Con riguardo all'Iva, il pagamento del saldo, invece che versarlo entro il 17 Marzo scorso (scadenza di legge), potrà essere versato entro il 16 Giugno, mediante applicazione di una maggiorazione complessivamente pari all'1,60 per cento.
Il pagamento delle imposte può essere posticipato al 16 Luglio 2008 , con maggiorazione dello 0,40 per cento, secondo quanto disposto dal secondo comma, dell'articolo 17, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 435 del 2001.
L'importo delle imposte, a titolo di saldo e di primo acconto, può essere oggetto di reazione (articolo 20, del Decreto Legislativo numero 241 del 1997).
Nota : Si ricorda che i titolari di partita Iva devono effettuare i versamenti fiscali e previdenziali solamente mediante modalità telematiche.
Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei principali codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte da dichiarazione dei redditi:
Imposta |
Codice tributo |
Irpef |
4001 per il saldo |
Addizionale regionale IRPEF |
3801 per il saldo |
Addizionale comunale IRPEF |
3844 per il saldo |
IRAP |
3800 per il saldo |
IRES |
2003 per il saldo |
IVA dichiarazione annuale |
6099 per il saldo |
Il codice tributo utilizzato per il versamento della seconda rata di acconto, va indicato nel modello F24 anche per il versamento in un'unica soluzione.
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1) IMPOSTE SUI REDDITI
Lunedì 16 Giugno 2008 scade il termine per il versamento:
- del saldo IRPEF relativo ai redditi 2007 e della prima rata di acconto con riferimento al periodo d'imposta 2008;
- delle addizionali all'IRPEF, comunale e regionale, e dell'acconto relativo all'addizionale comunale;
- dell'IRES: saldo 2007 e prima rata di acconto 2008, per le società od enti che presentano un periodo d'imposta che coincide con l'anno solare.
I soggetti che approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; in ogni caso, il versamento non può essere effettuato in data successiva al 16 Luglio 2008.
I soggetti con periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, la scadenza del versamento delle imposte viene fissata al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 435 del 2001.
Nel caso in cui, dalla dichiarazione dei redditi emergano imposte o addizionali che non superano il limite di euro 12,00 (il limite va verificato facendo riferimento ad ogni singolo tributo), il contribuente non deve procedere al versamento di tali imposte.
Acconto IRPEF 2008 – Il soggetto passivo d'imposta, nella determinazione dell'acconto, può utilizzare due metodi tra loro alternativi:
- metodo storico (o facciale);
- metodo previsionale.
Il metodo previsionale viene applicato dai soggetti che ritengono di sopportare nel corso del 2008 oneri per importi significativi o di percepire minori redditi; si segnala che, nel caso in cui non vengano rispettati i valori minimi previsti in base all'applicazione del criterio storico, al contribuente potranno essere irrogare delle sanzioni, dovute al mancato o insufficiente versamento, secondo quanto riportato nel secondo comma, dell'articolo 4, del Decreto Legge numero 69 del 1989.
Se il contribuente utilizzerà il metodo storico, l'acconto andrà determinato nella misura del 99 per cento delle imposte indicate nel quadro RN del modello Unico PF 2008; per maggior precisione, il 99 per cento avrà come base imponibile l'importo indicato nel rigo RN30. Prima di effettuare tale calcolo, è necessario verificare che l'acconto sia effettivamente dovuto; difatti, se l'importo indicato nel rigo RN30 è inferiore ad Euro 51,65, non deve essere eseguito alcun acconto. Dato che nella dichiarazione dei redditi tutti gli importi sono arrotondati all'unità di euro, il limite di euro 51,65 diventa euro 52,00.
Se l'importo indicato nel rigo RN30 risulta superiore ad euro 52,00, si calcola il 99 per cento di tale importo; se l'importo emergente da detto calcolo è inferiore ad Euro 275,52, il versamento va eseguito in unica soluzione entro il 1° Dicembre 2008 (il 30 Novembre è domenica). Il comma 3, dell'articolo 17, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 435 del 2001, stabilisce che il versamento va eseguito in unica soluzione se quanto dovuto a titolo di prima rata non supera l'importo di 103 euro. Nel caso in cui il 99 per cento del rigo RN30 sia superiore ad Euro 257,52, il versamento dell'acconto andrà suddiviso nel seguente modo:
- primo acconto, pari al 40 per cento, andrà versato entro il 16 Giugno 2008;
- secondo acconto, pari al 60 per cento, andrà corrisposto entro il 1° Dicembre 2008 (il 30 Novembre è di domenica).
