La normativa antiriciclaggio ha apportato nel nostro ordinamento disposizioni comunitarie al fine di contrastare sia fenomeni di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, la normativa, vuole tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario; garantire la correttezza degli operatori tenuti ad osservare precisi obblighi proporzionati al rischio che venga commesso il reato di riciclaggio.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che, a sua volta, effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
La normativa sull'antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come "soggetti obbligati" ossia
ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali.
Tra gli obblighi antiriciclaggio è stato previsto l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, cioè di un’apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno sono contenuti i dati dei titolari effettivi.
Sono infatti obbligate:
a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese.
Il decreto attuativo n.55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entrato in vigore il 9.06.2022 ha precisato anche quali dati devono essere comunicati e iscritti nelle due sezioni del registro delle imprese.
L’Italia ha così istituito il registro dei titolari effettivi, in attuazione delle Direttive nn.849/2015 e 843/2018 dell’UE (cd. IV e V Direttiva Antiriciclaggio).
L’avvio operativo del registro avviene mediante una fase di “primo popolamento”. Sono obbligati i soggetti già costituiti, cioè già iscritti nel registro delle imprese, al 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in GU del Decreto MIMIT 29 settembre.
Dal 10.10.2023, imprese-persone giuridiche, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini ai trust, devono comunicare entro 60 giorni i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese. La scadenza è prevista per l’11.12.2023.
Per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023 la scadenza da rispettare è entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese o, per i trust, dalla costituzione.
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