HOME

/

FISCO

/

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI

/

LA DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ IVA DELLE SPESE TELEFONICHE

La deducibilità e detraibilità IVA delle spese telefoniche

Detraibilità IVA, deducibilità, super ammortamento, regimi fiscali: il trattamento delle spese per i telefoni fissi e i cellulari

Ascolta la versione audio dell'articolo

I costi sostenuti per le spese telefoniche, presentano due aspetti da valutare per il corretto trattamento fiscale:

  • la detraibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che cambia a seconda dell'utilizzo esclusivo o meno del bene;
  • la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, che cambia a seconda del regime fiscale di appartenenza (ordinario, minimi, forfetari).

In questo approfondimento trattiamo questi aspetti, considerando anche la proroga del cd. Super Ammortamento per le spese sostenute per i beni strumentali nuovi acquistati dopo il 15 ottobre 2015. La Legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all’articolo 1, comma 8 ha infatti prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.

1) Detraibilità IVA sui telefoni fissi e sui cellulari

A norma del comma 4, art. 19 del DPR 633/72, la detraibilità IVA per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell'utilizzo del bene/servizio acquistato nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti:

  • in caso di utilizzo esclusivo del bene /servizio è possibile detrarre il 100% dell'IVA sostenuta;
  • in caso di utilizzo promiscuo del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell'IVA sostenuta con una percentuale forfetaria; o una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.

Queste due opzioni sono valide, fermo restando la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta, come prevista dal comma 5, art.19 DPR 633/72 (pro-rata di detraibilità).

La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari è importante, in quanto si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione,ecc.

 

-Utilizzo esclusivo del telefono fisso o cellulare-

In caso di utilizzo esclusivo del telefono nell'esercizio di impresa, arti o professioni,l'IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile.
Nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista dunque l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100%.

 

-Utilizzo promiscuo del telefono fisso o cellulare-

In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Se la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti possono:

  1. esercitare integralmente il diritto alla detrazione
  2. assoggettare poi ad imposta l’uso personale familiare o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.

-Tabella di riepilogo detraibilità IVA sui telefoni-

 

REGIME IVA

TELEFONO FISSO

USO ESCLUSIVO

100%

TELEFONO FISSO

USO PROMISCUO

50%

TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI

USO ESCLUSIVO

100%

  TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI

 

USO PROMISCUO

50%

TELEFONIA FISSA E MOBILE

 

USO PROMISCUO
con riaddebito valore utilizzo

100%

 

2) La deducibilità delle spese telefoniche

In generale la deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore, di seguito ecco la deducibilità per il regime ordinario e per i forfettari.

Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario 

Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% .

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche:

  • le quote di ammortamento,
  • i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
  • le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .

Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:

  • per le imprese di autotrasporto →un impianto per veicolo
  • per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: "poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")

Il super ammortamento 

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell'art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di fare il cd. Super ammortamento. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto. La legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all’articolo 1, comma 8 ha prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.

Vediamo un esempio dell'ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento.

  1. Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220) = tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
  2. Costo rilevante ai fini fiscali: 1.110 (1000+110).
  3. Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali diventa 1.554 euro.
  4. A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)

SOGGETTI

TELEFONIA FISSA

TELEFONIA MOBILE

Imprese

80%

80%

Lavoratori Autonomi

80%

80%

Autotrasportatori (1)

100%

100%

(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%.


Deducibilità spese telefoniche nel regime forfetario 

Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d'impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell'esercizio, costi determinati in maniera forfetaria determinati sulla base dell'allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.

3) Riferimenti normativi

Art 19 DPR 633/72 comma 4:Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

Art. 13 DPR 633/72 comma 5: Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.


Art. 64 DPR 917/86 comma 2: Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni.

Art. 102 917/86 comma 9: Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Ti puo interessare il nuovo tool di calcolo ISCRO 2024 per la verifica dei requisiti di accesso all'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata 

Su altri  temi specifici visita  la sezione  in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

In tema fiscale ti consigliamo:

e per il calcolo fatture e calcolo della convenienza ti potrebbero interessare i seguenti tool in excel:


La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Mirco - 03/11/2019

Buongiorno, vorrei porre una domanda: è fatto obbligo per le imprese individuali avere una linea fissa o mobile sotto partita IVA o è ammessa l'uso per l'attività della propria linea privata ?