Acconto addizionale comunale – L'acconto relativo all'addizionale comunale è pari al 30 per cento dell'addizionale comunale; tale importo viene determinato applicando al reddito imponibile relativo al periodo d'imposta 2007, vale a dire al rigo RV17, colonna 2, l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residente al 1° Gennaio 2008.
Acconto IRES – Anche per quanto concerne l'IRES, l'acconto può essere determinato mediante applicazione del metodo previsionale o del metodo storico.
Con il metodo storico, l'acconto è pari al 100 per cento dell'IRES determinata per il periodo d'imposta 2007.
Il versamento dell'imposta avviene in due rate, a meno che il pagamento da eseguire alla scadenza della prima rata non superi Euro 103,00. In caso contrario, l'acconto va suddiviso:
- 40 per cento dell'acconto, da versare entro il 16 Giugno 2008;
- 60 per cento dell'acconto, da corrispondere entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le società che presentano periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la scadenza è il 1° Dicembre, in quanto il 30 Novembre cade di domenica).
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2) IRAP
Secondo quanto indicato dal terzo comma dell'articolo 30, del Decreto Legislativo numero 446 del 1997, la determinazione dell'acconto IRAP segue le stesse regole dettate per le imposte sui redditi, derivandone che, a seconda dei casi, si applica la percentuale del 99 o del 100 per cento.L'IRAP non deve essere versata se il saldo è negativo, e non è rimborsabile se il relativo importo non supera il limite pari ad Euro 10,33.
3) SALDO IVA
I soggetti che presentano la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata, possono versare il saldo Iva, anche entro il 16 Giugno 2008, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese per il periodo intercorrente tra il 16 Marzo (scadenza naturale del versamento del saldo Iva) ed il 16 Giugno 2008; la percentuale di maggiorazione complessiva, se il pagamento avviene il 16 Giugno 2008, sarà pari all'1,60 per cento.Inoltre, il contribuente può effettuare il versamento entro il 16 Luglio 2008, mediante applicazione di un'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il saldo Iva non va versato, o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se il relativo importo non oltrepassa il limite pari ad Euro 10,33.
Entro il termine del 16 Giugno 2008, va versata anche l'Iva da adeguamento agli studi di settore, utilizzando il codice tributo 6494.
L'adeguamento al volume d'affari, che emerge a seguito dell'applicazione dei parametri, può essere operato eseguendo il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
4) RATEAZIONE
L'articolo 20, del Decreto Legislativo numero 241 del 1997, stabilisce che il contribuente ha la possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, determinate a seguito della predisposizione della dichiarazione dei redditi, oltre che ai contributi indicati nel quadro RR di UNICO Persone Fisiche, relativi alla parte che eccede il minimale, mediante versamento di una rata mensile, al posto del totale dell'importo dovuto a tale titolo. Tali considerazioni valgono anche per l'acconto dell'addizionale comunale.Le scadenze delle rate si differenziano in funzione del fatto che il beneficiario della rateazione:
- 16 del mese , per i titolari di partita Iva;
- entro la fine del mese , per gli altri contribuenti.
Di conseguenza, i titolari di partita Iva, che la rateazione comincia a decorrere dal 16 Giugno 2008, il numero totale di rate sarà pari a 6; se i versamenti cominciano ad essere effettuati a partire dal 16 Luglio 2008, il numero di rate scende a cinque.
I soggetti non titolari di partita Iva potranno beneficiare di sette rate, se il primo versamento avviene entro il 16 Giugno 2008; altrimenti, se il versamento viene posticipato al 16 Luglio 2007 il numero delle rate che possono essere concesse sarà pari a sei.
Gli importi dovuti a titolo di secondo o unica rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP o degli importi dovuti a titolo di acconto Iva, non possono essere rateizzati.
Sugli importi oggetto di rateazione, vengono calcolati gli interessi nella misura del 6 per cento annuo; sulla prima rata non sono dovuti interessi.