Nel corso di Telefisco 2009 l'Agenzia delle Entrate come di consueto risponde alle domande poste dalla stampa specializzata. Le Risposte vengono poi ufficializzate con una circolare . Pubblichiamo di seguito le risposta in tema di Rivalutazione dei beni fornite con la circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 .
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1) Possibilità di rivalutazione solo in ambito civilistico
D. Si chiede conferma del fatto che la rivalutazione possa essere effettuata in ambito puramente civilistico. E' corretta tale interpretazione?R. Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali.
Dal tenore letterale della norma, si deduce che il maggior il maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali.
2) Possibilità di rivalutazione anche da parte delle imprese in contabilità semplificata
D. Si chiede conferma del fatto che la rivalutazione possa essere eseguita anche dalle imprese individuali e dalle società di persone in regime di contabilità semplificata.R. Il comma 16 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, nell’individuare i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione, richiama i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Il comma 23 del medesimo articolo 15 fa rinvio, tra l’altro, all’articolo 15
della legge n. 342 del 2000 che, ampliando l’ambito soggettivo di applicazione individuato dall’articolo 10 della medesima legge, estende la facoltà della rivalutazione anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità semplificata. E’ da ritenersi, pertanto, che anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possano avvalersi della rivalutazione disciplinata dal decreto legge n. 185 del 2008.
3) Calcolo del plafond per le spese di manutenzione
D. L'effetto fiscale della rivalutazione, quanto agli ammortamenti, avviene dal quinto periodo d’imposta successivo e quanto alla cessione del bene dal sesto periodo successivo. Alla luce di ciò, per il calcolo del plafond per le
spese di manutenzione, il maggior valore rivalutato può essere considerato già dal quinto esercizio (come per gli ammortamenti) o dal sesto esercizio (come per le cessioni)?
R. Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, il maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2013 a nulla rilevando che, per il calcolo della plusvalenza e della minusvalenza, il successivo comma stabilisca un ulteriore differimento dei termini.
Coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006, in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati
all’esercizio che inizia il primo gennaio 2013.
4) Rivalutazione in assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva
D. Se la rivalutazione è puramente civilistica, ai fini IRAP si potranno computare gli ammortamenti sul maggior valore come da iscrizione in bilancio?
R. Il comma 20 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 stabilisce che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali
addizionali.
In assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva, pertanto, la rivalutazione non produce effetti fiscali neppure ai fini dell’IRAP.
5) Rivalutazione Beni in leasing - Beni iscritti in bilancio tra i beni merce
D. Si chiede di conoscere se su un immobile oggetto di rivalutazione ai sensi della disposizione di cui al decreto legge anticrisi viene effettuata un’operazione di Sale ad Lease Back prima del decorso del periodo di osservazione, si perdano o meno i benefici conseguenti alla rivalutazione stessa? E, nell’ipotesi di risposta affermativa, se il contribuente ha diritto al recupero, pro quota, delle imposte sostitutive versate su detto immobile.R. In linea generale, coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i beni oggetto di un contratto di leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall’utilizzatore a condizione che sia stato
esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Ciò in quanto sono rivalutabili solo i beni in proprietà, così come si evince dalle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 - richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge in esame - nel quale è stabilito che, ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà.
Si ritiene, pertanto, che la stipula di un contratto di lease-back nel periodo di sospensione, concretizzandosi in un’operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina l’applicazione della regola generale di cui al comma 21 dell’articolo 15 del decreto legge in esame, secondo la quale “ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.
In tale ipotesi, si rende applicabile quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 (richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 del decreto legge in esame) e precisato nella circolare n. 18/E del 2006, con la conseguenza che è riconosciuto al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti.
Beni iscritti in bilancio tra i beni merce
D. È corretto ritenere che le norme in tema di rivalutazione contenute nel decreto legge non siano applicabili nel caso in cui i beni risultassero iscritti al 31.12.2007 tra i beni merce e solo nel 2008 tra le immobilizzazioni?
R. Come si evince dai commi 16 e 17 dell’articolo 15 del decreto legge in esame, l’adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo.