L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15/2007, ha chiarito che il lavoratore può non pagare l'acconto a titolo di addizionale comunale se fa una esplicita richiesta al proprio datore di lavoro; è necessario tuttavia che ci siano i presupposti di esonero stabiliti dal comune di appartenenza. Dal mese di marzo in corso e fino a novembre 2007 i sostituti di imposta sono chiamati a trattenere le nove rate dell'addizionale comunale in acconto. Si tratta di un importo calcolato nella misura del 30% di quanto dovuto per il 2007 sulla base dell'aliquota conosciuta al 15 Febbraio 2007 e avendo riguardo al reddito prodotto nel 2006.
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