L'esenzione dal pagamento ICI per l'abitazione principale e le sue pertinenze (o la sua pertinenza) si applica a condizione che il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente intendendosi per tale quella di residenza anagrafica.
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1) L'abitazione principale e la sua pertinenza non paga l'ICI
L'esenzione dal pagamento dell'ICI sull'abitazione principale, riguarda anche le relative pertinenze (cantine, garage), tuttavia, relativamente alle pertinenze, occorre fare riferimento ai regolamenti comunali; i Comuni hanno infatti il potere di limitare il numero delle unità immobiliari qualificabili come pertinenze, e pertanto le regole non sono uniformi in tutto il territorio nazionale.
Dall'esenzione restano esclusi anche gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali:
- A1 - abitazioni signorili
- A8 - ville
- A9 - castelli
Tuttavia se questi immobili sono destinati ad abitazione principale godono di una detrazione fissata dai Comune, che va suddivisa tra i soggetti dimoranti.
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2) Abitazioni assimilate alla principale che non pagano l'ICI
L’esenzione da ICI che spetta all'abitazione principale è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate del soggetto passivo per legge o in base ai regolamenti comunali:
- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
- soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale, con residenza anagrafica;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
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3) La dichiarazione ici per comunicare l'esenzione dell'abitazione principale
La dichiarazione Ici serve a mettere a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta o l'esenzione.
Rientrano quindi in questa fattispecie per la casistica che ci interessa:
· gli immobili che sono stati assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per cui è stata variata la destinazione ad abitazione principale;
· gli immobili che hanno perso oppure che hanno acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
· gli immobili acquistati dal soggetto passivo di imposta che nel corso dell'anno di riferimento sono diventati o hanno cessato di essere sua abitazione principale.
La dichiarazione ICI deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate solo per gli immobili variati nel corso dell’anno stesso.
Se non si verificano variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
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