Nella circolare n. 14/E delle Entrate , relativa alle istanza per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, viene precisato che la risposta negativa all'interpello non è impugnabile; inoltre le istanze prive dei requisiti minimi chiesti dalla norma si considerano come non presentate anche per l'inammissibilità del ricorso contro il successivo atto di accertamento. Altro vincolo importante da ricordare è che la mancata presentazione dell'istanza blocca la strada all'impugnazione dell'accertamento. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, in assenza di presentazione oppure nel caso di presentazione non valida, il ricorso contro il successivo atto di accertamento è inammissibile.
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