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GLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI - CIRCOLARE N. 29/E DEL 18 GIUGNO 2009

Gli indicatori di normalità economica per le attività professionali - circolare n. 29/e del 18 giugno 2009

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I nuovi 69 studi di settore, approvati con decreti del 23 dicembre 2008, tengono conto degli specifici indicatori di normalità economica previsti dall'art.10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998.
In caso di incoerenza rispetto agli indicatori di normalità, vengono determinati maggiori ricavi/compensi, che vengono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dall’analisi di congruità dello studio di settore.
In definitiva, il contribuente dovrà confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con quelli risultanti dall’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica. La procedura GE.RI.CO.2009 evidenzierà la “congruità” rispetto ai risultati dello studio qualora il soggetto dichiari ricavi o compensi di ammontare pari o superiore al valore puntuale calcolato sulla base degli studi di settore aumentato degli eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione della normalità economica.

I nuovi indicatori specifici di normalità economica approvati per il periodo di imposta 2008 sono stati definiti con modalità molto più strutturate, in quanto basate su di una approfondita analisi economica e dovrebbero quindi a garantire un grado di precisione della stima di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati con decreto del 20 marzo 2007 in quanto:

– sono specificamente elaborati per ciascun studio di settore e fanno parte integrante degli studi medesimi;

sono stati specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo, all’interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli senza dipendenti oppure in funzione del luogo di esercizio dell’attività .

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1) Gli indicatori di normalità economica per i professionisti

Gli indicatori specifici di normalità economica presenti negli studi di settore riguardanti le attività professionali, approvati con il decreto 23 dicembre 2008, sono i seguenti:
• “Rendimento orario”;
• “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi”;
• “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”;
• “Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili”.

2) Indicatore “Rendimento orario”

L’indicatore “Rendimento orario” è utilizzato negli studi UK01U, UK08U (sia per la parte dello studio relativa alle imprese che per quella relativa al lavoro autonomo) e UK56U.

UK01U
69.10.20 Attività degli studi notarili

UK08U
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici;
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici.

UK56U
86.90.12 Laboratori di analisi cliniche

L’indicatore “Rendimento orario” è calcolato come rapporto tra le variabili “Valore aggiunto” e “Ore annue lavorate”.
Il “Valore aggiunto”, per gli studi UK01U, UK08U (per la parte dello studio relativa al lavoro autonomo) e UK56U è a propria volta definito come differenza tra i compensi dichiarati e le spese sostenute (spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica, consumi e altre spese).

Per lo studio UK08U applicabile ai titolari di reddito d’impresa, il “Valore aggiunto” è invece definito come differenza tra i ricavi dichiarati e i costi sostenuti (per l’esatta formulazione si rimanda alla nota tecnica allegata al decreto di approvazione dello studio).
Per ogni studio di settore è stata individuata una griglia di valori massimi ammissibili per l’indicatore “Rendimento orario”, suddivisi per cluster e, per lo studio UK08U, distribuzione territoriale.
Lo studio di settore calcola, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, le “Ore teoriche del professionista” come rapporto tra il “Valore aggiunto” e la soglia massima del “Rendimento orario”. Qualora le“Ore annue lavorate dal professionista” risultino inferiori alle “Ore teoriche del professionista”, quest’ultimo valore costituisce il parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori compensi da normalità economica.
Per i titolari di reddito d’impresa, lo studio di settore calcola le “Ore teoriche degli addetti non dipendenti” come rapporto tra il “Valore aggiunto” e la soglia massima del “Rendimento orario”. Qualora le“Ore annue lavorate dagli addetti non dipendenti” risultino inferiori alle “Ore teoriche degli addetti non dipendenti”, quest’ultimo valore costituisce il parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori compensi da normalità economica.

Esempio (Studio di Settore UK56U - Laboratori di analisi cliniche)

Un professionista che opera in forma individuale da oltre 3 anni e senza l’ausilio di dipendenti,
appartenente al cluster 1, indica nel modello studi di settore alla voce “Ore settimanali dedicate
all’attività” un numero di ore pari a 27 e alla voce “Settimane di lavoro nell’anno” un numero
di settimane pari a 45. La soglia massima, fissata per il cluster 1, con riguardo all’indicatore
“rendimento orario” è pari a 31,39.
Pertanto:
Ore annue lavorate dal professionista 1.215 (27 ore settimanali * 45 settimane)
Compensi dichiarati Euro 85.000
Compensi stimati in base alle ore dichiarate Euro 95.000
Spese dichiarate Euro 45.000
Valore aggiunto Euro 40.000
(dato da 85.000 – 45.000)
Rendimento orario (valore calcolato) 32,92 (dato da 40.000/1.215)
Rendimento orario (soglia massima) 31,39
Ore teoriche del professionista 1.274 (dato da 40.000/31,39)
Il soggetto risulta non normale e, riapplicando l’analisi di congruità sulla base del valore
normale delle ore annue lavorate dal professionista (1.274 ore), si ottiene un compenso stimato
pari a Euro 96.922.
La differenza, pari a Euro 1.922, tra il compenso stimato con le ore normalizzate (Euro 96.922)  e il compenso stimato con le ore dichiarate (Euro 95.000), costituisce il maggior compenso  derivante dall’indicatore “Rendimento orario”.

