Il Ministero del Lavoro, con l'interpello prot. 25/I/0007209 del 13 Dicembre, ha chiarito che nel rapporto di apprendistato, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il lavoratore non può rifiutarsi di frequentare i corsi, pena il licenziamento per giusta causa. L'attività formativa esterna non può essere inferiore a 120 ore annue (anche in caso di rapporto a tempo parziale ritenuto compatibile con l'apprendistato), fermo restando il soddisfacimento dell'esigenza formativa.
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