La scelta, da parte del lavoratore, di destinare il TFR alla previdenza complementare è irrevocabile.
Questo significa che il trattamento di fine rapporto non potrà essere riportato in azienda per decisione del lavoratore, ma dovrà verificarsi un evento che, facendo venire meno il titolo di iscrizione al fondo, consenta il riscatto totale della posizione maturata.
In caso di nuova assunzione, avendo esercitato il riscatto ed essendo venuta meno la precedente scelta, il lavoratore ha nuovamente a disposizione i sei mesi di tempo per decidere se destinare il Tfr ad un fondo oppure mantenerlo presso il nuovo datore di lavoro.
Nella delibera Covip del 21 marzo 2007 sono riassunti tutti i casi in cui è consentito lasciare la Cassa.
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