3) Indicatori “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi” e “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”

L’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi”, applicato allo studio UK20U – 86.90.30 Attività svolta da psicologi  e, per la parte relativa al reddito di lavoro  autonomo, agli studi


UK08U 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici - 74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

UK16U 68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi - 81.10.00 Servizi integrati di gestione agli edifici  accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento

nonché l’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”, per la parte relativa al reddito d’impresa degli studi UK08U e UK16U, prendono in considerazione alcune delle variabili contabili di costo che non risultano rilevanti ai fini dell’analisi della congruità, in rapporto ai ricavi/compensi stimati.
In particolare, l’incoerenza viene segnalata qualora il rapporto tra le “Altre componenti negative” (o i “Costi residuali di gestione”) e l’ammontare dei compensi (o ricavi), stimati con l’analisi della congruità ed eventualmente con quella della normalità economica (per gli studi che prevedono altri indicatori di normalità economica), superi il valore massimo ammissibile.
In concreto, con riferimento al singolo contribuente, si determina il valore massimo ammissibile per la variabile “Altre componenti negative” (o “Costi residuali di gestione”), mediante l’applicazione al compenso (o ricavo) puntuale di  riferimento, derivante dall’analisi di congruità e di normalità economica, di una soglia massima di riferimento (espressa in percentuale) individuata per ogni gruppo omogeneo (cluster).
Nel caso in cui il valore dichiarato dal contribuente relativo a “Altre componenti negative” (o “Costi residuali di gestione”) risulti superiore a quello massimo ammissibile, la parte di costi eccedente tale valore massimo costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori compensi (o ricavi) da normalità economica, calcolati moltiplicando tale parte eccedente per uno specifico coefficiente individuato per singolo gruppo omogeneo (cluster).

Formula indicatore “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi”
Altre componenti negative * 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Compensi da congruità + maggiori compensi da normalità economica

Formula indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”

(Oneri diversi di gestione (al netto di abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri,spese per cancelleria e di spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali) + altre componenti negative (al netto degli utili agli associati)) * 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ricavi da congruità + maggiori ricavi da normalità economica

Esempio Studio di Settore UK08U – Attività tecniche svolte da disegnatori
Un professionista, appartenente al cluster 2, indica nel modello studi di settore alla voce “Altre componenti negative” un valore pari a euro 29.000. La soglia massima, fissata per il cluster 2,  con riguardo al predetto studio di settore è pari a 32%, mentre il coefficiente di determinazione  dei maggiori compensi da applicarsi alle “Altre componenti negative” è pari a 0,2023.
Per cui avremo:
Altre componenti negative (valore dichiarato) Euro 29.000
Compensi puntuali derivanti da congruità e normalità Euro 80.000
Incidenza delle altre componenti negative sui compensi (valore calcolato) 36,25%
Incidenza delle altre componenti negative sui compensi (soglia massima) 32,00%
Altre componenti negative (valore massimo ammissibile) Euro 25.600  (dato da 80.000 * 32%)
Il soggetto risulta non normale.
Altre componenti negative (valore eccedente) Euro 3.400  (dato da 29.000-25.600)
I maggiori compensi derivanti dall’applicazione dell’indicatore “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi” sono pari a Euro 688 (3.400 × 0,2023).

4) Indicatore “Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili”

L’indicatore “Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili” verifica che vi sia coerenza tra le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali e il valore degli stessi esposto ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
In particolare, il valore dei beni mobili strumentali è considerato al netto del valore dei beni disponibili in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria e viene normalizzato all'anno in base al numero dei mesi di attività nel corso del periodo d'imposta.

Per lo studio di settore UK56U, 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche  unico studio in evoluzione per le attività  professionali al quale si applica l’indicatore in parola, sono state individuate le soglie massime di coerenza attraverso l’analisi delle relative distribuzioni ventiliche.
L’indicatore segnala un’incoerenza nel caso in cui il valore dichiarato delle quote di ammortamento dei beni mobili strumentali si posizioni al di sopra del valore massimo ammissibile, ottenuto moltiplicando la soglia massima di coerenza individuata per il valore dichiarato dei beni mobili strumentali (al netto del valore dei beni disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria).
In caso di incoerenza, la parte di costi eccedente detto valore massimo ammissibile costituisce parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori compensi da normalità economica, calcolati moltiplicando tale eccedenza per uno specifico coefficiente individuato per lo studio di settore.
L’indicatore trova pertanto applicazione nelle situazioni in cui, a fronte di determinate quote di costi ed ammortamenti riferibili ai beni strumentali mobili, non corrisponde un adeguato valore di beni strumentali in linea con quello considerato “normale”.

Esempio (studio di settore UK56U - Laboratori di analisi cliniche)

Un contribuente , che non presta attività in convenzione con il SSN, indica nel modello studi di  settore alla voce “Quote di ammortamento dei beni mobili strumentali” un valore pari a euro  9.000 e dichiara un valore dei beni strumentali (al netto di quelli disponibili in dipendenza di  contratti di locazione finanziaria e non finanziaria) pari a euro 30.000. La soglia massima,  fissata per il predetto studio di settore è pari a 25%, mentre il coefficiente di determinazione dei  maggiori compensi da applicarsi alle quote di ammortamento è pari a 2,3578.
Per cui avremo:
Quote di ammortamento dei beni mobili strumentali (valore dichiarato) Euro 9.000
Valore dei beni strumentali (al netto di quelli disponibili in dipendenza  di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria) Euro 30.000
Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili (valore calcolato) 30%
Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili (soglia massima) 25%
Quote di ammortamento dei beni mobili strumentali (valore massimo ammissibile) Euro 7.500  (dato da 30.000 × 25%)
Il soggetto risulta non normale.
Quote di ammortamento dei beni mobili strumentali (valore eccedente) Euro 1.500 (dato da 9.000 - 7.500)
Coefficiente di determinazione del maggior compenso 2,3578
I maggiori compensi derivanti dall’applicazione dell’indicatore “Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili” sono pari a Euro 3.537 (1.500 × 2,3578).
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