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LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI

La comunione legale dei beni

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La Riforma del 1975 sul Diritto di Famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), rappresenta una delle più importanti e fondamentali innovazioni della nostra legislazione civile. Alla base di tale riforma vi è il principio che vuole, all'interno di un nucleo familiare, un'uguaglianza morale, giuridica ed economica tra i coniugi che possa portare ad una parità fondamentale di diritti e di doveri tra marito e moglie, affinchè possano equamente dirigere la famiglia cui essi stessi hanno dato vita.

Tra le novità più importanti della riforma c'è il riconoscimento, a livello economico, che viene dato all'apporto del lavoro, professionale o casalingo, che i coniugi sono tenuti a svolgere per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia; in ogni caso tutte le modifiche che sono state fatte, sono ispirate al principio di assicurare un giusto equilibrio tra l'interesse individuale dei singoli coniugi e quello unitario e collettivo della famiglia per il buon funzionamento della stessa.

A questo riguardo la principale novità riguarda l'istituto della Comunione Legale, oggi vigente quale regime patrimoniale dei coniugi (disciplinato dall'art. 177 del codice civile), salva la possibilità di stipulare convenzioni che deroghino parzialmente alla comunione stessa e salva anche l'ipotesi di scegliere un diverso regime qual è quello della separazione dei beni.

La Riforma dunque non impone la comunione, ma lascia ampie possibilità di scelta.

Un'altra importante novità riguarda invece l'abolizione della Dote e del Patrimonio Familiare, con l'introduzione del c.d. FONDO PATRIMONIALE, patrimonio separato destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.

1) Beni oggetto della comunione

Tornando all'aspetto più saliente, quello cioè della comunione legale dei beni, si riporta integralmente il contenuto dell'art. 177 c.c. che recita così:

“Costituiscono oggetto della comunione:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  4. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.”

Dalla semplice lettura dell'articolo appena citato, può apparire non chiaro qual è il vero contenuto di quelli che sono i beni e gli acquisti realmente rientranti nella comunione legale; la prima questione che si pone è cercare di capire quali siano i beni e gli acquisti rientranti nella comunione e quali quelli da escludere.

Nel regime della comunione si distinguono tre grandi masse di beni:

  1. i beni comuni oggetto della c.d. comunione immediata che comprendono gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali (lettere a) e d) art. 177 c.c.): rientrano in questa categoria tutti i beni mobili o immobili, tranne quelli ricadenti tra i beni personali e le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (se si tratta di aziende appartenenti ad un coniuge prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, allora rientrano in comunione solo gli utili e gli incrementi);
  2. i beni oggetto della c.d. comunione differita o de residuo che diventano comuni, se esistenti, solo al momento dello scioglimento della comunione stessa (lettere b) e c) dell'art. 177 c.c.): rientrano in questa categoria i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i frutti dei beni acquisiti prima del matrimonio o esplicitamente esclusi dalla comunione e i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati);
  3. i beni personali dei quali viene conservata dal coniuge la titolarità esclusiva (vedi art. 179 del c.c.), quelli cioè dei quali il coniuge era proprietario prima del matrimonio, quali quelli acquisiti dopo il matrimonio ma per effetto di donazione o successione (se non è specificato che faranno in vece parte della comunione), quelli ad uso personale e che servono all'esercizio della professione, come anche quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

2) L'amministrazione della comunione legale

Sempre con riferimento al principio ispiratore della Riforma, dato dall'uguaglianza morale, giuridica ed economica all'interno della famiglia, anche l'amministrazione dei beni comuni ha subito dei cambiamenti passando da un'amministrazione c.d. “gerarchica” che vedeva la figura del marito quale predominante in questo senso, ad una amministrazione “comune” e paritaria di entrambi i coniugi.

Le regole dell'amministrazione sono disciplinate dagli artt. da 180 a 184 c.c. che demandano all'accordo tra i coniugi (tranne alcuni casi in cui l'amministrazione è affidata a uno solo dei due), tutte le scelte inerenti alla gestione familiare, senza che la volontà dell'uno prevalga su quella dell'altro: i coniugi possono addirittura chiedere l'intervento di un giudice in caso di disaccordo.

La legge distingue i casi in cui si tratta di atti di ordinaria amministrazione, che possono essere compiuti da ciascun coniuge disgiuntamente dall'altro e nei cui confronti l'atto stesso produce comunque effetti (sono quegli atti che riguardano la conservazione o manutenzione del patrimonio familiare), dagli atti di straordinaria amministrazione che, per essere compiuti, necessitano invece del consenso di entrambi i coniugi (sono quegli atti che apportano significative modifiche al patrimonio familiare).

3) Lo scioglimento della comunione

La comunione si scioglie non solo quando viene a mancare il gruppo coniugale ma, più in generale, ogni qual qual volta si verifichi una causa che impedisca la concorde collaborazione nell'interesse della famiglia.

I casi che determinano lo scioglimento della comunione sono previsti dall'art. 191 c.c. e sono:

  1. annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  2. dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
  3. separazione personale;
  4. separazione giudiziale dei beni;
  5. mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
  6. fallimento di uno dei coniugi.

Sono tutte cause tassative e che operano di diritto, in via definitiva.

A seconda degli effetti che provoca lo scioglimento può essere LEGALE (punti 1, 2, 3, 6), GIUDIZIALE (punto 3) e CONVENZIONALE (punto 5).

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