Il 1° Dicembre 2008 (in quanto il 30 Novembre cade di domenica) scade il termine per versare la seconda o unica rata degli acconti 2008 relativi all'Irpef, all'Ires, all'Irap e al contributo INPS dovuto alle Gestioni Separata, Artigiani e Commercianti.
L'acconto Ires dovrà essere corrisposto dai soggetti che:
- hanno presentato, in alternativa:
- il modello Unico 2008 SC – Società di capitali;
- il modello Unico 2008 ENC – Enti non commerciali ed equiparati. - pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tali dichiarazioni.
I soggetti che non devono eseguire il versamento:
- i soggetti che, nel modello Unico 2008, hanno indicato una perdita fiscale;
- i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2008;
- i soggetti che hanno indicato nel rigo RN17 per le società di capitali, o nel rigo RN28 per gli enti non commerciali, un importo inferiore ad Euro 20,66; dato che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere espressi in unità di euro, l'acconto dovrà essere versato nelle ipotesi in cui l'importo nei righi sopra menzionati siano di importo pari o superiore ad Euro 21,00;
- i soggetti che, pur avendo indicato nei righi RN17 e RN28 un importo pari o superiore ad Euro 21,00, sanno o presumo di conseguire una perdita nel 2008;
- i soggetti che vantano un credito d'imposta Ires, scaturente dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- i soggetti falliti.
1) Entità dell'acconto e Scadenza
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 301, della Legge numero 311 del 30 Dicembre 2004, l'acconto Ires è pari al 100 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'esercizio precedente, indicata:- nel rigo RN17 del modello Unico 2008 SC;
- nel rigo RN28 del modello Unico 2008 – ENC.
Scadenza dei versamenti
L'acconto Ires deve essere corrisposto in due rate nel caso in cui l'importo della prima rata presenti un importo superiore ad Euro 103,00. In tal caso:
- la prima rata, pari al 40 per cento, deve essere versata entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- al seconda rata, pari al restante 60 per cento, deve essere versata entro il 1° Dicembre 2008, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per quanto attiene i soggetti che presentano periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
In caso contrario, il versamento andrà effettuato in unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto.
Spese riguardanti gli automezzi
Le istruzioni circa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi stabiliscono che per quanto attiene il versamento degli acconti Ires relativi al periodo d'imposta 2008, il contribuente ha la possibilità di continuare ad applicare la disciplina fiscale degli automezzi utilizzati nell'esercizio di imprese ovvero di arti e professioni, in vigore in data precedente rispetto alle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 71, del Decreto Legge numero 262 del 2006.
Da un punto di vista operativo, nel caso in cui ci si avvalga del metodo storico, il contribuente può:
- ricalcolare l'Ires relativa al 2007, come se fossero ancora vigenti le vecchie percentuali di deducibilità dei costi degli automezzi in oggetto, più favorevoli nei confronti del contribuente;
- determinare l'ammontare dell'acconto dovuto, a titolo di seconda o unica rata, sulla base di tale imposta.
Qui di seguito si ripropone una tabella riportante le percentuali di deducibilità dei costi ante e post Decreto Legge numero 262 del 2006:
Tipologia di soggetto |
Percentuali di deducibilità |
||
Ante Decreto Legge numero 262 del 2006 |
Post Decreto Legge numero 262 del 2006 |
||
Imprese |
Utilizzo strumentale esclusivo nell'attività propria dell'impresa |
100 per cento |
100 per cento |
Uso pubblico |
100 per cento |
100 per cento |
|
Uso promiscuo ai dipendenti |
100 per cento |
90 per cento |
|
Altri utilizzi |
50 per cento |
40 per cento |
|
Agenti e rappresentanti |
80 per cento |
80 per cento |
|
Professionisti |
50 per cento |
40 per cento |
Si ricorda che il ricalcolo costituisce una facoltà e non un obbligo per il contribuente; quindi, il contribuente potrà determinare gli acconti in funzione delle imposte che sono state indicate nel modello Unico 2008, senza procedere al ricalcolo.
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2) Metodo previsionale e novità in ambito Ires
Con il metodo previsionale il contribuente può procedere ad una riduzione, anche fino ad annullamento, degli acconti per il periodo d'imposta 2008; in tal caso il contribuente non farà riferimento all'imposta dovuta per l'anno precedente.In caso di utilizzo del metodo previsionale, il contribuente, al fine di non vedersi irrogare sanzioni, deve versare un acconto pari almeno al:
- 100 per cento dell'Ires relativa ai redditi del 2008, da dichiarare nel 2009, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali.
La disciplina dell'Ires è stata rivisitata in modo rilevante da parte della Finanziaria 2008, mediante riduzione dell'aliquota d'imposta e variazioni circa le modalità di determinazione della base imponibile.
