La Finanziaria 2007 agevola lo scioglimento delle società di comodo o la loro trasformazione in società semplici. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro dell'1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva. Tenuto conto che l'assegnazione dei beni ai soci non è considerata cessione agli effetti dell'iva, pare inevitabile che scatti la rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili, in base all'art. 19 bis2 comma 2 del decreto Iva; la rettifica coinvolge anche gli altri beni e servizi non ancora utilizzati al momento dell'assegnazione. La situazione peggiora nel caso si opti per la trasformazione in società semplice: mancando una imposta sostitutiva ai fini Iva, per i beni presenti al momento dell'operazione, destinati a finalità estranee dovrà essere assolta l'imposta nel caso fosse stata detratta in sede di acquisto.
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