Prosegue l'esame delle novita del disegno di legge 1817 Finanziaria 2008.
In commento:
- Limiti ai criteri di utilizzo risultanti dal quadro RU
- Liquidazione Iva di gruppo
- Investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici
- Tassazione dividendi corrisposti a soggetti non residenti
1) Limiti ai criteri di utilizzo risultanti dal quadro RU
A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, e quindi anche con riferimento ai crediti già esistenti, viene stabilito un tetto annuale alle compensazioni orizzontali effettuabili nell’importo di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. (art.3 c.15)
2) Liquidazione Iva di gruppo
La procedura di liquidazione di gruppo consente ai soggetti del gruppo in posizione debitoria IVA di ottenere un rimborso “iper-accellerato” per la parte di eccedenza creditoria corrispondente alle eccedenze dei soggetti del gruppo in posizione debitoria, rimborso liquidato direttamente da tali ultimi soggetti. Lo strumento puo’ prestarsi a fenomeni elusivi, nei casi in cui i soggetti in forte posizione creditoria siano acquistati al mero fine di utilizzare, per compensare eccedenze debitorie del soggetto acquirente e delle società allo stesso collegato.
Il comma 16 dell’art. 3 interviene per ovviare tale situazione, prevedendo che il credito emergente dalla dichiarazione degli enti e delle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo relativa all’anno precedente quello di partecipazione alla procedura stessa non possano confluire nei calcoli compensativi, trovando applicazione per gli stessi i criteri ordinari previsti dall’art. 30 del DPR 633/72.
La disposizione di cui al comma 16 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008.
3) Investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici
La misura dell’agevolazione riconosciuta sotto forma di credito di imposta, viene elevata aumentando l’aliquota del credito fino al 40 per cento e l’importo massimo degli investimenti su cui calcolare per ciascun periodo di imposta, il credito stesso fino a 50 milioni. (art.3 c. 19)4) Tassazione dividendi corrisposti a soggetti non residenti
A seguito della procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano da parte della Commissione Europea in relazione al regime impositivo dei dividendi societari si è proceduto ad una modifica riguardante il pagamento dei dividendi destinati a società residenti negli altri stati membri e nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.
In particolare è stata introdotta per tali dividendi una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La disposizione si applica agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall’esercizio di cui al periodo precedente e quelli formatisi a partire in altri esercizi. (art.3 c.20-21)