Ulteriori novità sono state introdotte ad opera del Decreto Legge numero 112 del 25 Giugno 2008, convertito con Legge numero 133 del 6 Agosto 2008, il quale ha interessato principalmente specifiche categorie di soggetti, quali le banche, le assicurazioni e le imprese petrolifere.
Il metodo previsionale dovrà essere utilizzato con estrema cautela, dati i numerosi interventi legislativi operati nell'ambito della disciplina dell'Ires.
Qui di seguito si riporta una tabella, nella quale sono stati elencati i principali interventi operati in tema di Ires:
Disposizioni Ires |
Fonte normativa |
Aliquota – Riduzione al 27,5 per cento |
Articolo 1, comma 33, lettera e) della Legge numero 244 del 2007 |
Interessi passivi – Variazioni alle regole di deducibilità Ires e Irap e soppressione del pro rata patrimoniale e della thin capitalization |
Articolo 1, comma 33, lettere b), i) ed l) della Legge numero 244 del 2007; articolo 82, comma 1 e 2, del Decreto Legge numero 112 del 2008 |
Partecipation exemption – modifiche al regime |
Articolo 1, comma 33, lettera h), e 58 lettera c) della Legge numero 244 del 2007 |
Ammortamenti – Abrogazione degli ammortamenti anticipati e accelerati |
Articolo 1, comma 33, lettera n), numero 1) della Legge numero 244 del 2007 |
Canoni di leasing – Modifiche alla durata minima dei contratti e ai criteri di deducibilità |
Articolo 1, comma 33, lettera n), numero 2) della Legge numero 244 del 2007 |
Deduzioni extracontabili – Abolizione del regime |
Articolo 1, comma 33, lettera q), numero 1) della Legge numero 244 del 2007 |
Spese di rappresentanza – Modifiche alle regole di deducibilità |
Articolo 1, comma 33, lettera p) della Legge numero 244 del 2007 |
Determinazione del reddito d'impresa – Modifiche per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS |
Articolo 1, commi 58 -62, della Legge numero 244 del 2007. |
Interessi passivi
Le più importanti innovazioni in termini di interessi passivi sono le seguenti:
- il regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef è stato separato da quello stabilito per i soggetti Ires, mediante la riformulazione dell'articolo 61 del Tuir;
- i regimi di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi della Thin capitalization e del pro rata patrimoniale sono stati abrogati;
- è stato introdotto il “nuovo” articolo 96 del Tuir, il quale stabilisce un nuovo meccanismo di determinazione degli interessi passivi deducibili per i soggetti Ires e derivante dai valori del Conto economico;
- riformulazione dell'articolo 122 del Tuir, mediante abrogazione della rettifica di consolidamento;
- le limitazioni stabilite per le perdite pregresse dall'articolo 172 del Tuir al riporto degli interessi indeducibili sono state estese.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 34, della Legge numero 244 del 2007, dovranno essere applicate a partire dal 2008, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- le disposizioni del nuovo articolo 96 per i soggetti Ires;
- l'abrogazione del pro rata patrimoniale e della thin capitalization;
- le limitazioni al riporto degli interessi indeducibili ai sensi del nuovo articolo 172, comma 7, del Tuir.
Secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2008, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati a incremento del costo dei beni, sono deducibili in ogni periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
Partecipation exemption
Le modifiche apportate alla disciplina della participation exemption (articolo 87 del Tuir) sono costituite da:
- la soglia di esenzione delle plusvalenze realizzate dai soggetti Ires passa dall'84 al 95 per cento;
- il periodo minimo di possesso per fruire dell'esenzione è stato riportato a 12 mesi;
- per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, sono state introdotti prestabiliti criteri di determinazione delle minusvalenze.
Ammortamenti anticipati e accelerati
L'articolo 1, comma 33, lettera n), numero 1), della Legge numero 244 del 2007, ha abrogato il comma 3 dell'articolo 102 del Tuir. Quindi, non potranno più essere operati:
- gli ammortamenti anticipati;
- gli ammortamenti accelerati.
Tale modifica si ricollega alla soppressione del regime delle deduzioni extracontabili.
Leasing
Con la Finanziaria 2008, la durata minima dei contratti di leasing finanziario, ai fini della deducibilità dei relativi canoni, è stata aumentata.
Per i beni mobili, il contratto deve presentare una durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario, con riguardo all'attività esercitata dall'impresa.
Invece, per i beni immobili, invece, i canoni di locazione finanziaria possono essere dedotti a patto che il contratto presenti durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario e comunque non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18.
Versamento dell'acconto
A decorrere dal 1° Gennaio 2007 i soggetti titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente secondo modalità telematiche, in modo diretto o tramite intermediari abilitati.
Regime sanzionatorio
Nelle ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Ires, si applicano:
- la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo;
- l'interesse previsto dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
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