1) La misura del beneficio economico
La misura del beneficio economico è in funzione di due parametri:
- Numero dei componenti il nucleo familiare;
- Reddito complessivo familiare;
come evidenziato nella tabella che segue:
Bonus in Euro
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Numero dei componenti della famiglia
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Reddito complessivo
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200
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Unico componente
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Titolari di pensione con un reddito complessivo non superiore ad Euro 15.000
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300
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Due componenti
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Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 17.000
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450
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Tre componenti
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Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 17.000
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500
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Quattro componenti
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Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 20.000
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600
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Cinque componenti
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Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 20.000
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1.000
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Più di cinque componenti
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Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 22.000
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1.000
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Nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del TUIR
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Reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 35.000
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Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali (compresa la carta acquisti “social card” di 40 Euro mensili).
2) Categorie di reddito incluse ed escluse per il bonus famiglia
Intanto è da dire subito che piccoli imprenditori e lavoratori autonomi sono esclusi dal bonus famiglia; questo perché a formare la soglia reddituale specificata in precedenza devono concorrere soltanto determinate categorie di reddito che qui si elencano:
- Redditi da lavoro dipendente (indicati all’art. 49, comma 1 TUIR);
- Redditi da pensione (art. 49, comma 2 TUIR);
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art.50, comma 1, lettere a) cioè compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, c-bis) quindi collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, d) le remunerazioni dei sacerdoti, l) compensi corrisposti per lavori socialmente utili e i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili (art. 10 comma 1 lettera c);
- Redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) quindi redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- Redditi fondiari di cui all'articolo 25 TUIR, ma solo se percepiti congiuntamente con i redditi indicati nei punti precedenti, per un ammontare non superiore a 2.500 euro.
Alcune precisazioni:
- I componenti “rilevanti” del nucleo familiare sono: il richiedente (residente in Italia), il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico) nonche' i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico.
- Il reddito complessivo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli componenti, ciascuno determinato secondo le regole previste dal TUIR.
3) Modalità di erogazione del bonus famiglia
Il bonus verrà erogato dai sostituti d'imposta (datori di lavoro o Enti Pensionistici) sulla base di quanto dichiarato dal richiedente su un apposito modello che a breve sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare nel modello (che a breve sarà diffuso dalle Entrate) dovranno essere autocertificati i seguenti dati:
- il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
- i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
- di essere in possesso dei requisiti reddituali (natura dei redditi e soglie viste sopra).
Il bonus può essere richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti, a scelta dell’interessato, alternativamente:
- al periodo di imposta 2007;
- al periodo di imposta 2008.
La scelta non è priva di conseguenze, essenzialmente nella tempistica per l’invio della richiesta e per la conseguente erogazione del bonus:
Dati di riferimento
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Termine per l’invio del modello
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Erogazione del beneficio (2009)
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2007
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31 Gennaio 2009
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2008
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31 Marzo 2009
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Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009 ovvero nel mese di aprile (se l’autocertificazione riguarda le condizioni del 2008).
L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso il meccanismo della compensazione.
La domanda per accedere all’agevolazione potrà essere trasmessa anche mediante gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (iscritti agli albi dei commercialisti, consulenti del lavoro e così via) senza obbligo di compenso per tale attività.
In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta la richiesta potrà essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2009 (30 Giugno 2009 se il riferimento è alle condizioni 2008). Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi che richiedono il beneficio in base alle condizioni 2008 la richiesta sarà contenuta nella prossima dichiarazione dei redditi.
I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti che sono invece esonerati dall'obbligo dichiarativo effettueranno la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro gli stessi termini.