Entro il 1° Dicembre 2008 i professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della Legge numero 335 del 1995) dovranno versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2008.
I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir), che sono soggetti al contributo Inps di cui alla Legge numero 335 del 1995, sono obbligati alla corresponsione del contributo per l’anno 2008, determinato in funzione del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno 2007.
1) L'acconto per i professionisti alla gestione separata
Entro il 1° Dicembre 2008 i professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della Legge numero 335 del 1995) dovranno versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2008.
I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir), che sono soggetti al contributo Inps di cui alla Legge numero 335 del 1995, sono obbligati alla corresponsione del contributo per l’anno 2008, determinato in funzione del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno 2007.
2) Aliquote
Le aliquote che devono essere applicate ai soggetti iscritti alla Gestione separata sono le seguenti:
- 24,72 per cento, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di Euro 88.669,00, per i soggetti che non presentano altra copertura previdenziale;
- 17 per cento, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di Euro 88.669,00, per i soggetti iscritti anche ad un’altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione.
3) Modalità di versamento
La corresponsione dell’acconto del contributo Inps va effettuata in due rate di eguale importo.
Le rate sono pari al 40 per cento del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell’anno precedente.
Secondo quanto stabilito dalla circolare Inps numero 123 del 9 Giugno 1998, nel calcolo dell’ammontare degli acconti (e quindi delle rate), occorre utilizzare le aliquote vigenti nell’anno di riferimento degli acconti.
Di conseguenza, i contribuenti dovranno applicare ai fine della determinazione degli acconti, le aliquote per il 2008 sopra evidenziate, in funzione della loro posizione soggettiva.
Ammontare e termini di versamento
Per coloro che sono soggetti all’aliquota contributiva del 17 per cento:
- entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal modello Unico 2008 PF, deve essere versata la prima rata, pari al 6,8 per cento del reddito professionale indicato nel rigo RE21 della dichiarazione dei redditi Unico 2008 PF;
- entro il 1° Dicembre 2008 deve essere versata la seconda rata, pari al 6,8 per cento del reddito professionale indicato nel rigo RE21 del modello Unico 2008 PF.
Per coloro che si trovano ad applicare l’aliquota contributiva del 24,72 per cento:
- entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal modello Unico 2008 PF, deve essere versata la prima rata, pari al 9,888 per cento del reddito professionale indicato nel rigo RE21 del modello Unico 2008 PF;
- entro il 1° Dicembre 2008, deve essere versata la seconda rata, pari al 9,888 per cento del reddito professionale indicato nel rigo RE21 del modello Unico 2008 PF.
SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO INPS L. 335/95
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Aliquota contributiva
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Modello
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Rigo della dichiarazione
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Percentuale della rata
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Scadenza
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24,72 per cento
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Unico 2008
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RE21
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9,888 per cento
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1° Dicembre 2008
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17 per cento
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Unico 2008
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RE21
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6,8 per cento
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1° Dicembre 2008
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4) Riduzione dell’acconto
Per quanto attiene gli acconti del contributo Inps Legge 335 del 1995, non è stata prevista la possibilità di autoriduzione nell’ipotesi in cui il professionista preveda di conseguire nel 2008 un reddito professionale da assoggettare al contributo di importo inferiore rispetto a quello preso a base per la determinazione dell’acconto. Si ritiene tuttavia che la riduzione possa effettuarsi anche in analogia a quanto confermato dalla Circolare 182 del 10 giugno 1994 dell'Inps per artigiani e commercianti, tuttavia non ci risultano altre conferme ufficiali.
Nel momento in cui verrà determinato il saldo, potrà accadere il caso in cui le somme versate risultato di importo superiore rispetto al dovuto; in tale situazione l’eccedenza verrà, alternativamente:
- scomputata dagli eventuali importi dei contributi dovuti nell’anno successivo;
- compensata nel modello F24 con i versamenti di altri tributi e contributi dovuti;
- restituita dall’Inps, con l’aggiunta degli interessi, su richiesta degli assicurati (richiesta di rimborso).
5) Massimale contributivo - Codice Tributo - Regime Sanzionatorio
Massimale contributivo
Il massimale annuo della base imponibile, stabilito per il 2008, è pari ad Euro 88.669,00.
Quindi, l’importo massimo complessivo del contributo da corrispondere con riferimento al 2008 è pari a:
- Euro 15.073,70, per i professionisti soggetti all’aliquota del 17 per cento;
- Euro 21.918,98, per i professionisti soggetti all’aliquota del 24,72 per cento.
I versamenti del contributo, ivi compresi quelli eseguiti a titolo di acconto, devono essere eseguiti entro il limite dei massimali sopra menzionati.
Versamento degli acconti
Tutti i contribuenti sono tenuti a versare gli acconti mediante utilizzo del modello F24 e possono compensarli con eventuali crediti di imposte o contributivi scaturenti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero derivanti da agevolazioni fiscali.
I titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti mediante utilizzo del modello F24 solamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Codici tributo
I codici tributo o le causali contributo da utilizzare sono i seguenti:
- contributo Inps dei professionisti iscritti anche ad un’altra forma pensionistica obbligatoria o pensioni (aliquota 17 per cento): P10;
- contributo Inps dei professionisti non iscritti ad un’altra forma pensionistica obbligatoria né pensionati (aliquota 24,,72 per cento): PXX.
Regime sanzionatorio
Nelle ipotesi di violazioni circa il pagamento degli acconti del contributo Inps Legge 335/95, vengono irrogate le sanzioni stabilite, in generale, per le violazioni in materia contributiva.
Le sanzioni in caso di mancato o ritardato versamento degli acconti del contributo Inps Legge 335/95 cambiano a seconda della tipologia di violazione commessa.
Il regime sanzionatorio amministrativo e penale in tema di omesso, insufficiente o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali è stato modificato dall’articolo 116, commi da 8 a 20, della Legge numero 3888 del 23 Dicembre 2000.
Denunce e registrazioni obbligatorie – In caso di mancato o ritardato pagamento che risulti dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie, dovrà essere versata una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
In ogni caso, la sanzione civile non può presentare un importo superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza.
Registrazioni o denunce obbligatorie omesse o infedeli – Nel caso in cui l’evasione sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, è stabilita una sanzione civile pari al 30 per cento dei contributi non versati.
In ogni caso la sanzione civile non può presentare un importo superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Ravvedimento operoso
L’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge numero 388 del 2000, stabilisce che è possibile versare una sanzione civile, in ragion d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, qualora:
- prima che siano iniziate contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi), sia stata eseguita una denuncia della situazione debitoria in modo spontaneo;
- entro trenta giorni dalla denuncia deve essere effettuato il versamento dei contributi.
In tal caso, la sanzione civile non può presentare un importo superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge.
Interessi di mora
L’articolo 116, comma 9, della Legge numero 388 del 2000, stabilisce che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza aver eseguito l’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.