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RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLI AUTOMATICI O FORMALI

Rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici o formali

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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato ai contribuenti la possibilità, a decorrere dal 2008, di rateizzare le somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (articolo 3-bis del Decreto Legislativo numero 462 del 1997).

Inoltre, mediante accesso presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può calcolare direttamente il numero delle rate, con riferimento alle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi. A parere dell’Agenzia delle Entrate, tale nuova procedura faciliterà la vita dei contribuenti, in quanto permette di quantificare le rate (ivi compresi gli interessi) delle somme dovute per le comunicazioni relative a:
- tassazione separata;
- T.f.r. e arretrati;
- Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi previsto dall’articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Prima che venisse eseguito l’aggiornamento del software, era consentito solamente il calcolo delle rate con riferimento alle somme dovute a seguito dei controlli formali (articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973).
Al fine di agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita applicazione, la quale permette anche la stampa dei modelli di versamento F24.

1) Rate

Il numero delle rate concesse al contribuente varia in funzione dell’importo da versare.
Qui di seguito si propone una tabella riassuntiva:

Numero massimo di rate trimestrali
per importi da
a
6
0,00
5.000,00
20
5.000,01
50.000,00
20
*50.000,00
 


Si fa notare come le rate siano trimestrali e di eguale importo.

Nel caso in cui la somma da corrispondere sia inferiore ad Euro 500,00, con riguardo alle comunicazioni relative alla tassazione separata, quali per esempio T.F.R., arretrati, oppure Euro 2.000,00 con riferimento alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, è consentito rateizzare l’importo dovuto a patto che l’Ufficio dell’Agenzia riconosca la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente”.
In tal caso il numero massimo di rate trimestrali, di cui può beneficiare il contribuente, è pari a sei.
Il riconoscimento dello stato di temporanea difficoltà da parte dell’Ufficio è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte del contribuente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in ipotesi di accoglimento della stessa, eseguire il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.


*
in tal caso devono essere prestate le garanzie previste dalla legge che dovranno essere prodotte all'Ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

2) Tempistica relativa al versamento delle rate

La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione; solamente in tale maniera il contribuente ha la possibilità di beneficiare della rateazione.

Le rate successive alla prima devono essere corrisposte entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata; su tali importi sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo.
Gli interessi cominciano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione e dovranno essere calcolati fino al giorno di scadenza della rata.

3) Modello di versamento F24

Il pagamento delle rate deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24; nel modello di versamento dovranno essere indicati in modo separato gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione.
In funzione della tipologia di atto, nel modello di versamento F24 dovranno essere indicati i seguenti codici tributo.


Tipo di atto
Codice tributo della prima rata
Codice tributo riguardante gli interessi di rateazione
Articolo 36-bis
9001
9002
Articolo 36 ter
9006
9007
Articolo 36 bis – T.F.R.
9526
9003
Articolo 36 bis – Arretrati
9527
9004
 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 384 del 14 Ottobre 2008, ha istituito i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni trasmesse in base agli articoli 36 bis e 54 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, in materia di Iva.
Al fine di agevolare i riscontri dei contribuenti, nel documento sono stati riportati i corrispondenti codici tributo utilizzati per i versamenti spontanei ed efficaci a partire dal 21 Ottobre

La decadenza dalla rateazione avviene nel caso in cui il contribuente non paghi le somme dovute alla scadenza prevista; in tale ipotesi, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, decurtato con quanto già versato, viene iscritto a ruolo ed il contribuente non può beneficiare della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

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Commenti

Lorenza - 12/07/2019

A seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi art. 36 bis ho deciso di rateizzare limporto dovuto in otto rate come scrittomi da Agenzia Entrate Premesso che lavviso stato elaborato in data 24/06/2019 ed io lho ricevuto in data 03/07/2019 elaborando online sul sito dellAgenzia Entrate le scadenze la prima scadenza da pagare me la indica come 06/09/2019 domanda secondo il mio calcolo la prima rata dovrebbe essere al 02/08/2019.....come mai forse le scadenze di agosto 2019 slittano

Marco Vecchi - 18/09/2014

E' corretto e lecito da parte di Agenzia Entrate applicare interessi del 3,5% sulle somme dovute quando il tasso legale è dell'1%?!? Grazie

DI PINTO DOMENICO - 30/10/2012

devo inviare richiesta rateazione 41 bis , mi dicono di farlo co [email protected] e non viene inoltrata

antonio - 26/07/2011

Sono un commerciante che versa in una situazione piuttosto critica. Non sono riuscito a onorare la rateizzazione che l'agenzia delle entrate mi ha accolto. Mi sono da loro presentato spiegando la mia situazione chiedendo il ripristino della stessa rateizzazione dicendo anche che mi sarei anche accollato le ulteriori spese per tale ripristino. Ma è stato un tentativo sebbene disperato ma nello stesso tempo vano. Ho intenzione di pagare ma non sono nella condizione di versare alla stessa l'intera somma. Dovrò per questo necessariamente chiudere la mia attività. Grazie per l'attenzione. Saluti. Antonio

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