Prima di analizzare i nuovi interventi riepiloghiamo i destinatari della Cassa Integrazione Guadagni che ha lo scopo di garantire ai lavoratori parte della retribuzione persa in caso di mancata prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla loro volontà o da quella del datore di lavoro.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
1) DESTINATARI DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'istituto è gestito dall'INPS e riguarda:CIG ordinaria:
- Destinatari: imprese industriali.
- Lavoratori interessati: operai, equiparati ed intermedi, impiegati e quadri, compresi viaggiatori e piazzisti, titolari di contratto di inserimento.
- Sono esclusi dal beneficio : dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio.
- Cause d'intervento: effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- Durata: 13 settimane consecutive, prorogabili fino ad un massimo di 52 settimane in un biennio.
CIG edilizia:
- Destinatari: imprese edili ed affini, imprese di escavazione e lavorazione materiale lapideo.
- Lavoratori interessati: operai, impiegati, quadri, titolari di contratto di inserimento, titolari del contratto di solidarietà, apprendisti di cui il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato anche durante i 12 mesi nei quali è applicabile ancora la contribuzione prevista per gli apprendisti; giovani assunti con diploma e attestato di qualifica professionale per i quali, per un periodo di sei mesi, è applicabile la contribuzione prevista per gli apprendisti.
- Cause d'intervento: intemperie stagionali (cause metereologiche che impediscono la normale attività, quali pioggia, neve, gelo, nebbia, temperature elevate), sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- Durata: 13 settimane consecutive, prorogabili fino ad un massimo di 52 settimane in un biennio.
- Apprendisti: in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologi, così come previsto dal CCNL 18/06/2008 edilizia industria, dal CCNL 23/07/2008 edilizia artigiani, può essere concesso agli apprendisti operai dipendenti di imprese iscritte alla stessa Cassa edile, il diritto di fruire della cassa integrazione guadagni.
La disoccupazione per gli apprendisti e per i lavoratori esclusi dalla CIG:
In attesa che entri in vigore il decreto attuativo che dovrà stabilire le modalità di intervento dei nuovi ammortizzatori, ai lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali potrà essere corrisposta l'indennità di disoccupazione alle condizioni sotto riportate:
Trattamento INPS |
Beneficiari |
Durata |
Esclusioni |
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali |
Lavoratori in possesso dei relativi requisiti sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale |
90 giorni annui |
Sono esclusi da tale beneficio:
Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità. |
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti |
Lavoratori in possesso dei relativi requisiti sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale |
90 giorni annui |
Sono esclusi da tale beneficio:
Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità. |
indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali |
Apprendisti in forza alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda, sospesi dal lavoro per crisi aziendale e occupazionale oppure licenziati |
90 giorni |
Non spetta l'indennità se non è prevista l'erogazione di una integrazione da parte degli enti bilaterali pari ad almeno il 20% dell'indennità. |
Enti bilaterali: i trattamenti di disoccupazione sopra riportati sono subordinati ad un intervento integrativo - pari almeno alla misura del 20% dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
L'indennità da erogare nei predetti casi, salvo quella spettante agli apprendisti, può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo.
Indennità di disoccupazione con requisiti normali: l'indennità spetta ai lavoratori, sospesi dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento:
- essere assicurati all'INPS da almeno 2 anni;
- avere almeno un anno di versamento del contributo DS nel biennio precedente la domanda;
- possesso dello stato di disoccupazione.
Il datore di lavoro deve comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti della provincia e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.
I lavoratori , a loro volta, devono aver reso, al Centro per l'Impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente.
Indennità spettante |
Durata |
Contribuzione figurativa |
60% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 886,31 ovvero a 1.065,26 euro per retribuzioni oltre 1.917,48 euro) |
90 giorni annui |
SI |
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: l'indennità spetta ai lavoratori, sospesi dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per questo trattamento:
- essere assicurati all'INPS da almeno 2 anni;
- avere prestato almeno 78 giorni di lavoro effettivo.
Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del DM attuativo, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti della provincia e alla sede dell'INPS territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale Centro per l'impiego.
Indennità spettante |
Durata |
Contribuzione figurativa |
35% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 858,58 ovvero a 1.031,43 euro per retribuzioni oltre 1.857,48 euro) |
90 giorni annui o le giornate utili di lavoro del 2008 |
SI |
Indennità di disoccupazione ordinaria agli apprendisti: il trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista oppure per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. L'apprendista deve fare la domanda all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
A differenza dei due precedenti ammortizzatori, l'erogazione del trattamento di disoccupazione agli apprendisti sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Indennità spettante |
Durata |
Contribuzione figurativa |
60% della retribuzione (entro il massimale pari nel 2009 a 886,31 ovvero a 1.065,26 euro per retribuzioni oltre 1.917,48 euro) |
90 giorni annui |
SI |
Pertanto:
Lavoratori dipendenti da aziende non aventi diritto alla CIG
Sospensione dal lavoro per crisi aziendale o occupazionale
- E' assicurato INPS da almeno 2 anni
a. Ha versato 52 contributi settimanali nel biennio precedente - Ha diritto all'indennità DS con requisiti normali pari al 60%
b. Non ha versato 52 contributi settimanali nel biennio precedente - Ha diritto all'indennità DS con requisiti ridotti (35%) se nell'anno precedente ha lavorato almeno 78 giorni.
- Non è assicurato INPS da almeno 2 anni
a. Non spetta alcuna indennità di DS
Ti potrebbero interessare anche: