Finanziaria 2008 - Seconda Parte
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Proroga della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie
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Proroga aliquota agevolata IVA
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Riqualificazione energetica degli edifici – detrazione del 55%,
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Scomputo delle perdite dal reddito complessivo per imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata
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Imposta di registro per i trasferimenti di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale
1) Proroga della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie
Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio perr le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizia che, successivamente, abbiano provveduto ala vendita o all’assegnazione degli immobili stessi.
La disposizione che è stata da ultimo prorogata con riferimento ai lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2006 alienati o assegnati entro il 30 giugno 2006 viene ora prorogata per i lavori eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
2) Proroga aliquota agevolata IVA
Viene prorogata l’agevolazione Iva per le spese di recupero del patrimonio edilizio per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni precedentemente previste, fatturate dal 1º gennaio 2008, a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
3) Riqualificazione energetica degli edifici – detrazione del 55%
Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, di parti di edifici o unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ecc.
La detrazione spetta fino ad un tetto massimo di 100.000 euro e deve essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, non inferiori a tre e non superiori a 10 e spettano a condizione che:
a) la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde penalment e civilmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisca un “attestato di certificazione energetica” dell’edificio, ovvero un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un tecnico abilitato
4) Imposta di registro per i trasferimenti di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale
Il comma 15 dell’art. 2 del ddl 1817 Finanziaria 2008 prevede, con una aggiunta all’art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/86 che se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto, si applica l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.
L’introduzione di tale periodo all’art. 1 della tariffa, amplia la fattispecie di immobili agevolabili da quelli destinati “all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata” a quelli destinati all’edilizia residenziale, e far venir meno il requisito della convenzione, introducendo il vincolo temporale di cinque anni entro cui occorre terminare l’intervento cui è finalizzato il trasferimento. Tale vincolo temporale era già presente nella formula originaria della norma che introduceva la riduzione dell’imposta di registro per i trasferimenti di immobili all’interno di piani urbanistici particolareggiati (c.3,art.33 L. 388/2000).
L’aliquota prevista dell1% tesa a favorire lo sviluppo del settore considerato, risulta decisamente più bassa rispetto a quelle applicate per i trasferimenti di fabbricati (7%) e di terreni edificabili (8%).
Le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura del 3%.
L’agevolazione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
5) Scomputo delle perdite dal reddito complessivo per imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata
Dal 1 gennaio 2008 viene ripristinata per i lavoratori autonomi le imprese in contabilità semplificata, la possibilità di scomputare le perdite realizzate dagli altri redditi dichiarati dalla persona fisica nel medesimo periodo si imposta. Tale possibilità venuta veno in virtu’ del c. 27 dell’art. 36 della L. 4/7/2006 n. 23 resta pertanto operativa per il periodo di imposta 2006 e 2007.
Viene di conseguenza modificato l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».