- dei redditi
- dell'Iva
- dell'Irap
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1) Gli obbligati alla presentazione dell'Unico Persone Fisiche
E’ obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi:• chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non si è conseguito alcun reddito.
Inoltre si è obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
• se si è in possesso di più CUD 2009 e/o CUD 2008, nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
• se in quanto lavoratori dipendenti si sono percepite direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo quando non ricorrano le condizioni di esonero;
• se il datore di lavoro non ha riconosciuto correttamente le deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta;
• se i redditi percepiti provengono da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
• se si sono conseguiti redditi sui quali l’imposta si applica separatamente ad eccezione di quelli erogati da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte;
• se sui redditi percepiti il datore di lavoro non ha trattenuto correttamente le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, solo nel caso in cui ciascuna imposta supera euro 10,33;
• se si sono conseguite plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
In tutti i casi in cui si vogliono far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2008 o da acconti versati nello stesso anno.
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2) Gli esonerati alla presentazione dell'Unico Persone Fisiche
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi chi nel 2008 ha posseduto:• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta e redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l’ultimo datore di lavoro ha tenuto conto dei rapporti precedenti effettuando il conguaglio, ed eventualmente redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
L’esonero si applica se non si è obbligati a tenere scritture contabili e se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, l’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.