In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, in relazione alla disposizione dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in materia di recupero edilizio, l'obbligo di specificare nella fattura il costo della manodopera ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% e della detrazione Irpef 36%, non vale per l'apporto lavorativo del titolare dell'impresa. Vale, invece, relativamente al lavoro prestato da terzi, in base a contratti d'opera o di subappalto; in tali ipotesi, detti soggetti dovranno quantificare e comunicare al committente il costo della manodopera prestata, ai fini della successiva evidenziazione nella fattura al cliente.
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