I nuovi 69 studi sono stati approvati con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2008 dei quali:
- 5 derivano dalla prima revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore;
- 64 costituiscono la seconda revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.
I 69 studi approvati non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi ovvero ricavi di ammontare superiore a euro 5.164.569.
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1) Gli studi di settore e le misure anticrisi
La circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 ha fornito chiarimenti in ordine alle principali novità relative agli studi di settore in vigore dal periodo d’imposta 2008.I nuovi 69 studi sono stati approvati con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2008 dei quali:
- 5 derivano dalla prima revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore;
- 64 costituiscono la seconda revisione di altrettanti studi precedentemente in
vigore.
I 69 studi approvati non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi ovvero ricavi di ammontare superiore a euro 5.164.569.
Le Note tecniche e metodologiche come consueto illustrano con un elevato livello di dettaglio i criteri sulla base dei quali è stato costruito lo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso, nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica.
In particolare, sono stati esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, e riguardano in specie:
- l’analisi discriminante;
- l’analisi di coerenza;
- l’analisi della normalità economica;
- l’analisi della congruità.
Con riferimento all’analisi di coerenza, le note tecniche e metodologiche relative ai nuovi studi indicano, per ogni cluster, i valori di soglia degli indicatori di coerenza, mentre, per quanto riguarda l’analisi della normalità economica, oltre alle modalità di funzionamento dei relativi indicatori, sono state esplicitate anche:
- le formule di calcolo degli indicatori stessi;
- i valori di soglia degli indicatori di normalità economica, suddivisi per cluster e modalità di distribuzione.
La Commissione degli esperti prendendo atto della grave crisi economica e finanziaria che ha colpito l’intero sistema economico mondiale negli ultimi mesi del 2008 e degli effetti da essa prodotti sulle attività svolte dalle piccole e medie imprese e dagli esercenti arti e professioni ha ritenuto necessario procedere ad un monitoraggio del citato fenomeno per
individuare idonee soluzioni al fine di adeguare i risultati degli studi di settore ai mutamenti intervenuti nella situazione economica, in modo tale da garantire la rappresentatività degli studi stessi, anche in presenza di situazioni di crisi “contingenti”.
Tale necessità è stata recepita dal decreto legge 185 del 2008 che all’art. 8 ha previsto la Revisione congiunturale speciale degli studi di settore demandandone a un decreto ministeriale l’attuazione.
Tale revisione si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi, approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2009, n. 138.
I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2008 sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2009,pubblicato il 5 giugno 2009 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
2) Nuovi termini di approvazione degli studi di settore
Gli studi di settore possono essere utilizzati in sede di accertamento solo se pubblicati prima della scadenza del periodo d’imposta cui si riferisce l’accertamento medesimo .Per il 2008 tale termine è stato fissato al 31 dicembre 2008, mentre per il 2009 al 30 settembre. (L. 133/2008).
Fino al 2007 il termine per l’approvazione degli studi era stabilito entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo.
3) Elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale
Sempre la L. 133/2008 prevede la possibilità di elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale da attuarsi entro il 31 dicembre 2013. Le modalità sono state individuate dal decreto 19 maggio 2009 pubblicato in G.U. del 18 giugno 2009, n. 139.I criteri cui fa riferimento il decreto dovrebbero consentire la determinazione dei “ricavi/compensi derivanti dall’applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificità delle aree territoriali di riferimento”. Per consentire la partecipazione dei Comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, sarà integrata la composizione della Commissione degli esperti e garantita un rappresentanza all’interno degli Osservatori Regionali.
4) Gli indicatori di normalità economica
I nuovi 69 studi di settore, approvati con decreti del 23 dicembre 2008, tengono conto degli specifici indicatori di normalità economica previsti dall'art.10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998.
In caso di incoerenza rispetto agli indicatori di normalità, vengono determinati maggiori ricavi/compensi, che vengono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dall’analisi di congruità dello studio di settore.
In definitiva, il contribuente dovrà confrontare i propri ricavi/compensi dichiarati con quelli risultanti dall’applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica. La procedura GE.RI.CO.2009 evidenzierà la “congruità” rispetto ai risultati dello studio qualora il soggetto dichiari ricavi o compensi di ammontare pari o superiore al valore puntuale calcolato sulla base degli studi di settore aumentato degli eventuali maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione della normalità economica.
La circolare 29 fa questo esempio:
Studio evoluto approvato a decorrere dal periodo d’imposta 2008
Ricavi (o compensi) dichiarati Euro 1.000
Analisi della congruità
Valore puntuale Euro 1.000
Valore minimo Euro 950
Analisi della normalità economica
Maggior ricavo o compenso derivante dall’applicazione della normalità economica Euro 100
Analisi della congruità e normalità economica
Ricavo (o compenso) puntuale Euro 1.100
Ricavo (o compenso) minimo Euro 1.050
In tal caso, GE.RI.CO. segnalerà la “non congruità” alle risultanze dello studio di settore.
Differenze rispetto agli indicatori di normalità economica previsti in via transitoria per il 2006
I nuovi indicatori specifici di normalità economica approvati per il periodo di imposta 2008 sono stati definiti con modalità molto più strutturate, in quanto basate su di una approfondita analisi economica e dovrebbero quindi a garantire un grado di precisione della stima di gran lunga superiore rispetto a quello fornito dagli indicatori approvati con decreto del 20 marzo 2007 in quanto:
– sono specificamente elaborati per ciascun studio di settore e fanno parte integrante degli studi medesimi;
sono stati specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo, all’interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli senza dipendenti oppure in funzione del luogo di esercizio dell’attività
I precedenti indicatori di normalità economica approvati con DM 20 marzo 2007, che continuano a trovare applicazione per gli studi di settore già in vigore per il periodo d’imposta 2006 e per quelli che non sono stati oggetto di revisione nel 2007 e 2008:
- sono i medesimi per tutti gli studi di settore del comparto delle imprese, da un lato, e delle professioni dall’altro
- sono stati individuati con riferimento alla intera platea dei contribuenti esercenti le attività considerate dai singoli studi di settore; data infatti la loro valenza transitoria, erano stati individuati per macrocategorie ed applicati indistintamente a tutti gli studi di settore.