Inoltre, mediante accesso presso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può calcolare direttamente il numero delle rate, con riferimento alle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi. A parere dell’Agenzia delle Entrate, tale nuova procedura faciliterà la vita dei contribuenti, in quanto permette di quantificare le rate (ivi compresi gli interessi) delle somme dovute per le comunicazioni relative a:
1) Rate
Numero massimo di rate trimestrali
|
per importi da
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a
|
6
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0,00
|
5.000,00
|
20
|
5.000,01
|
50.000,00
|
20
|
*50.000,00
|
|
Si fa notare come le rate siano trimestrali e di eguale importo.
Nel caso in cui la somma da corrispondere sia inferiore ad Euro 500,00, con riguardo alle comunicazioni relative alla tassazione separata, quali per esempio T.F.R., arretrati, oppure Euro 2.000,00 con riferimento alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, è consentito rateizzare l’importo dovuto a patto che l’Ufficio dell’Agenzia riconosca la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente”.
In tal caso il numero massimo di rate trimestrali, di cui può beneficiare il contribuente, è pari a sei.
Il riconoscimento dello stato di temporanea difficoltà da parte dell’Ufficio è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte del contribuente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in ipotesi di accoglimento della stessa, eseguire il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.
* in tal caso devono essere prestate le garanzie previste dalla legge che dovranno essere prodotte all'Ufficio entro 10 giorni dal versamento della prima rata.
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2) Tempistica relativa al versamento delle rate
Le rate successive alla prima devono essere corrisposte entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata; su tali importi sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo.
3) Modello di versamento F24
Tipo di atto
|
Codice tributo della prima rata
|
Codice tributo riguardante gli interessi di rateazione
|
Articolo 36-bis
|
9001
|
9002
|
Articolo 36 ter
|
9006
|
9007
|
Articolo 36 bis – T.F.R.
|
9526
|
9003
|
Articolo 36 bis – Arretrati
|
9527
|
9004
|
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 384 del 14 Ottobre 2008, ha istituito i codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni trasmesse in base agli articoli 36 bis e 54 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, in materia di Iva.
Al fine di agevolare i riscontri dei contribuenti, nel documento sono stati riportati i corrispondenti codici tributo utilizzati per i versamenti spontanei ed efficaci a partire dal 21 Ottobre
La decadenza dalla rateazione avviene nel caso in cui il contribuente non paghi le somme dovute alla scadenza prevista; in tale ipotesi, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, decurtato con quanto già versato, viene iscritto a ruolo ed il contribuente non può beneficiare della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.