Con la circolare n. 14 di ieri l'Agenzia delle Entrate precisa che nei confronti delle società in fallimento e in liquidazione coatta le norme della legge n. 724/94 sulle società non operative non si applicano; tali soggetti sono pertanto esonerati dall'obbligo di inoltrare l'istanza per la disapplicazione alla Direzione Regionale. Tra gli altri chiarimenti anche la necessità di rispettare il termine di 90 giorni per fornire la risposta e l'inesistenza di un obbligo di verifica preventiva del contribuente.
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