L'art. 86 del D.P.R. 602/1973 dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 193/2001 legittima l'agente della riscossione a disporre il fermo di beni mobili registrati, appartenenti al debitore o coobbligati, subordinandone l'esecuzione all'infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il provvedimento di fermo, viene eseguito con iscrizione del provvedimento nei registri immobiliari a cura dell'esattore e determina l'inibizione alla circolazione del veicolo sottoposto al fermo con previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa.
L'Istituto del fermo è ampliamente utilizzato dai concessionari ed ha generato un contenzioso incentrato su due questioni: la necessità o meno di regolamento attuativo per la legittima applicazione e la competenza giurisdizionale a decidere sul fermo.
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