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30 NOVEMBRE 2007: VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL 2007

30 novembre 2007: versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2007

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Venerdì 30 Novembre 2007: ultimo giorno utile per versare il secondo acconto 2007 relativo all’Irpef, all’Ires e all’Irap.
Riepiloghiamo schematicamente gli elementi essenziali per il calcolo per ciascuna tipologia di tributo interessata.

1) L’acconto IRPEF

Versamento dell’acconto Irpef
Soggetti obbligati
Persone fisiche che hanno presentato il modello Unico 2007 PF e che al rigo RN23 presentano un importo superiore ad € 51,65 (per arrotondamento € 52,00).
Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, anche se vi erano obbligati.
Soggetti esclusi
Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi – Modello Unico 2007 PF – con l’indicazione al rigo RN23 di un importo pari a zero o inferiore ad € 52,00.
Titolari di crediti d’imposta in misura superiore all’imposta determinata a titolo di acconto.
Secondo il metodo previsionale, coloro che ritengono di non dover pagare imposte per il periodo d’imposta anno 2007.
Le persone fisiche, per la prima volta nel 2007, titolari di redditi colpiti da Irpef.
Coloro che hanno presentato dichiarazioni dei redditi relative solamente a redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal “forfettino” o dal “forfettone”.
Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non obbligati a tale adempimento.
Eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2007.
Soggetti che presentano un debito per acconto integralmente compensato da un credito derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per il periodo d’imposta anno 2005) e non utilizzato in compensazione.
Soggetti falliti
Importo dovuto
99% dell’imposta dovuta per l’anno 2006 (rigo RN23 del Modello Unico 2007 PF). Se inferiore ad € 103,00 va versato in un’unica rata; in caso contrario verrà suddiviso in due rate.
Scadenze e misure
PRIMO ACCONTO DOVUTO < € 103,00
Si versa l’intero acconto entro il 30/11/2007
PRIMO ACCONTO DOVUTO > € 103,00
Entro il termine per il versamento del saldo Irpef relativo al periodo d’imposta anno 2006, si versa il 40% dell’acconto dovuto
 
Entro il 30 Novembre 2007 si versa il restante 60%,
Modello F24
Codice Tributo: 4034
Periodo di riferimento: 2007

2) L’acconto IRES

Versamento dell’acconto IRES
Soggetti obbligati
I soggetti che hanno presentato il modello UNICO 2007 SC – società di capitali
I soggetti che hanno presentato il modello UNICO 2007 ENC – enti non commerciali ed equiparati
Soggetti che dovevano presentare la dichiarazione dei redditi, ma hanno omesso di farlo
Soggetti esclusi
Presenza di una perdita fiscale nel modello UNICO 2007
Costituzione avvenuta durante l’anno 2007
Nel rigo RN16 per le società di capitali è presente un importo inferiore ad € 20,66 (per arrotondamento € 21,00)
Nel rigo RN28 per gli enti non commerciali viene dichiarato un importo inferiore ad € 20,66 (per arrotondamento € 21,00)
Presunzione del conseguimento perdita nel periodo d’imposta 2007
L’acconto dovuto è completamente compensato da un credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2005.
I soggetti falliti.
Importo dovuto
100% dell’imposta calcolata per l’anno 2006; tale importo è indicato nel rigo RN16 nel modello UNICO 2007 - SC per le società di capitali, oppure nel rigo RN28 del modello UNICO 2007 – ENC per gli enti non commerciali.
Scadenze e misure
PRIMO ACCONTO DOVUTO < € 103,00
Si versa l’intero acconto entro il 30/11/2007.
PRIMO ACCONTO DOVUTO > € 103,00
40% dell’acconto entro il termine per il saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2006
60% entro il 30 Novembre 2007 Codice Tributo 2002 anno 2007.

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3) L’acconto IRAP

Versamento dell’acconto IRAP
Soggetti esclusi
Produttori agricoli che nel 2006 risultavano esonerati dagli adempimenti Iva e che nel 2006 non hanno rispettato i limiti stabiliti per l’esonero. Sono obbligati invece i produttori agricoli che nel 2006 non hanno rispettato il limite dei un terzo delle cessioni di altri beni.
Importo dovuto
 
Persone fisiche e società di persone
99% dell’imposta calcolata per il periodo d’imposta 2006: occorre prendere come riferimento il rigo IQ90 del modello UNICO 2007 – PF per le persone fisiche, ovvero il rigo IQ90 del modello UNICO 2007 – SP per le società di persone.
Società di capitali ed enti (commerciali e non commerciali)
100% dell’imposta da versare per il periodo d’imposta 2006; per le società di capitali l’importo sul quale calcolare la percentuale è indicato nel rigo IQ104 del modello UNICO 2007 SC, mentre per gli enti non commerciali si trova nel rigo IQ 90 del modello UNICO 2007 – ENC.
PRIMO ACCONTO DOVUTO < € 103,00
Versamento in unica soluzione entro il 30/11/2007.
PRIMO ACCONTO DOVUTO > € 103,00
40% entro il termine per il saldo dell’imposta per l’anno 2006.
60% entro il 30 Novembre 2007.
Modello F24
Codice Tributo: 3813
Periodo di riferimento: 2007
N.B. Indicare il codice della Regione relativa al versamento dell’Irap.
 

