E' scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'agenzia delle Entrate con la circolare 37/E del 29/12/2006 ha chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di sub-appalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione F delle attività economiche Atecofin 2004 ( codici da 45.11.0 a 45.50.0). Il prestatore, emetterà pertanto la fattura senza l'applicazione dell'IVA indicando l'art. 17 comma 6 del Dpr 633/72 quale titolo di inapplicabilità; naturalmente può detrarre l'imposta sugli acquisti e le importazioni inerenti l'attività; infine può eventualmente esercitare il diritto al rimborso dell'IVA. Il committente deve invece integrare la fattura emessa dal prestatore indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta; annotare detta fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. (News del 02/01/2007)
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