L’istituto del consolidato fiscale è regolato dagli articoli 117-129 del TUIR.
Tramite tale istituto i gruppi societari possono determinare il proprio reddito imponibile, ai fini IRES, in capo al soggetto controllante. Per i gruppi societari non è previsto, dal punto di vista civilistico, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo.
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1) Caratteri generali dell'istitutodel consolidato fiscale nazionale
La tassazione di gruppo può essere effettuata se ricorrono le seguenti condizioni:- la società o l’ente controllante e ciascuna società controllata devono corrispondere alla tipologia di soggetti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, vale a dire:
• società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato Italiano;
• gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato Italiano, che presentano come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività commerciale. - l’esistenza di un rapporto di controllo tra i soggetti sopraccitati (la definizione di controllo si ricava dall’articolo 2359, comma1, numero 1) del Codice Civile), che si esplica nella situazione in cui una società dispone in un’altra società la maggioranza dei voti che possono essere esercitati nell’assemblea ordinaria (ai fini del calcolo della maggioranza rilevano anche i voti che spettano a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, ma non devono essere presi in considerazione i voti spettanti per conto di terzi);
- il rispetto della definizione di società controllata prevista dall’articolo 120 del TUIR:
• partecipazione della società o dell’ente controllate al capitale sociale diretta o indiretta per una percentuale superiore alla metà (non vengono prese in considerazione le azioni prive di diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale);
• partecipazione all’utile di bilancio da parte della società o dell’ente controllante diretta o indiretta per una percentuale superiore alla metà (non vengono conteggiate le azioni prive di diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale).
Alle società o agli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato Italiano, possono optare per il consolidato fiscale solamente in qualità di controllanti e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la residenza di questi soggetti deve essere collocata in un Paese che abbia stipulato un accordo con lo Stato Italiano al fine di evitare la doppia imposizione e consentire lo scambio di informazioni;
- svolgimento di un’attività di impresa nello Stato Italiano (secondo quanto disposto dall’articolo 53 del TUIR);
- possesso di una stabile organizzazione in Italia (articolo 162 del TUIR);
- nel patrimonio della società devono essere inserite le partecipazioni in ciascuna società controllata.
Non possono aderire al consolidato fiscale, secondo quanto previsto dall’articolo 126 del TUIR, i seguenti soggetti:
- le società che beneficiano della riduzione dell’aliquota IRES (per esempio la programmazione fiscale, come indicato dalla Circolare Ministeriale del 16 Marzo 2005, numero 10/E, con consente l’esercizio del consolidato fiscale, mentre le agevolazioni territoriali o settoriali che consentono di beneficiare di esenzione totale o parziale dal reddito IRES consento l’opzione per la tassazione sulla base del consolidato nazionale);
- che si trovano in uno stato di fallimento,di liquidazione coatta amministrativa oppure di amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza. (nel caso fosse già stata esercita l’opzione per il consolidato, tale opzione viene a cessare dall’inizio dell’esercizio in cui viene dichiarato il fallimento o viene emesso il provvedimento che ordina la liquidazione);
- che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale, in qualità di partecipata, come previsto dall’articolo 115 del TUIR (articolo 4 del Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2004).
La tassazione di gruppo rappresenta una facoltà, che si esplicita nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate di un’opzione. Tale opzione può essere esercitata a coppia tra la consolidante e ognuna società consolidata e vale per tre anni; tale esercizio deve avvenire entro il ventesimo giorno del sesto mese dell’esercizio in cui ha inizio.
Non vi è l’obbligo per ogni società appartenente al gruppo di aderire al consolidato fiscale.
Esiste la possibilità di realizzare molteplici consolidati fiscali all’interno dello stesso gruppo societario, a patto che la medesima società non rivesta la duplice qualità di controllante e controllata in modo simultaneo, secondo quanto disposto dall’articolo 119, comma 1, del TUIR.
L’opzione è efficace se vengono rispettate le condizioni previste dall’articolo 119 del TUIR e dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 giugno 2004.
La “Fiscal Unit” non rappresenta un autonomo soggetto d’imposta. Ogni società aderente al consolidato fiscale continua ad essere titolare di un’obbligazione tributaria.
COMPITI DELLA SOCIETA’ CONSOLIDATA:
- redige e presenta la propria dichiarazione dei redditi (no liquidazione IRES);
- deve effettuare delle comunicazioni alla società consolidante alla fine di calcolare il reddito complessivo globale;
- obbligo di collaborazione affinché la consolidante adempia ai propri doveri nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
COMPITI DELLA SOCIETA’ CONSOLIDANTE:
- comunica all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale;
- redige e presenta la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare l’IRES;
- determina il reddito complessivo globale;
- presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato;
- liquidazione IRES del gruppo.
RESPONSABILITA’ DELLA CONSOLIDANTE:
- per la maggiore imposta IRES accertata e conseguenti interessi riferita al reddito complessivo globale;
- adempimento degli obblighi relativi alla determinazione del reddito complessivo globale;
- pagamento in via solidale di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 127 (eventualmente) irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.
RESPONSABILITA’ SOCIETA’ CONSOLIDATA:
- solidale con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi;
- per la sanzione riferita alla maggiore imposta accertata
- per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b) dell’art. 127
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