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DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2010

Diritto annuale camera di commercio 2010

Gli importi del diritto annuale, con riferimento all'anno 2010, sono stati bloccati al 2009 con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/12/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2010 n. 24.
Per il 2010, quindi, si applicheranno gli stessi ammontari previsti per il 2009, sia per quanto riguarda gli importi in misura fissa sia per quelli variabili.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

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Gli importi del diritto annuale, con riferimento all'anno 2010, sono stati bloccati al 2009 con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/12/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2010 n. 24.
Per il 2010, quindi, si applicheranno gli stessi ammontari previsti per il 2009, sia per quanto riguarda gli importi in misura fissa sia per quelli variabili.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

1) SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti obbligati al pagamento del diritto camerale sono indicati dal DM 359/2001, sono i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese all'1/01/2010 e quelli che si sono iscritti nel corso dell'anno 2010.

I soggetti esonerati dal pagamento risultano essere:

  • le imprese individuali che hanno cessato la loro attività nel 2009 e che hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2010.
  • Le Società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2009 e hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2010.
  • I soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA).
  • Le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.
  • Le Cooperative sciolte nel 2009 da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 2544 c.c.

2) QUANTO VERSARE

Non sono previste modifiche rispetto agli importi fissi e alla tabella scaglioni/aliquote del 2009 .

Il Decreto del 22 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010 ha disposto che gli importi del diritto annuale per il 2010, il quale viene determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato Irap del 2009 a seconda che il soggetto sia iscritto nella sezione ordinaria o speciale del Registro delle Imprese, sia bloccato agli importi previsti per il 2009.


SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE
I soggetti iscritti nella sola sezione speciale sono tenuti al pagamento per la sede di un importo fisso così stabilito


Imprese individuali

88,00 euro

Società semplici agricole

88,00 euro

Società semplici non agricole

144,00 euro

Società tra avvocati ( di cui al comma 2 art. 16 del D.Lgs 2/02/01 n. 96 )

170,00 euro


Per le eventuali unità locali , le imprese devono versare, per ogni unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro per ciascuna unità.
Le imprese che hanno sede all'estero devono versare un diritto fisso di 110,00 euro per le eventuali unità locali ubicate in Italia.

SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE
I soggetti iscritti nella sezione ordinaria, ancorché annotati nella sezione speciale, sono tenuti al pagamento per la sede , di un importo determinato sulla base del fatturato Irap realizzato nel 2009.

Le aliquote da applicare sono le seguenti:


FATTURATO

ALIQUOTE

IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE

 

Fino a 100.000,00

200,00 euro
(misura fissa)

200,00

oltre 100.000,00

Fino a 250.000,00

0,015%

200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000

oltre 250.000,00

Fino a 500.000,00

0,013%

222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000

oltre 500.000,00

Fino a 1.000.000,00

0,010%

255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000

oltre 1.000.000,00

Fino a 10.000.000,00

0,009%

305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000

oltre 10.000.000,00

Fino a 35.000.000,00

0,005%

1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000

oltre 35.000.000,00

Fino a 50.000.000,00

0,003%

2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000

oltre 50.000.000,00

 

0,001%

2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 fino ad un massimo di 40.000,00 euro


Nuove imprese e nuove sedi
Per le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro nel corso del 2010, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione.
Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro nel corso del 2010, sono tenute a versare l'importo di 200,00 euro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
Le nuove unità locali, che si iscrivono nel 2010, di imprese già iscritte nella sezione ordinaria devono corrispondere il 20%.


Imprese con più unità locali

Le imprese, per ciascuna unità locale, devono versare, il 20% dell'importo dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200,00 euro. Il pagamento va effettuato a favore della Camera di commercio nel cui territorio hanno sede la singola unità locale.

Per ciascuna delle unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, il diritto è dovuto nella misura di 110,00 euro.

3) TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

La corresponsione del diritto annuale camerale avviene mediante presentazione del modello F24;

il codice tributo da utilizzare è 3850 , da indicare nella Sezione “Ici ed altri tributi locali”.

L'anno di riferimento è il 2010 e nella casella “Codice ente/codice comune”, andrà indicata la sigla della Camera di Commercio a cui si indirizza il pagamento.
Il diritto annuale camerale può essere compensato con crediti fiscali e contributivi vantati dal soggetto nei confronti dell'Erario e degli altri enti previdenziali.

