L’impresa familiare è uno strumento operativo utile all’imprenditore individuale per coinvolgere il familiare nell’attività dell’impresa senza costituire una società. Gli aspetti da prendere in considerazione sono di natura civilistica fiscale e previdenziale.
Ci occupiamo in questo articolo degli aspetti costitutivi dell'impresa familiare e dei risvolti fiscali, rimandando per gli aspetti previdenziali a questo articolo:
Lavoro dei familiari: piccola guida pratica aspetti previdenziali.
1) L’impresa familiare nel codice Civile
L’impresa familiare è prevista dall’art. 230 bis del Codice civile.
La norma prevede che:
- il familiare che partecipa in modo continuativo all’attività dell’impresa, se non è inquadrato con diverso rapporto (dipendente o assimilato) partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
- I familiari che partecipano all’impresa decidono a maggioranza l’impiego degli utili e degli incrementi nonche' le questioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa.
Si considera impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Si segnala a questo proposito la novità della sentenza della Corte Costituzionale del 25 luglio 2024 per la quale va considerato familiare anche il convivente di fatto. Si attende a questo proposito la circolare INPS di recepimento
Leggi in merito: Convivente di fatto incostituzionale la minore tutela nell'impresa familiare
2) L'impresa familiare nel testo Unico delle Imposte dirette
Dal punto di vista fiscale l’impresa familiare viene normata dall’art. 5 del DPR 917/86 che stabisce:
- Ai collaboratori familiari puo’ essere imputato il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore a condizione che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente attivita' di lavoro nell'impresa; la quota di utili attribuita deve essere proporzionata al lavoro svolto.
- L’attribuzione del reddito ha rilevanza fiscale a condizione che:
- i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
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3) Fac-simile atto dichiarativo di impresa familiare
ATTO DICHIARATIVO PER LA COSTITUZIONE DELL’ IMPRESA FAMILIARE
a norma dell’articolo 230bis del codice civile
Con al presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, i signori:
1) _________________ nato a _____________ (____) il _____________ e residente a ______________ (___), via ___________ n. ____ – codice fiscale: _______________________;
2) __________________ nata a ________________ (____) il ______________ e residente a ___________ (____), via _________ n. ____ – codice fiscale: __________________________;
PREMESSO
- che il signor ____________________ è titolare dell’impresa individuale denominata “______________________________________”, esercente l’attività di _________________________________ con sede in ___________________, via _______________ n. _____ - Partita Iva: ________________, nonché iscritto presso il REA della C.C.I.A.A. di _________________ al n. ______________;
- che la signora ________________, moglie del signor __________________ presta nella precitata impresa la propria attività lavorativa in modo continuativo dal __________________;
- che la signorina ________________, figlia del signor __________________ presta nella precitata impresa la propria attività lavorativa in modo continuativo dal __________________;
ciò premesso
dichiarano
quanto segue :
1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto poiché ne costituiscono il presupposto.
2 – Oggetto
La ditta “__________________” con effetto dal ____________ è costituita nella forma di impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell’Art.230-bis del Codice Civile e dell’Art.9 della Legge 2/12/1975 n.576;
3 – Quota di partecipazione
La quota di partecipazione agli utili dell’impresa familiare sarà determinata a favore dei collaboratori familiari a fine esercizio, fino al un massimo del 49%, in relazione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
4 – Decorrenza
Il presente atto ha efficacia dal giorno ___________ e manterrà la sua piena validità anche per gli anni successivi; cesserà di avere qualsiasi valore giuridico quando l’attività aziendale a cui si riferisce verrà cessata o ceduta a terzi.
5- Diritto di prelazione
Le parti espressamente concordano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 230bis del codice civile, che i collaboratori rinunciano espressamente - ora per allora – al diritto di prelazione nel caso in cui il titolare dovesse decidere di cedere l’azienda a terzi , mentre il titolare si impegna a versare ai medesimi una indennità pari complessivamente per tutti i collaboratori al ….. del prezzo di vendita dedotte le imposte di competenza dovute all’erario.
6– Varie
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente scrittura privata, trovano applicazione le norme di legge che regolano la materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
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