Riassumiamo brevemente i caratteri e le modalità di calcolo dell’adempimento di prossima scadenza.
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1) SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESONERATI
Soggetti che devono versare l’acconto Iva
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I contribuenti che liquidano e versano l’Iva mensile (articolo 1, DPR 100/98);
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I contribuenti che liquidano e versano l’Iva trimestrale (articolo 7, DPR 542/99 e articolo 74, comma 4 del DPR 633/72);
Soggetti che non devono versare l’acconto Iva
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I soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2008;
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I soggetti che terminano la propria attività nel corso del 2008 senza aver effettuato operazioni nell’ultimo mese dell’anno (se soggetti mensili) o nell’ultimo trimestre (se trimestrali)
-
I contribuenti mensili che presentano un credito Iva nel mese di dicembre 2007;
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I contribuenti trimestrali che presentano un credito Iva nel quarto trimestre 2007 o da dichiarazione riguardante l’anno 2007 (per i trimestrali “per opzione”);
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I contribuenti che presumono di beneficiare di un credito dall’ultima liquidazione Iva dell’anno in corso;
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I contribuenti trimestrali “per opzione” che ritengono di beneficiare di un credito Iva dalla dichiarazione annuale Iva 2008;
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I contribuenti soggetti al regime speciale agricolo (articolo 34 del DPR 633/72);
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Coloro che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, del DPR 633/72);
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Coloro che hanno aderito al regime delle nuove attività produttive (articolo 13 della Legge 388/2000) o al regime delle attività marginali (articolo 14 della Legge 388/2000);
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Soggetti che hanno posto in essere solamente operazioni esenti o non imponibili per quanto riguarda l’Iva
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Importo dell'acconto inferiore a ad € 103,29.
2) METODI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA
Per la determinazione dell’acconto esistono tre metodi: storico, analitico, o previsionale (articolo 6 Legge n.405/1990) e il contribuente è libero di scegliere la procedura di calcolo più conveniente.
1- METODO STORICO
Con questa metodologia per determinare quanto versare a titolo di acconto si applica la percentuale dell’88 per cento sulle seguenti basi imponibili:
- importo a debito da liquidazione Iva del quarto trimestre 2007, per i soggetti trimestrali;
- importo a debito da liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2007, per i soggetti mensili;
- importo a debito da dichiarazione Iva per l’anno 2007 per i soggetti trimestrali “per opzione” (articolo 7 del DPR 542/99).
Chi calcola l'acconto con il metodo storico deve infatti sottrarre l'importo dalla somma da versare e, pertanto, può chiudere la posizione annuale con un credito d'imposta. L'utilizzo del metodo storico, pur potendo determinare eccedenze di versamento, è quello che tutela maggiormente la generalità dei contribuenti dal rischio di eventuali sanzioni.
Calcolo dell'acconto secondo il metodo storico |
Contribuente |
Liquidazione di riferimento |
|
Rigo di riferimento per l'applicazione dell'88% |
||
Contribuenti mensili | ||
2- METODO PREVISIONALE
Il metodo previsionale va applicato allorquando la stima possa essere ragionevolmente attendibile, in quanto nel caso il insufficiente versamento dell’acconto al contribuente potrebbe essere irrogata la sanzione amministrativa prevista per tali casistiche.
L’articolo 6, comma 3-bis della Legge 405 del 1990 prevede il versamento del 100 per cento della somma determinata con la cosiddetta “liquidazione periodica aggiuntiva”, che va compilata entro il 27 Dicembre 2008. La liquidazione periodica aggiuntiva prende in considerazione l’Iva a debito e l’Iva a credito riguardante:
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le fatture attive già registrate dal 1° al 20 Dicembre per i trimestrali, e dal 1° Ottobre al 20 Dicembre per i trimestrali;
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le operazioni effettuate dal 1° Novembre al 20 Dicembre ma non ancora registrate o fatturate, in quanto i termini non sono ancora scaduti);
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le fatture passive iscritte nel registro degli acquisti dal 1° al 20 Dicembre per i mensili o dal 1° Ottobre al 20 Dicembre per i trimestrali.
Esempio di contribuente mensile con il metodo analitico: | |
Iva su fatture emesse 1.12 – 20.12 |
Euro 10.500,00 |
Iva su cessioni effettuate fino al 20.12 con fatturazione differita |
Euro 550,00 |
Iva su fatture acquisto registrate 1.12 – 20.12 |
Euro 8.000,00 |
Saldo a credito mese di novembre |
Euro 1.200,00 |
Acconto dovuto (10.500 + 550 – 8.000 – 1.200) |
= Euro 1.850,00 |
3) VARIAZIONE NELLA CADENZA DEI VERSAMENTI
Nel caso di variazione del volume d’affari, può accadere che il contribuente vari il regime di liquidazione Iva, da trimestrale a mensile, oppure da mensile a trimestrale.
Situazione 1: Da contribuente mensile a contribuente trimestrale: la base di calcolo dell' 88% è la liquidazioni degli ultimi 3 mesi del 2007
Soluzione 2: Da contribuente trimestrale a contribuente mensile: la base di calcolo dell'88% è un terzo dell’imposta versata per l’ultimo trimestre 2007 (dichiarazione annuale precedente)
Contabilità separate
Nelle situazioni di contabilità separate, fermo restando l’unitarietà del soggetto d’imposta, è fatto obbligo di porre in essere un unico versamento dell’imposta a titolo complessivo, vale a dire si fa la somma algebrica dell’Iva a credito o a debito delle distinte liquidazioni periodiche.
Ravvedimenti
Nella situazione in cui il contribuente non abbia versato l’acconto, o lo abbia versato in misura insufficiente o oltre il termine previsto (29 Dicembre 2008) viene prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471).
E’ comunque possibile regolarizzare il mancato versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è prevista la riduzione della sanzione:
- a un ottavo (3,75%) se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- a un quinto (6%) se il pagamento avviene entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, è necessario pagare gli interessi moratori, calcolati al tasso legale del 3% annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (29 dicembre 2008) a quello in cui effettivamente è eseguito.
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4) TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO
Al contribuente sarà fatto obbligo di versare l’acconto solo se l’importo è uguale o superiore ad € 103,29 e andrà effettuato mediante modello unificato di pagamento F24, secondo modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo o mediante sistemi di home banking) entro il 29 Dicembre 2008.
Secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 241/97, non si può rateizzare l’acconto Iva.
L’Ufficio può, “in caso di pericolo per la riscossione”, controllare che i contribuenti abbiano effettuato i versamenti Iva, anche a titolo di acconto; tale controllo può essere effettuato anche in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Il versamento dell'acconto va effettuato con il modello F24 online, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i seguenti codici tributo:
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6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA mensilmente;
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6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA trimestralmente.
L’importo della somma versata a titolo di acconto e gli estremi del versamento devono essere iscritti nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.