HOME

/

FISCO

/

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

/

RIMBORSI FISCALI - IL PUNTO DOPO LA POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONE CON I DEBITI A RUOLO

Rimborsi fiscali - il punto dopo la possibilita' di compensazione con i debiti a ruolo

Ascolta la versione audio dell'articolo
La problematica dei rimborsi fiscali interessa milioni di contribuenti che da molti anni attendono invano di ricevere la restituzione di imposte che sono state pagate in eccesso o che non dovevano essere pagate .
Possiamo distinguere due categorie di rimborsi:
- Quelli risultanti dall’Unico e piu’ precisamente risultanti dal quadro RX
- Quelli richiesti in rimborso con una istanza a seguito di errore nel versamento o altra causa che ha fatto sorgere il diritto al rimborso dopo il versamento

1) La problematica dei rimborsi fiscali

La problematica dei rimborsi fiscali interessa milioni di contribuenti che da molti anni attendono invano di ricevere la restituzione di imposte che sono state pagate in eccesso o che non dovevano essere pagate .
Possiamo distinguere due categorie di rimborsi:
- Quelli risultanti dall’Unico e piu’ precisamente risultanti dal quadro RX
- Quelli richiesti in rimborso con una istanza a seguito di errore nel versamento o altra causa che ha fatto sorgere il diritto al rimborso dopo il versamento

Il problema dei rimborsi risultanti da Unico dopo l’introduzione della possibilità di compensazione mediante il modello F24 (dal 1997) è ridotto a casi circoscritti. Chi infatti è nell’esercizio di una normale attività e chiude la dichiarazione Unico con un credito Irpef/Ires/Irap/Iva/Contributi ha la possibilità di compensare questo credito con qualsiasi pagamento da effettuarsi tramite il modello F24. Se ad esempio un contribuente in sede di dichiarazione è a credito di Irpef/Ires puo’ compensare il credito con l’Iva o i contributi o viceversa.

Tuttavia nonostante il problema si è ridotto non per questo è di minore importanza in quanto spesso riguarda casi di contribuenti minori, a basso reddito che trovano particolarmente ingiusto dover subire questo prestito forzato allo stato.

E’ il caso dei lavoratori occasionali che non avendo la partita Iva e neanche il sostituto di imposta per poter fare il 730, si vedono costretti ad aspettare anni per avere il rimborso che spesso emerge dalla dichiarazione.

Vediamo il caso concreto:

Lavoratore occasionale con redditi fino a 5.000 euro. La legge prevede a favore di tali lavoratori una detrazione che praticamente azzera l’imposta.
Il lavoratore pero’ all’atto di percezione del reddito ha subito una ritenuta di euro 1.000= che in sede di dichiarazione puo’ essere chiesta a rimborso mediante l’indicazione nel quadro Rx.

Ma quando il lavoratore potrà riappropriarsi del credito? Non ci sono termini per l’Ufficio e le procedure per costringere l’Agenzia a pagare sono troppo laboriose per un piccolo contribuente.

D’altra parte per i rimborsi che passano attraverso il quadro RX non è prevista nessuna attività da parte del contribuente, tranne quella di comunicare il proprio IBAN e le proprie coordinate bancarie.


Altri casi frequenti di contribuenti a credito costretti a chiedere il rimborso riguardano:

- I soci di associazioni professionali e/o società di persone/
- I collaboratori familiari di agenti di commercio
- Oppure nel caso di cessazione di attività.


Si tratta sempre per la maggior parte dei casi di soggetti che hanno subito un prelievo a titolo di acconto come ad esempio per i soci di associazioni professionali:

- L’associazione subisce il prelievo della ritenuta di acconto da parte del sostituto, che in sede di dichiarazione attribuisce ai soci. Il credito eventuale che scaturisce da tale imputazione non puo’ essere dal socio utilizzato in compensazione e deve necessariamente passare attraverso il quadro RX dell’Unico.
- Collaboratore impresa familiare – attività agente di commercio - stessa problematica del socio di associazione -


2) Termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso

Attenzione ai termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso

Cosa puo’ fare il contribuente per sollecitare il rimborso?

Nel passato l’Agenzia aveva istituito uno sportello privilegiato per i rimborsi precedenti il 1997. Ma ora che con la compensazione il problema si è ridotto al contribuente non restano tante strade e comunque non di facile attuazione.

La prescrizione per i crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi è decennale e decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.


Nel caso invece che il credito non risulti dalla dichiarazione ma è conseguenza di un errato versamento o di una sopravvenuta causa , ed occorre procedere con la richiesta del rimborso attraverso un’istanza il termine è in prima battuta 48 mesi dalla data di versamento.
Trascorsi 90 giorni dal silenzio- rifiuto iniziano a decorre i termini per il ricorso e la prescrizione diventa decennale.
Anche nel caso comunque che il contribuente presenti ricorso e riesce ad ottenere una sentenza favorevole la strada è sempre in salita.
Contro una sentenza passata in giudicato il contribuente puo’ ancora sollecitare il rimborso attraverso il giudizio di ottemperanza oppure attraverso i normali strumenti giudiziari (decreto ingiuntivo).
Ma le strade per obbligare il fisco a pagare sono sempre difficili e non sanzionabili, contrariamente a quanto avviene se a non pagare o semplicemente a ritardare è il contribuente.



