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MISURE PER L’OCCUPAZIONE E PER POTENZIARE GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - MISURE PER CONTENERE LE SPESE BANCARIE

Misure per l’occupazione e per potenziare gli ammortizzatori sociali - misure per contenere le spese bancarie

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Per incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttive connesse all'apprendimento.

1) Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

Per incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttive connesse all'apprendimento.

Al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.


Viene inoltre previsto il il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita' per l'anno 2009.


In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del  trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' difensivi e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso. Ricordiamo che il contratto di solidarietà difensivo prevede una riduzione di orario al fine di evitare, in tutto o in parte la riduzione del personale.

2) Aiuti per i lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori sociali e che decidono di mettersi in proprio

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia'  percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi  aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di  procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia  stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia  richiesta per intraprendere una attivita' autonoma, per avviare una auto o  micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme  vigenti, e' liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di trattamento di mobilita' per un numero di mesi massimo pari a 12.
Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.







3) Contenimento del costo delle commissioni bancarie

Commissioni bancarie e massimo scoperto

A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario  per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai  superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla  data del versamento.
Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data  di disponibilita' economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria.

Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal  divieto della commissione di massimo scoperto, è previsto che "L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. (In vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)

Surrogazione del mutuo – previsione sanzioni per le banche inadempienti

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. (In vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)
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