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REVERSE CHARGE NEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E NELLE OPERAZIONI INTERNE: ULTIMI CHIARIMENTI UFFICIALI

Reverse charge negli acquisti intracomunitari e nelle operazioni interne: ultimi chiarimenti ufficiali

Reverse charge negli acquisti intracomunitari e nelle operazioni interne: gli ultimi chiarimenti ufficiali

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Il tema del reverse charge è stato nuovamente trattato, in ordine di tempo, dalla Corte di Giustizia Ue e dall'Agenzia delle Entrate.
Il meccanismo del reverse charge può essere applicato solamente nell'ambito Iva e la sua introduzione è stata dettata dalla necessità di contrastare fenomeni di evasione e di frode fiscale.

Nella pratica operativa, il cessionario o committente del bene o servizio, a seguito della ricezione di una fattura emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito d'imposta, integra il documento con l'aliquota applicabile e la relativa imposta, ovvero emettendo egli stesso autofattura; il documento deve essere annotato sia nel registro Iva delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro Iva degli acquisti.
L'Iva relativa all'operazione indicata in fattura, nella situazione in cui non si rientri in una delle ipotesi di tributo integralmente o parzialmente indetraibile, anche per effetto di prorata, diventa neutrale , mediante azzeramento della stessa.

A tale risultato si perviene grazie alla doppia annotazione della fattura sia nel registro Iva delle fatture emesse che nel registro Iva degli acquisti.

Dal punto di vista sanzionatorio, risulta necessario distinguere tra le seguenti due ipotesi:

  • operazioni intracomunitarie;
  • operazioni interne.


Acquisti intracomunitari
– Articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471 del 1997: sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta, con riguardo alle violazioni agli obblighi riguardanti la documentazione e la registrazione delle operazioni soggette ad Iva.


Operazioni interne
– Applicazione del nuovo comma 9 bis, dell'articolo 6, del Decreto Legislativo numero 471 del 1997: l'errata applicazione del meccanismo del reverse charge, con irregolare assolvimento dell'imposta, fermo il diritto alla detrazione, prevede una sanzione pari al tre per cento dell'imposta, con un minimo di euro 258 ed un massimo di euro 10.000 per le irregolarità commesse nei primi tre anni in cui vengono applicate le nuove disposizioni.


La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza dell'8 Maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, ha stabilito che, l'effettuazione di errori contabili e dichiarativi nell'ambito di applicazione del reverse charge, a seguito di operazioni intracomunitarie, non porta al diniego del diritto alla detrazione nei confronti del soggetto.

La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad una controversia relativa alla liceità del minor termine concesso al contribuente per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva (dichiarazione del secondo periodo d'imposta successivo a quello di esigibilità del tributo), rispetto al maggior termine concesso all'Ufficio per la rettificare o accertare il tributo (la fine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale).

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue, il termine di decadenza del diritto alla detrazione del tributo, non risulta incompatibile con la VI Direttiva Cee, a condizione che si applichi con le medesime modalità a diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e comunitario, secondo quanto dettato dal principio di equivalenza, e, d'altro canto, non renda impossibile il diritto alla detrazione, secondo quanto indicato dal principio di effettività.

Il maggior termine, concesso all'Amministrazione finanziaria, per poter procedere all'accertamento dell'Iva, non costituisce una violazione del principio di effettività.

I giudici comunitari si sono poi cimentati nella trattazione del principio della proporzionalità, rimarcando il fatto che la prassi di rettifica e accertamento che sanzioni la mancata osservanza degli obblighi contabili previsti dal regime del reverse charge, di natura formale e di dichiarazione con il divieto al diritto di detrazione dell'Iva, eccede quanto risulti necessario al fine di garantire l'adempimento di tali obblighi. Con conseguente sproporzione tra causa ed effetto, nelle situazioni in cui l'errore non abbia provocato un danno erariale.

La conclusione a cui sono pervenuti i giudici comunitari è la seguente: nel caso in cui vengano applicate in modo errate le disposizioni previste dal regime del reverse charge, la prassi messa in atto dal fisco italiano risulta contraria alla VI Direttiva comunitaria, se sanziona con l'indebita detrazione dell'Iva un errore contabile che non sia caratterizzato da frode fiscale o da un abuso delle norme Ue.

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1) L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate, in tema di reverse charge, ha emesso le risoluzioni ministeriali numero 245/E, 246/E e 255/E, mediante le quali sono state fornite delucidazioni in merito alla corretta applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

La risoluzione numero 245/E del 2008 ha ad oggetto l'applicazione del meccanismo del reverse charge da parte di una società che svolge la propria attività nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari e antincendio.

In tale occasione, l'Agenzia ha precisato che il meccanismo dell'inversione contabile deve essere applicato nelle ipotesi in cui sia l'appaltatore che il subappaltatore operino nel settore delle costruzioni; tale requisito va verificato mediante consultazione della Tabella Ateco 2007, la quale comprende, per quanto riguarda il reverse charge, i seguenti lavori:

  • i nuovi lavori;
  • le riparazioni;
  • i rinnovi ed i restauri;
  • le aggiunte e le alterazioni;
  • la costruzione di edifici e di strutture prefabbricate in cantiere;
  • le costruzioni temporanee.

Nel caso di installazione e di manutenzione di un impianto antincendio che non riguardino un immobile, ma altri tipi di beni, quali ad esempio imbarcazioni o piattaforme galleggianti, l'Iva dovrà essere applicata secondo le regole ordinarie.

Inoltre, le manutenzioni di estintori e altra attrezzatura antincendio rientrano nel regime dell'inversione contabile, solamente per i materiali mobili che formano oggetto di manutenzione, che fanno parte di un impianto complesso installato su un immobile e nella situazione in cui la manutenzione riguardi l'intero impianto.


La risoluzione numero 246/E tratta un caso presentato da una società che effettua, in modo prevalente, attività di produzione e commercializzazione di prodotti non metalliferi per l'edilizia, la quale poneva dei quesiti circa la corretta applicazione del meccanismo del reverse charge. L'Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente delucidazione in merito: la cessione di beni con posa in opera, nelle ipotesi in cui la manodopera risulti accessoria rispetto al bene fornito, non può essere fatta rientrare all'interno dell'ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge e quindi deve essere applicata l'Iva secondo le modalità ordinarie; si perviene a tale conclusione, per nulla rilevando che la posa in opera venga eseguita da terzi in base ad un contratto di appalto o subappalto, proprio in quanto nel caso sopra esposto viene ad esistenza una cessione di beni e non una prestazioni di servizi.


La risoluzione numero 255/E conferma quanto già indicato nella risoluzione numero 246/E, secondo cui il meccanismo dell'inversione contabile non deve essere applicato con riferimento alle operazioni effettuate nel settore edile, le quali prevedono la posa in opera dei beni ceduti, a prescindere all'eventuale inserimento di un soggetto terzo che materialmente esegue la prestazione, a condizione che questa sia caratterizzata dal requisito dell'accessorietà, e quindi, equiparata alla medesima cessione di beni.

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