4) Le modalità di calcolo degli acconti

Per calcolare l’acconto, ci si può avvalere di due metodi:
1)     Metodo storico: con tale metodo, si prende come base di riferimento l’importo dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007 (come abbiamo visto negli esempi che precedono);
2)     Metodo previsionale: nella determinazione dell’acconto si effettuano delle stime sull’importo dell’imposta che si prevede si verserà per il periodo d’imposta anno 2007.
Nel caso però in cui venga versato un importo minore rispetto a quanto realmente dovuto, verrà applicata una sanzione pari al 30 per cento del minor anticipo effettuato; a tale sanzione verranno aggiunti gli interessi moratori. In tale situazione, entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento, viene fatta salva la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso; in tale maniera si usufruisce della riduzione delle sanzioni al 3,75 per cento (se il versamento avviene entro trenta giorni dalla scadenza), oppure al 6 per cento (se si versa entro il termine di presentazione della dichiarazione).
Si può optare per un’altra via: si attende la ricezione dell’avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; tale soluzione permette di beneficiare una riduzione di sanzione pari ad un terzo dell’edittale, e quindi la sanzione sarà pari al 10 per cento e non più 30 per cento.
 

5) Attenzione ad alcune particolarità per l'acconto 2007

Per calcolare il secondo acconto 2007 occorre porre in evidenza le norme riguardanti i costi auto, le spese telefoniche, lo scorporo aree e le nuove deduzioni Irap oggetto di recenti interventi legislativi.
Il Decreto Legislativo numero 262 del 2006, articolo 2, comma 71, ha stabilito l’indeducibilità dei costi auto aziendali per il periodo d’imposta anno 2006, pur tuttavia con le seguenti eccezioni:
-         lavoratori autonomi deducibilità del 25 per cento;
-         agenti deducibilità 80 per cento (come in precedenza);
-         deducibilità limitata all’importo che costituiva reddito sotto forma di fringe benefit per le imprese che hanno concesso il mezzo in uso promiscuo al dipendente.
Il Decreto Legislativo numero 262 del 2006, articolo 2, comma 72 concede la possibilità al contribuente di continuare a determinare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap per il periodo d’imposta anno 2006, applicando le previgenti disposizioni.
Da ultimo il Decreto Legislativo numero 81 del 2007, articolo 15-bis, comma 9 stabilisce, in modo retroattivo, per il periodo d’imposta anno 2006, che la deducibilità dei costi auto si determina nel seguente modo:
-         20 per cento per le imprese in genere;
-         30 per cento per i lavoratori autonomi;
-         65 per cento per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Sempre lo stesso Decreto Legislativo numero 81 del 2 Luglio 2007, comma 10 dell’articolo 15-bis, in tema di acconto 2007 consente al contribuente di applicare le disposizioni previgenti all’articolo 2, comma 71, del Decreto Legislativo numero 262 del 2006, convertito, con modifiche, dalla Legge numero 286 del 2006 (e quindi costi deducibili al 50% per imprese e professionisti o al 100% per i costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti).
 
Per quanto riguarda le spese telefonia fissa e quelle di telefonia mobile, la Legge 296 del 2006, all’articolo 1, commi da 401 a 403 ha introdotto una soglia di deducibilità pari all’80 per cento. Per calcolare l’acconto 2007, come base di riferimento occorre prendere l’imposta che sarebbe stata ottenuta applicando le regole sopraccitate già nel periodo d’imposta anno 2006. Tale calcolo va eseguito con molta attenzione, in quanto tali norme potrebbero portare ad un maggior esborso e quindi la sua possibile mancata applicazione potrebbe portare all’irrogazione di sanzioni.
 
Scorporo aree – Il D.L. numero 118 del 2007 era intervenuto in materia di indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nel caso di terreni su cui insiste un fabbricato strumentale. Tale decreto non è stato oggetto di conversione. Nel disegno di legge della Finanziaria 2008 viene comunque introdotta la disposizione secondo cui le quote di ammortamento e i canoni di leasing dedotti negli anni pregressi vanno rapportate in misura proporzionale al fabbricato e al terreno.
 
Nuove deduzioni IRAP (cuneo fiscale): Nel calcolo del secondo acconto Irap per l’anno 2007, il contribuente può prendere in considerazione quanto stabilito nell’articolo 1, comma da 266 a 270 della Legge finanziaria per il 2007 (numero 296 del 2006), ovvero quella riguardante il cosiddetto “cuneo fiscale”; tale cuneo consente maggiori deduzioni relative ai costi del lavoro.
Inizialmente, era prevista l’autorizzazione della Comunità Europea per poter istituire queste ulteriori deduzioni Irap; si fa inoltre notare che era limitato il campo d’azione, per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari di tali deduzioni. Con l’articolo 15-bi del D.L. numero 81 del 2007, è stato ampliato il gruppo di soggetti che possono usufruire di tali deduzioni, come le banche, gli altri enti finanziari, e le imprese di assicurazione; inoltre, tale articolo ha sancito che non occorre più l’autorizzazione delle autorità europee per poter beneficiare delle deduzioni.
Le imprese, nel calcolo del primo acconto Irap 2007, avrebbero potuto già fruire delle nuove deduzioni Irap, ma diverse incertezze ne hanno impedito l’immediata applicazione.
 
Nota: Versamento del secondo acconto
I soggetti obbligati al versamento telematico (titolari di partita Iva) devono utilizzare il nuovo modello F24 approvato con decreto del 23.10.2007.
Gli altri contribuenti possono invece continuare ad utilizzare il modello cartaceo previgente (ma fino al 31/12/2007).
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