, rigo CM15 “Imposta a debito”, che col metodo storico ha le medesime regole degli acconti Irpef. Nel caso in cui il contribuente minimo possegga anche altri redditi (es.: affitti da fabbricati, ecc.) occorrera' per essi versare gli acconti Irpef, se dovuti, secondo le normali regole.
2° ACCONTO CONTRIBUTO INPS 17%/25,72% PROFESSIONISTI (Mod. F24 - Sezione Inps)
I professionisti non iscritti ad Albi Professionali ed in possesso di Partita Iva (ad es. i programmatori ed i consulenti aziendali) devono versare il secondo acconto del contributo previdenziale Inps Gestione separata 17% (se iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione diretta o indiretta), o 25,72% (se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) fino al massimale di 91.507 euro. Non e' previsto il versamento di un contributo fisso minimo.
La base imponibile su cui calcolare l'acconto è costituita dal reddito professionale del 2008: si calcola il 17%/25,72% del reddito (rigo RE 25 del Mod. Unico 2008) e si versa il secondo acconto pari al 40%, uguale a quello versato a giugno-luglio.
Non sarebbe prevista la possibilità di versare un contributo minore nel caso si preveda di conseguire un reddito 2009 inferiore a quello del 2008, ma riteniamo si possa fare. Si utilizza il modello F24 : codice Inps Bologna 1300, causale C10 (nel caso di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie o di pensione diretta o indiretta) o causale CXX (nel caso di non iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza), periodo 1/2009 – 12/2009. Oltre euro 91.507 di imponibile il contributo Inps non è più dovuto.
2° ACCONTO CONTRIBUTI VARIABILI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Vi ricordiamo che artigiani e commercianti gia' pagano in 4 rate i contributi Inps minimali (€ 2.855,44 all'anno gli artigiani, € 2.868,26 all'anno i commercianti), dovuti sul reddito minimo prefissato dall'Inps per l'anno 2009 in € 14.240 per il quale l'Inps provvede anche a spedire a domicilio gli F24. Sul reddito d'impresa che supera € 14.240 e fino all'importo di € 42.069 e' dovuto un contributo variabile pari al 20% (20,09% se commercianti), sull'eventuale supero di € 42.069 e fino al massimale contributivo di € 70.115 e' dovuto un ulteriore contributo variabile pari al 21% (21,09% se commercianti). A giugno 2009 si sono gia' effettuati i calcoli e si e' pagato il 50% di tale contributo variabile, a novembre occorre pagare l'ulteriore 50%.
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2) II ACCONTO SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s., S.d.f. e Studi associati)
Le società di persone devono versare esclusivamente il 2° acconto dell'IRAP (codice 3813 - anno 2009) pari al 99% dell'importo di rigo IR22 del Mod. Unico 2009 Società di persone. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2009, a valere per l'anno 2009, e l'eventuale credito 2008 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR33.L'acconto non è dovuto se il rigo IR22 non supera euro 52,00.
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3) II ACCONTO SOCIETÀ DI CAPITALI (S.r.l., S.p.a., ecc.) e ENTI NON COMMERCIALI
SOCIETÀ DI CAPITALI (S.r.l., S.p.a., ecc.)L'acconto IRES (codice 2002 - anno 2009) e' pari al 100 % dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2009 Società di capitali quadro RN rigo 17, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20,.
Anche in questo caso occorre scomputare l'eventuale acconto del 40 % pagato a giugno-luglio 2009 e l'eventuale credito Ires 2008 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 quarta colonna.
L'acconto IRAP (codice 3813 - anno 2009) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IR del Mod. IRAP 2009 Società di capitali. L'importo da versare è costituito dal 100 % del Rigo IR22, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale 1° acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2009, a valere per l'anno 2009, e l'eventuale credito 2008 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR33.
ENTI NON COMMERCIALI
L'acconto IRES (codice 2002 - anno 2009) e' pari al 100 % dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2009 Enti non commerciali, quadro RN28, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20.
Anche in questo caso occorre scomputare gli eventuali acconti del 40% pagati a giugno-luglio 2009 e l'eventuale credito Ires 2008 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 ultima colonna.
L'acconto IRAP (codice 3813 - anno 2009) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IR del modello IRAP 2009. L'importo da versare è costituito dal 100 % del Rigo IR22, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2009, a valere per l'anno 2009, e l'eventuale credito 2008 non chiesto a rimborso di cui al rigo IR33.
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4) COMPENSAZIONI - VERSAMENTI ED AVVERTENZE
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono effettuare compensazioni anche tra crediti e debiti di imposte diverse, con il limite massimo, per l'anno 2009, di euro 516.456,90 .Attenzione a non utilizzarli due volte: alcuni crediti potrebbero già essere stati utilizzati per il primo acconto 2009, per le liquidazioni periodiche dell'Iva, per compensare ritenute o altre imposte e contributi dovuti nel corso dell'anno. Vi raccomandiamo di fare uno specchietto riassuntivo annuale.
N.B. Se per effetto delle compensazioni effettuate nessun versamento si rende dovuto, è comunque necessario presentare il Mod. F24 con saldo zero al fine di rendere palese ai vari Enti quali compensazioni si sono fatte.
VERSAMENTI
Le società ed i soggetti titolari di Partita Iva devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (home banking, Entratel o Fiscoonline), le persone fisiche non aventi Partita Iva possono ancora portare in Banca l'F24 cartaceo.
AVVERTENZE
- Se si è versato il primo acconto entro il 16/7/2009, maggiorando l'importo da versare degli interessi dello 0.4%, per calcolare il secondo acconto si deve detrarre dall'importo complessivamente dovuto l'importo del primo acconto al netto della maggiorazione per gli interessi.
- Analogamente chi ha versato le imposte rateizzando il proprio debito deve scomputare dall'importo dovuto quanto pagato come I° acconto ma senza tener conto degli interessi relativi alla rateizzazione.
- Per la determinazione dell'acconto Ires, nonche' dell'acconto Irpef dei soci di societa' di persone, l'ammontare dell'imposta va maggiorato del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli (generalmente obbligazionari) eventualmente scomputate nel 2008 per effetto del D.Lvo 239/96 (caso raro).
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