3) Debiti a ruolo compensabili con i rimborsi fiscali - Equitalia detta le istruzioni

Dal 15 giugno 2009 Equitalia detta le istruzioni per dare attuazione alla possibilità prevista dal DL 262/2006 di compensare i crediti con i debiti iscritti a ruolo

L’art. 2 c. 13 del DL 262/2006 ha introdotto la possibilità dei contribuenti di pagare i debiti iscritti a ruolo con i crediti di imposta di cui risultano beneficiari.
L’agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 11321/2008 ha stabilito le tecniche di trasmissione dei flussi informativi tra l’ Agenzia ed Equitalia.
In data 15 giugno 2009 Equitalia ha completato quello che dovrebbe essere l’ultimo tassello, definendo le procedure ed i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione ai contribuenti.
Piu’ precisamente Equitalia ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate l’informazione
dell’esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l’agente della
riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia
una proposta di compensazione. Questa proposta riporta: il dettaglio delle
somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento,
la tipologia d’imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell’agente a
cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei documenti da
allegare. Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si
compensano e l’agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui,
invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni
dalla notifica della stessa, l’agente della riscossione riprende le azioni di
recupero nel frattempo sospese.

Dopo la compensazione nel modello F24 dei crediti e debiti orizzontalmente, anche questo provvedimento va nella direzione di ovviare all’ annoso problema che rimane comunque non risolto per chi non ha debiti da compensare o iscrizione a ruolo da saldare.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

fabio - 03/10/2010

grazie mille per la risposta.. ho consultato un legale di mia fiducia e lui ha confermato esattamente quello che io pensavo.. cioè che nel caso specifico non esisteva il presupposto fondamentale sul quale si basa la lege e quindi non si poteva applicare la stessa...inoltre ha aggiunto che l'errore è stato commesso dal notaio e su di esso bisogna rivalersi. mi ha consigliato di fargli bonariamente richiesta di restituzione della somma versata come imposta visto che i notati sono coperti da asicurazione. Poi sarà affar suo chiederli all'agenzia delle entrate. se non accetta bisogna fargli causa e anche presto visto che la cosa cade in prescrizione in 5 anni. che ne pensate? grazie a tutti Fabio

Luigia - 30/09/2010

la situazione è complessa e deve essere esaminata da un legale per instaurare un eventuale contenzioso. Occorre vedere se c'è ancora qualche possibilità.... ma in questa sede è difficile dire.

fabio - 30/09/2010

ciao a tutti, mi ritrovo oggi, dopo 4 anni dall'accaduto, di fronte ad un problema a dir poco allucinante. Mio padre ha venduto 6 anni fa ( 30/05/2004) un'immobile (comprato all’asta nel 1993) di tipo residenziale, per il quale fu redatto un regolare rogito. Dopo 20 gg dalla vendita, e prima che mio padre ricevesse un solo centesimo e che agli acquirenti venisse concesso il mutuo, gli stessi hanno retrocesso dalla vendita. Lo stesso Notaio ha poi redatto un nuovo atto appunto di RETROCESSIONE, per il quale mio padre ha anche pagato 2900 euro, sul quale si legge esplicitamente che l’immobile viene retrocesso a mio padre perché gli acquirenti non sono in grado di sobbarcarsi il mutuo che ripeto non gli è mai stato concesso, ed inoltre è esplicitamente scritto che mio padre non ha mai ricevuto la somma “X” indicata nel rogito e pattuita per la vendita dello stesso immobile. Dopo due anni poi (quindi 4 anni fa nel 26/06/2006) mio padre ha venduto il suo immobile, che sottolineo gli era stato retrocesso, ad altri soggetti ad una somma “Y”. Il nuovo Notaio, scelto dai nuovi acquirenti, nel redigere il nuovo atto di rogito, ha intimato a mio padre il fatto di dover pagare l’imposta sulla plusvalenza che si è creata tra la RETROCESSIONE e la successiva vendita, ossia tra la cifra “X” e la “Y”. Ora io mi domando e dico e chiedo a Voi come è possibile che il Notaio abbia commesso un errore simile visto è considerato che non vi è stata nessuna speculazione edilizia e che quindi viene meno il principio fondamentale della legge sul quale si basa il pagamento di questa imposta? Mio padre non ha mai comprato 4 anni fa un immobile alla somma “X” e la rivenduto dopo 2 anni alla somma “Y”. Inoltre la legge è quella del 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496, quindi successiva all’atto di retrocessione. Posso rivendicarmi sul fisco affinché questo denaro venga a mio padre restituito o quantomeno scomputato dalle successive tasse che deve pagare?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE · 21/11/2024 Secondo acconto PIVA a rate a partire dal 2025: norma in arrivo

Rinvio secondo acconto imposte 2024: oggi dovrebbe arrivare il voto in Commissine Bilancio per avere certezza di questa novità per le PIVA

Secondo acconto PIVA a rate a partire dal 2025: norma in arrivo

Rinvio secondo acconto imposte 2024: oggi dovrebbe arrivare il voto in Commissine Bilancio per avere certezza di questa novità per le PIVA

Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall'ADE

Le Entrate istituiscono i codici tributo per versare le somme accertate dal Fisco per gli omessi versamenti dell'Ecotassa

Irpef 2025: ipotesi di correttivi dal CNDCEC

Irpef 2025: aliquote, scaglio, detrzioni. Il contenuto della bozza di DDL di Bilancio 2025 e consigli tecnici dei professionisti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.