Allo scopo di semplificare gli adempimenti e di velocizzare l’iter di definizione delle competenze nella gestione dei casi controversi è stata stipulata una convenzione, tra l’INPS e l’INAIL, per il coordinamento dell’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro (o malattia professionale) di cui è competente l’INAIL e l’indennità economica di malattia di cui è competente l’INPS, nei casi di dubbia competenza, vale a dire nei casi in cui venga modificata la causale dell’assenza e quindi l’indennità possa passare a carico dell’altro Ente.
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1) La competenza dell’INAIL o dell\'INPS
È competenza dell’INAIL:• accertare “l’occasione di lavoro e la causa violenta” che stanno alla base, per la definizione, di infortunio sul lavoro;
• accertare il “nesso di causalità” per definire l’evento malattia professionale.
E’ competenza dell’INPS:
• nella sua specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei sospetti casi di competenza INAIL.
La citata convenzione stabilisce quanto segue:
- assicurare, nei casi di dubbia competenza assicurativa, la corretta (non necessariamente più favorevole) indennità economica ai lavoratori durante i periodi di assenza dal lavoro;
- l’INAIL, che ritenga, alcuni eventi denunciati, non rientranti nella nozione di infortunio o malattia professionale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata e documentata (entro 60 giorni ovvero entro 90 giorni per i casi esaminati come malattie professionali) alla competente sede INPS per essere trattati come comuni malattie (sempre che si tratti di soggetti rientranti tra quelli aventi diritto all’indennità economica di malattia a carico dell’Istituto);
- l’INAIL, contemporaneamente, dovrà darne comunicazione sia al lavoratore sia al datore di lavoro;
- l’INPS, in caso di carenza di motivazione e/o di documentazione probatoria, può, entro 15 giorni, richiedere il riesame dell’evento all’INAIL, quest’ultimo, entro i quindici giorni successivi, dovrà definire la competenza dell’evento;
- l’INPS che riceve una certificazione medica dalla quale ravvisi la presenza di elementi utili a ricondurre l’evento alla causa di lavoro, provvede, nei termini sopra descritti, a segnalare l’evento stesso all’INAIL, per la relativa istruttoria amministrativa, e, contemporaneamente, comunicarlo al lavoratore e al datore di lavoro.
- gli Istituti interessati, nell’esecuzione della convenzione, si dovranno attenere alla vigente normativa in materia di privacy.
La convenzione stabilisce che, in ogni caso, l’Ente che riceve per primo la denuncia/certificato si assumerà l’onere della relativa copertura economica fino all’assunzione del caso da parte dell’altro Ente (comunque non oltre il periodo di comporto contrattuale).
Dall’altro canto il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, a trattare l’evento in base alla certificazione medica ricevuta dal lavoratore senza entrare nel merito dell’evento stesso la cui competenza è degli Istituti.
Pertanto, qualora intervenga un’assenza dal lavoro con presentazione da parte del lavoratore di certificato di malattia comune o di certificato di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è chiamato a gestire il relativo trattamento economico, nel seguente modo:
- malattia: anticipare in busta paga (libro unico del lavoro), per le qualifiche interessate, l’indennità economica di malattia per conto dell’INPS; integrare detta indennità, con oneri a proprio carico, secondo le regole fissate dalla contrattazione collettiva; recuperare attraverso il modello DM 10 (quadro D) le somme anticipate per conto dell’INPS; registrare l’evento, utilizzando l’apposita causale, nella denuncia mensile delle retribuzioni (EMENS);
- infortunio sul lavoro e malattia professionale: anticipare in busta paga (libro unico del lavoro) l’indennità economica per conto dell’INAIL nel caso in cui venga applicato l’art. 70 del DPR 1124/1965 (trattasi di un obbligo, se richiesto dall’Istituto), in tale ipotesi l’assegno INAIL verrà inviato all’azienda; pagare, per legge, con oneri a proprio carico, l’intero giorno dell’infortunio (non applicabile alla malattia professionale), i successivi tre giorni d’infortunio, ovvero i primi tre giorni di malattia professionale, nella misura del 60% e l’integrazione al 100% delle festività cadenti nel periodo di assenza; corrispondere l’eventuale integrazione, con oneri a carico del datore di lavoro, prevista dalla contrattazione collettiva; registrare l’evento, utilizzando l’apposita causale, nella denuncia mensile delle retribuzioni (EMENS).
Visti i predetti adempimenti e viste le diverse modalità di calcolo relative alla quantificazione dell’indennità da riconoscere ai lavoratori, l’eventuale passaggio di competenza dell’evento dall’INAIL all’INPS e viceversa, si riflette significativamente anche nei confronti del datore di lavoro che dovrà provvedere a conguagliare le somme corrisposte al lavoratore sia per quanto riguarda gli aspetti contributivi (le somme a carico del datore di lavoro potrebbero essere diverse in funzione dell’evento) e corrispondenti denunce, sia per quanto riguarda l’individuazione dell’ammontare di indennità a carico dell’ente (eventualmente anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata) sia per quanto riguarda aspetti fiscali (imponibile IRPEF e addizionali).
Operazioni, che non sempre si mostrano di facile applicazione anche perché la segnalazione del cambio di competenza, dall’INAIL all’INPS o viceversa, potrebbe avvenire a rapporto di lavoro risolto ovvero nell’anno successivo a quello di competenza. Peraltro, nella convenzione, si prevedono le comunicazioni di passaggio dell’evento dall’INAIL all’INPS o viceversa con riferimento a tempistiche e modalità che potrebbero complicare ulteriormente l’intervento del datore di lavoro.
Se l’evento è causato da responsabilità di terzi l’Istituto che riceve la prima denuncia/certificato è tenuto ad avviare la procedura per l’esercizio di eventuale azione di rivalsa, agendo in nome e per conto anche dell’altro Istituto.
Anche il datore di lavoro ha la possibilità di recuperare quanto erogato al dipendente assente nel caso in cui l’evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, in conseguenza di infortuni extra lavoro o sinistri stradali, o comunque di atti illeciti, dovuti a fatto o colpa di terzi. Ad esempio, in caso di incidente stradale il soggetto che ha causato il sinistro è tenuto a risarcire il datore di lavoro del dipendente coinvolto nel sinistro stesso per quegli importi – retribuzione ed oneri contributivi – corrisposti durante il periodo di assenza.
L’azione di rivalsa si prescrive in due anni, pertanto, per non vedersi precluso tale diritto, le pratiche dovranno essere espletate entro il biennio.
Tale risarcimento può essere ottenuto dal datore di lavoro in via stragiudiziale senza alcun costo, dal momento che le relative spese, normalmente, saranno a carico del terzo responsabile o della sua compagnia di assicurazioni.
Sono molti i casi in cui si riesce ad ottenere il risarcimento del danno, in tempi sufficientemente rapidi, senza necessità di adire l’autorità giudiziaria e il nostro studio mette a disposizione il proprio supporto organizzativo per il recupero degli oneri retributivi e contributivi del dipendente assente per responsabilità di terzi.
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