I costi sostenuti per le spese telefoniche, presentano due aspetti da valutare per il corretto trattamento fiscale:
- la detraibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che cambia a seconda dell'utilizzo esclusivo o meno del bene;
- la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, che cambia a seconda del regime fiscale di appartenenza (ordinario, minimi, forfetari).
In questo approfondimento trattiamo questi aspetti, considerando anche la proroga del cd. Super Ammortamento per le spese sostenute per i beni strumentali nuovi acquistati dopo il 15 ottobre 2015. La Legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all’articolo 1, comma 8 ha infatti prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.
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1) Detraibilità IVA sui telefoni fissi e sui cellulari
A norma del comma 4, art. 19 del DPR 633/72, la detraibilità IVA per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha percentuali diverse a seconda dell'utilizzo del bene/servizio acquistato nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti:
- in caso di utilizzo esclusivo del bene /servizio è possibile detrarre il 100% dell'IVA sostenuta;
- in caso di utilizzo promiscuo del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell'IVA sostenuta con una percentuale forfetaria; o una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.
Queste due opzioni sono valide, fermo restando la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta, come prevista dal comma 5, art.19 DPR 633/72 (pro-rata di detraibilità).
La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari è importante, in quanto si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione,ecc.
-Utilizzo esclusivo del telefono fisso o cellulare-
In caso di utilizzo esclusivo del telefono nell'esercizio di impresa, arti o professioni,l'IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile.
Nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista dunque l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100%.
-Utilizzo promiscuo del telefono fisso o cellulare-
In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Se la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti possono:
- esercitare integralmente il diritto alla detrazione
- assoggettare poi ad imposta l’uso personale familiare o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.
-Tabella di riepilogo detraibilità IVA sui telefoni-
|
REGIME IVA
|
|
TELEFONO FISSO |
USO ESCLUSIVO |
100% |
TELEFONO FISSO |
USO PROMISCUO |
50% |
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI |
USO ESCLUSIVO |
100% |
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI
|
USO PROMISCUO |
50% |
TELEFONIA FISSA E MOBILE
|
USO PROMISCUO |
100% |
2) La deducibilità delle spese telefoniche
In generale la deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore, di seguito ecco la deducibilità per il regime ordinario e per i forfettari.
Deducibilità spese telefoniche nel regime ordinario
Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% .
Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche:
- le quote di ammortamento,
- i canoni di locazione finanziaria o di noleggio.
- le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico .
Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui spese sono integralmente deducibili:
- per le imprese di autotrasporto →un impianto per veicolo
- per le apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del 2008: "poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")
Il super ammortamento
Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ai commi 91 e 92 dell'art. 1 ha introdotto per gli acquisti di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016,la possibilità di fare il cd. Super ammortamento. Questa novità consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche pertanto con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto. La legge di stabilità 2017 (legge 232/2016) all’articolo 1, comma 8 ha prorogato il super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.
Vediamo un esempio dell'ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento.
- Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220) = tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
- Costo rilevante ai fini fiscali: 1.110 (1000+110).
- Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali diventa 1.554 euro.
- A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)
SOGGETTI |
TELEFONIA FISSA |
TELEFONIA MOBILE |
Imprese |
80% |
80% |
Lavoratori Autonomi |
80% |
80% |
Autotrasportatori (1) |
100% |
100% |
(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%. |
Deducibilità spese telefoniche nel regime forfetario
Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla L.190/2014, art.1 comma 54-89, determinano il reddito d'impresa contrapponendo ai compensi effettivamente incassati nell'esercizio, costi determinati in maniera forfetaria determinati sulla base dell'allegato 4 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014). Pertanto non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica ma solo forfetaria.
3) Riferimenti normativi
Art 19 DPR 633/72 comma 4:Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
Art. 13 DPR 633/72 comma 5: Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
Art. 64 DPR 917/86 comma 2: Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni.
Art. 102 917/86 comma 9: Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
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