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LE INDENNITÀ DI MALATTIA 2017 PER I COLLABORATORI

Le indennità di malattia 2017 per i collaboratori

Le prestazioni economiche per la malattia e il ricovero ospedaliero 2017 per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata. Limiti e adempimenti

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Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata  ed in possesso di specifici requisiti, è  riconosciuta un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:

• indennità di degenza ospedaliera (o ricovero) ;

• indennità di malattia.

Sono esclusi gli iscritti in altre gestioni assicurative (come dipendenti o professionisti ad esempio)  e i pensionati . 

La tutela della malattia scatta anche per i lavoratori autonomi occasionali, ma  solo se superano i 5.000,00 euro di compenso  (limite oltre il quale  è obbligatorio  il versamento dei contributi alla Gestione Separata dell’INPS).

INDENNITA' DI MALATTIA DEI COLLABORATORI 

L'indennità di malattia parte dal  quarto giorno, come per i lavoratori dipendenti, e puo durare  fino ad  un sesto della durata  complessiva del contratto di lavoro .

Per “durata complessiva del rapporto” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nei  12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.

Ne deriva che nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di  61 giorni (pari a 365/6)

Recentemente, è intervenuta una  modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017)  della legge n. 81/2017,  per cui i periodi  di  malattia, certificata come conseguente a trattamenti  terapeutici  di  malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative  ingravescenti o che comunque comportino una inabilità  lavorativa  temporanea  del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera, che ha un limite massimo di utilizzo diverso.(v.sotto)

N.B. Con la circolare INPS N. 139 del 12.10.2017 sono state fornite ulteriori indicazioni e la tabella delle patologie  considerate .

L'articolo continua dopo la pubblicità

Tratto dalla Scheda Operativa Tutele malattia e infortuni dei collaboratori  di R. Quintavalle pubblicata  nella Circolare del Lavoro n. 37 del 13.10.2017

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1) ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE IN CASO DI MALATTIA

1) Il collaboratore assente per malattia , al pari dei lavoratori subordinati, deve  comunicare  al proprio committente il  numero di protocollo telematico rilasciato dal medico curante, oppure tramite certificato cartaceo da consegnare entro due giorni dalla data del rilascio. Nonostante la copertura economica decorra dal quarto giorno in poi di malattia, il collaboratore inizialmente ammalato fino a tre giorni, deve comunque trasmettere subito  il certificato medico anche perchè, in caso di continuazione o ricaduta della stessa malattia, l’indennizzo  puo comprendere anche i giorni precedenti.

2) Anche il collaboratore malato deve rispettare le fasce orarie di controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta  il  ridotto indennizzo delle giornate di malattia in particolare in caso di asssenze ripetute.

3) Per ottenere l’indennità il collaboratore deve presentare domanda utilizzando il modello Mod. Deg. Osp.Mal./Gest.Sep Cod. SR06, scaricabile dal sito www.INPS.IT.   La domanda deve essere inviata tramite proprio PIN personale online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può utilizzare il servizio Contact center o chiedere assistenza agli  enti di patronato e intermediari .

2) MISURA DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA 2017

L’indennità di malattia viene corrisposta ai collaboratori in maniera diversa a seconda della copertura contributiva nei dodici mesi precedenti l'evento, nella misura del 4% - 6% - 8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia,  come sotto specificato.

Per il 2017  l'indennità  va  calcolata  su € 274,86 (massimale €100.234 /365) e corrisponde per ogni giornata a:

  •  euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  •  euro 16,49  (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  •  euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

3) Indennità di ricovero 2017 per i collaboratori

In caso di degenza ospedaliera il limite massimo indennizzabile sale a 180 giorni nell’arco di un anno, sempre  a condizione che:

  • risultino accreditati almeno tre mesi di contributi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti e
  • in presenza di un reddito non superiore al 70% del massimale. 

Il collaboratore, in possesso dei requisiti, ha diritto in tal  caso, a percepire,  per le degenze iniziate nell’anno 2017 una indennità per  ogni giornata pari a:

  • euro 21,99 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
  • euro 32,98 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • euro 43,98 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
N.B. I certificati di ricovero  possono essere consegnati  anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute valide per la prestazione INPS.

4)

 

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