Il pagamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, ossia il 16 giugno ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Arrotondamenti per il versamento effettuato nel termine ordinario

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti 5 decimali.


L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

prima cifra dopo la virgola uguale o superiore a 5, l 'arrotondamento va effettuato per eccesso

prima cifra dopo la virgola inferiore a 5, l 'arrotondamento va effettuato per difetto

4) ESEMPI DI CALCOLO

Esempio 1 (senza unità locali)
Calcolo del diritto per un'impresa, senza unità locali, che nel 2009 ha avuto un fatturato di Euro 240.000,00.

Calcolo

Euro

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato:

200,00

- per i restanti 140.000,00 Euro di fatturato, aliquota 0,015%:

21,00

Totale da pagare (arrotondato)

221,00

 Nel caso in cui la Camera di Commercio avesse previsto una percentuale di maggiorazione, questa dovrà essere applicata all'importo totale dovuto, quindi su 221,00


Esempio 2 (sede e una unità locale)
Calcolo del diritto per un'impresa, con sede e una unità locale al 31.12.2009, che nel 2009 ha avuto un fatturato di Euro 900.000,00.


Calcolo

Euro

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato:

200,00

- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%:

22,50

- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%:

32,50

- per i restanti 400.000 Euro di fatturato, aliquota 0,010%:

40,00

Totale da pagare (arrotondato) per la sede

295,00

 

calcolo dell'importo per le unità locali

 

- 20% dell'importo per la sede (senza maggiorazione): 295,00 x 20% = 59,00 che non supera il massimo di Euro 200,00, quindi si arrotonda:

59,00

 Totale da versare

354,00


Esempio 3 (impresa iscritta nel 2010 con conguaglio)
Calcolo del diritto per un'impresa, iscritta a gennaio 2010, senza unità locali, che aveva pagato all'iscrizione gli importi provvisori delle società di persone (Euro 187,00) senza maggiorazione 170,00.


Calcolo

Euro

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato:

200,00

Totale da pagare

200,00

calcolo del conguaglio dell'importo da versare per la sede

- importo da pagare per la sede

200,00

meno quanto già versato al momento dell'iscrizione (Euro 187,00):

- 187,00

Totale da versare alla CCIAA

13,00

5) RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento è certamente possibile anche nel caso di omesso versamento del diritto camerale annuale e può essere "breve" (se effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza) oppure "lungo" (se entro 1 anno).
  1. RAVVEDIMENTO BREVE - entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine di pagamento - mediante il versamento:
    - del diritto annuale dovuto;
    - di 1/12 del minimo della sanzione irrogabile (30%), cioè il 2,5% del diritto annuale non versato o versato in ritardo;
    - degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 3%.

  2. RAVVEDIMENTO LUNGO - entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento - mediante il versamento:
    - del diritto annuale dovuto;
    - di 1/10 del minimo della sanzione irrogabile (30%), cioè il 3% del diritto annuale non versato o versato in ritardo;
    - degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 3% fino al 31/12/2009 e dell'1% dal 01/01/2010.

PER LE IMPRESE DI VECCHIA ISCRIZIONE.
Il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre una volta scaduto il termine ordinario di pagamento del diritto annuale, pari al termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

PER LE IMPRESE/UNITÀ LOCALI DI NUOVA ISCRIZIONE.
Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.


COME VERSARE

TRIBUTO cod. 3850 (codice da indicare sul modello F24) - per l'importo del diritto non versato.
INTERESSI cod. 3851 (codice da indicare sul modello F24) - Gli interessi moratori devono essere calcolati al tasso legale annuo del 3% fino al 31/12/2009 e dell'1% per i giorni dal 01/01/2010, con maturazione giornaliera, come di seguito indicato:

tributo x (% x n. giorni)/36500

SANZIONE cod. 3852 (codice dal indicare sul modello F24) - L'ammontare della sanzione ridotta è pari a:
- 2,50% (ossia 1/12 della sanzione minima pari al 30%) del tributo non versato o versato in ritardo, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento;
- 3% (ossia 1/10 della sanzione minima pari al 30%) del tributo non versato o versato in ritardo, se il ravvedimento avviene entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento.

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