Gli effetti del trasferimento di diritti reali immobiliari attuato mediante scrittura privata non autenticata, sono opponibili ai terzi solo al momento della registrazione dell'atto e non alla data della sua sottoscrizione. Questa regola vale anche nei confronti del fisco. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, che con la sentenza 11 dicembre 2006, n. 26360, ha messo la parola fine a una controversia di durata trentennale.
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