Francesco Ferrante - 08/08/2019

Buonasera, vorrei sapere in che misura un agente di commercio può scaricare la spesa x un canone di noleggio di un cellulare ? Grazie

luciano - 07/09/2017

io ho ditta individuale autotrasporti sono solo io quanti telefoni cellulari posso detrarre >se ho 2 linee con unica bolletta liva posso detrarla tutta

emanuele - 04/09/2017

Salve a tutti; sono titolare di una ditta individuale e quindi la sede legale della mia attività coincide con la mia abitazione. Stò attivando una connessione alla fibra e vorrei dedurre le spese di installazione e traffico perché effettivamente utilizzerei la rete quasi esclusivamente per lavoro, ma il mio commercialista mi riferisce che mi converrebbe quasi non scaricare i costi perché detrarrei poco e poi la spesa, se ho ben capito, mi farebbe cumulo sugli studi di settore ecc. Posso avere dei chiarimenti in merito? Grazie

Eleonora - 17/08/2017

Buongiorno e grazie per l'articolo. Vorrei sapere se per accedere alle deduzioni fiscali il contratto telefonico fisso (nel mio caso sarebbe a uso promiscuo, dato che sono autonoma e lavoro da casa) deve essere necessariamente di tipo aziendale o può essere anche di tipo privato. Grazie.

luciana - 03/08/2017

Buongiorno, volevo sapere, per la telefonia fissa scarico l'iva al 50% mentre il costo lo scarico al 80%, ma l'iva indetraibile la imputo a costo anche quella? e per la telefonia mobile faccio la stessa cosa?

luciana - 03/08/2017

Buongiorno, volevo sapere, per la telefonia fissa scarico l'iva al 50% mentre il costo lo scarico al 80%, ma l'iva indetraibile la imputo a costo anche quella? e per la telefonia mobile faccio la stessa cosa?

Telefonia Aziendale - 10/12/2016

Complimenti ottimo articolo molto esaustivo

Eda - 06/09/2016

Buongiorno, ringraziandola per la chiara e semplificata gestione dell'argomento volevo porle il seguente quesito: Il costo di una fattura di 2 sim dati con la dicitura : internet per tablet si puo dedurre al 100% ?? ( ovviamente l'iva detraibile al 50% )

enzo - 31/08/2016

Senza tassa di concessione governativa si può avere detrazione fiscale ?

Walter - 30/08/2016

Buongiorno, sono un professionista che lavora da casa in regime semplificato. Ho acquistato un telefono cellulare con fattura intestata alla partita iva. Ho una sim ricaricabile intestata al codice fiscale. Posso detrarre l'iva dell'acquisto del cellulare come uso promiscuo (al 50%) e il costo imponibile del cellulare ? Grazie

federica - 29/04/2016

E l'iva assolta dalla compagnia telefonica ex art. 74 ma esposta in fattura? Sarebbeopportuno un chiarimento in merito

Michela - 20/05/2016

Buongiorno Federica, l’art. 74, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva secondo il sistema c.d. monofase, in base al quale l’imposta viene assolta a monte dal produttore (in questo caso la compagnia telefonica). Questa affermazione è chiarita Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2008.

Raffaele - 10/12/2015

Buongiorno, vorrei conferma su questo punto: ho lo studio professionale presso casa, quindi in uso promiscuo, ed un telefono fisso con un contratto familiare. Posso detrarre il 50% dell'IVA sulla bolletta telefonica ?

Michela - 20/05/2016

Buongiorno Raffaele, in caso di “utilizzo promiscuo” del telefono la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.Pertanto la risposta al suo quesito è positiva. Cordiali saluti.

Luciano - 26/12/2016

Mi sembra che il commento di raffaele del 10.12.2015 sia in contrasto con quanto affermato nell'articolo sopra, dove si dice che per il telefono fisso ad uso promiscuo la detraibilità IVA è al 50. O sbaglio qualcosa?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI · 22/11/2024 Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Irpef dal 35 al 33%: calcoli del CNDCEC sul risparmio fiscale

I Commercialisti svelano dati per attuare il passaggio dall'aliquota del 35 al 33%: i dettagli nel comunicato del CNDCEC. Tabella di calcolo del risparmio fiscale

Dlgs Irpef e Ires: riprende l'iter verso le Commissioni tecniche

Il Dlgs con novità per redditi dei terreni, di lavoro autonomo, redditi d'impresa, di lavoro dipendente approvato il 30 aprile scorso arriva alle commissioni tecniche

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.