Per gli immobili ad uso promiscuo acquistati in leasing da professionisti prima del 1° gennaio 2007, i canoni non sono deducibili al 50% da quest'anno, ma si deve continuare ad applicare lo sconto pari al 50% della rendita catastale.
La deduzione del 50% del canone leasing sarebbe possibile esclusivamente per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo triennale. Quanto detto sopra si evince dalla risposta dell'interrogazione parlamentare n. 5-00941.
L'interpretazione invece si basa sull'art. 1 comma 335 della Legge 296/06 che però non menziona il leasing su immobili ad uso promiscuo. Si necessitano ulteriori chiarimenti.
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