Con l'art. 36 comma 2 del decreto legge Visco-Bersani (n. 223/2006) viene sancito che ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'ICI, un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il problema però continua a sussistere: ormai in molte Regioni il Piano Regolatore Generale (strumento cui la norma fa riferimento) è un relitto storico, perché sostituito da forme di pianificazione "moderne" (il piano "strutturale" e il piano "operativo").